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Document 31987R3987

    Regolamento (CEE) n. 3987/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione congiunta dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    GU L 376 del 31.12.1987, p. 20–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3987/oj

    31987R3987

    Regolamento (CEE) n. 3987/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione congiunta dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1987 pag. 0020 - 0030
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0164
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0164


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3987/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1987

    che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione congiunta dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del

    23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statis-

    tica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regola-

    mento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del

    22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE)

    n. 2777/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione apportare gli adeguamenti di ordine tecnico agli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale nel settore del pollame sono state effettuate in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (4) a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3907/87;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (5) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 4000/87 della Commissione (6) al fine di adeguare in base alla terminologia della nomenclatura combinata le designazioni delle merci e i codici tariffari ivi indicati;

    considerando che occorre apportare adeguamenti di ordine tecnico a vari regolamenti di applicazione congiunta relativi al settore delle uova e del pollame, nonché adeguamenti di carattere sostanziale relativi al settore del pollame, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

    considerando che, visto il numero e il contenuto dei testi da adeguare, è necessario raggruppare in un unico regolamento modificativo tutti i regolamenti da adattare;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione, del 3 ottobre 1972, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria (7), è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    I prelievi fissati in conformità dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE)

    n. 2777/75 non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Bulgaria:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 25 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1916/86 (2), è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 3

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla

    commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/86 (4), il testo del paragrafo 1 e la parte introduttiva del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

    «(1) Uova da cova: le uova di volatili da cortile delle sottovoci 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento.

    (2) Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, delle sottovoci 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, delle seguenti categorie:»

    Articolo 4

    Il testo della parte introduttiva dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/80 (2), è sostituito dal testo seguente:

    «La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nelle sottovoci 0105 11 e 0105 19 e nella voce 0207, escluse le sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50, le voci 0407 e 0408 della nomenclatura combinata esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»

    Articolo 5

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/86 (4), è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    POR:L376UMBI09.95

    FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1183 mm; 187 Zeilen; 8084 Zeichen;

    Bediener: PUPA Pr.: B;

    Kunde: ................................

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficale.

    (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

    (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

    (5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

    (6) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 42.

    (7) GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

    (1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.

    (2) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 19.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

    (4) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1.

    (1) GU n. L 14 del 19. 1. 1980, pag. 30.

    (2) GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 15.

    (3) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

    (4) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 19.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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