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Document 31987R3797
Commission Regulation (EEC) No 3797/87 of 17 December 1987 re-establishing the levying of customs duties on pentaerythritol falling within subheading 29.04 C ex I of the Common Customs Tariff originating in South Korea to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3924/86 apply
Regolamento (CEE) n. 3797/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3797/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
GU L 356 del 18.12.1987, p. 41–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Replacement | 31986R3618 | DD21/12-31/12/87 |
Regolamento (CEE) n. 3797/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 18/12/1987 pag. 0041 - 0041
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/87 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al pentaeritritolo della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/86, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14; considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984; considerando che per il pentaeritritolo della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 853 000 ECU; che, in data 10 dicembre 1987, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 21 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 30.0630 // 29.04 C ex I (29.04-66) // Pentaeritritolo // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.