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Document 31987R1930

Regolamento (CEE) n. 1930/87 del Consiglio del 19 gennaio 1987 relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d' Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell' Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall' altro, la Repubblica dell' India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987

GU L 185 del 4.7.1987, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1930/oj

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31987R1930

Regolamento (CEE) n. 1930/87 del Consiglio del 19 gennaio 1987 relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d' Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell' Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall' altro, la Repubblica dell' India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0001


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

relativo alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n. 7 relativo allo zucchero ACP allegato alla terza convenzione ACP-CEE (1) e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (2) è garantita, in conformità del rispettivo articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare gli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e, da un lato, le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, e, dall'altro, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1986/1987.

Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 164.

(2) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.

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