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Document 31987R1180

Regolamento (CEE) n. 1180/87 della Commissione del 29 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli

GU L 113 del 30.4.1987, pp. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1180/oj

31987R1180

Regolamento (CEE) n. 1180/87 della Commissione del 29 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/1987 pag. 0027 - 0029


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3903/86 (4), contiene disposizioni relative all'approvvigionamento di navi e aeromobili;

considerando che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili nei paesi terzi beneficiano della restituzione minima applicabile a tali prodotti; che per taluni prodotti la restituzione minima equivale alla mancata fissazione della restituzione;

considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;

considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniera diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda dal tipo di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2730/79 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 19 quater:

« Articolo 19 quater

1. Ai fini della fissazione del tasso della restituzione da erogare, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova, conformemente al paragrafo 3 che le merci effettivamente portate a bordo corrispondono esattamente a quelle che hanno lasciato il territorio geografico della Comunità a tal fine.

3. a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci vengono imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per consegna diretta si intende la consegna a bordo di una nave di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti.

b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti ad un regime di controllo doganale nel paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta immissione a bordo è costituita dai documenti che seguono;

- un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo che attesti che i prodotti sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento e che saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV e

- un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo di immissione a bordo che attesti che i prodotti sono stati consegnati a bordo; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV.

c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un certificato di consegna firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave.

Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un certificato di consegna firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui sopra devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il nome della nave e la sua bandiera oppure il numero di immatricolazione dell'aeromobile. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

4. La domanda di pagamento deve essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

5. I prodotti o le merci sottoposte al regime di cui all'articolo 26 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

6. L'articolo 23 si applica mutatis mutandis.

7. Il terzo mese di ogni semestre gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti ai quali sono state applicate le disposizioni del presente articolo nel corso del semestre precedente, nonché gli importi versati nei casi previsti dal paragrafo 3, lettera b). La Commissione è tenuta ad informarne gli altri Stati membri. »

2. È inserito quale allegato IV l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 13.

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