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Document 31987R1329
Commission Regulation (EEC) No 1329/87 of 13 May 1987 laying down detailed rules for the transfer to the Italian intervention agency of butter held by the German intervention agency
Regolamento (CEE) n. 1329/87 della Commissione del 13 maggio 1987 recante modalità di applicazione del trasferimento di burro all' organismo d' intervento italiano da parte dell' organismo d' intervento tedesco
Regolamento (CEE) n. 1329/87 della Commissione del 13 maggio 1987 recante modalità di applicazione del trasferimento di burro all' organismo d' intervento italiano da parte dell' organismo d' intervento tedesco
GU L 125 del 14.5.1987, pp. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1988
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 31987R3888 | sostituzione | articolo 4 | 24/12/1987 |
Regolamento (CEE) n. 1329/87 della Commissione del 13 maggio 1987 recante modalità di applicazione del trasferimento di burro all' organismo d' intervento italiano da parte dell' organismo d' intervento tedesco
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 14/05/1987 pag. 0032 - 0034
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1329/87 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 1987 recante modalità di applicazione del trasferimento di burro all'organismo d'intervento italiano da parte dell'organismo d'intervento tedesco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1341/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di burro detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1246/87 (4), in particolare dell'articolo 1, paragrafo 1, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 20 000 t di burro detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri che deve essere preso in consegna prima della data prevista dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale misura; considerando che occorre designare, in funzione delle rispettive disponibilità, gli organismi d'intervento incaricati di mettere a disposizione il burro; che l'organismo d'intervento tedesco dispone di giacenze particolarmente cospicue di burro; considerando che il burro oggetto di trasferimento deve rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (6); considerando che è opportuno trasferire il prodotto per partite, costituite in funzione dei magazzini di destinazione indicati dall'organismo d'intervento italiano; che detti magazzini devono rispondere alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3669/86 (8); considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è preferibile ricorrere ad una procedura di gara per il trasporto del burro verso l'Italia; considerando che, dopo aver organizzato il trasferimento, è opportuno precisare le disposizioni in base alle quali l'organismo d'intervento italiano deve procedere alla vendita del burro trasferito; che, a tal fine, occorre richiamarsi alle norme del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86 (10), e al regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 569/87 (12), sia alle norme del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 455/87 (14); considerando che, per tale trasferimento, non vengono applicati importi compensativi monetari, conformemente all'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (15); che, per quanto concerne le modalità di spedizione, si applicano gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (17); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1341/86, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 20 000 t di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1986. 2. L'intero quantitativo del burro di cui al paragrafo 1 viene trasferito dall'organismo d'intervento tedesco in modo da garantire la presa in consegna de parte dell'organismo d'intervento italiano entro la data prevista dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1341/86. 3. Gli organismi d'intervento tedesco e italiano prescelgono di comune accordo i magazzini di partenza e di destinazione. Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco comunica all'organismo d'intervento italiano l'elenco delle sedi di magazzinaggio del quantitativo da trasferire. Entro quindici giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo d'intervento italiano comunica all'organismo d'intervento tedesco l'elenco dei magazzini, rispondenti alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 685/69, dove saranno depositati i relativi quantitativi. 4. Per partita s'intende il quantitativo da trasferirsi da un magazzino di partenza ad un magazzino di destinazione. Articolo 2 1. Gli imballaggi del burro messo a disposizione dall'organismo d'intervento fornitore devono recare, in caratteri chiaramente visibili e leggibili l'indicazione seguente: « destinato ad essere fornito all'organismo d'intervento italiano . . . (regolamento (CEE) n. 1329/87) ». 2. Dopo aver verificato la quantità, la qualità e l'imballaggio del burro, l'organismo d'intervento italiano prende in consegna la merce resa franco destinazione. 3. Al momento della presa in consegna, il rappresentante dell'organismo d'intervento italiano riceve un certificato rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore, che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 685/69. Articolo 3 1. L'ammontare delle spese di trasporto delle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 4 è determinato dall'organismo d'intervento tedesco mediante procedura di gara. Tali spese comprendono: a) le spese di trasporto, caricamento e scaricamento esclusi, dalla banchina del magazzino di partenza sino alla banchina del magazzino di destinazione; b) le spese di assicurazione a copertura del valore della merce calcolato in base al prezzo d'intervento del burro, fino alla banchina di scaricamento del magazzino di destinazione. 2. Il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il termine di sei settimane, calcolato a decorrere del giorno di presentazione all'organismo d'intervento tedesco dei seguenti documenti: a) fattura delle spese di trasporto; b) certificato di presa in consegna del burro da parte di ciascun magazzino di destinazione, confermata dall'organismo d'intervento italiano; c) documento di trasporto; d) copia della polizza d'assicurazione e, in caso di deterioramento e di perdita, dichiarazioni di sinistro nonché documenti che consentano d'indennizzare l'organismo d'intervento tedesco; e) documento doganale d'importazione definitiva del burro in Italia. 3. L'organismo d'intervento tedesco stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono, fra l'altro, prevedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento dell'esigenza principale relativa al trasporto del burro quale definito al paragrafo 1, lettera a). Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, l'organismo d'intervento tedesco comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale sarà fatto riferimento in una nota che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima del termine fissato dall'organismo d'intervento tedesco per la presentazione delle offerte. 4. L'organismo d'intervento tedesco prende i provvedimenti necessari affinché la prima gara sia effettuata almeno dieci mesi prima della data di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 5. Le offerte presentate all'organismo d'intervento tedesco sono espresse e accettate in marchi tedeschi. 6. Ogni offerta non può che vertere su una sola partita. 7. Sono dichiarati aggiudicatari di ciascuna partita i concorrenti che hanno offerto l'importo più basso. Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, l'aggiudicazione non ha luogo. 8. Le autorità tedesche tengono informata la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento italiano. Articolo 4 L'organismo d'intervento italiano vende il burro messo a sua disposizione a norma del prsente regolamento conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 2409/86. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30. (4) GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (7) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, 12. (8) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 16. (9) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (10) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38. (11) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (12) GU n. L 57 del 28. 2. 1987, pag. 26. (13) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29. (14) GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 11. (15) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1. (16) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36. (17) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.