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Document 31987R0493

    Regolamento (CEE) n. 493/87 della Commissione del 18 febbraio 1987 che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dell'interruzione di talune attività di pesca

    GU L 50 del 19.2.1987, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogato da 32011R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/493/oj

    31987R0493

    Regolamento (CEE) n. 493/87 della Commissione del 18 febbraio 1987 che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dell'interruzione di talune attività di pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 050 del 19/02/1987 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0176
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0176


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 493/87 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 1987

    che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che è necessario fare in modo che gli Stati membri siano informati dei casi in cui è interrotta l'attività di pesca per quanto riguarda un TAC, un contingente, un'attribuzione o una quota assegnata alla Comunità e uno Stato membro non ha esaurito il proprio contingente, la propria attribuzione o quota della riserva o del gruppo di riserve in questione;

    considerando che è indispensabile un'informazione sulle catture, nonché una conoscenza degli scambi di contingenti, allo scopo di determinare il danno subito da uno Stato membro;

    considerando che i casi in cui i danni subiti da uno Stato membro non sono indennizzati debbono essere sottoposti al comitato di gestione delle risorse della pesca;

    considerando che le misure adottate allo scopo di indennizzare gli Stati membri degli effettivi danni subiti devono specificare l'importo dei danni e l'entità delle catture effettuate in eccesso, nonché le riduzioni e le maggiorazioni di contingente, attribuzione o quota conseguentemente apportate;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la risorsa della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Quando la Commissione comunica agli Stati membri, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2057/82, la data prevista di cessazione delle attività di pesca in conseguenza dell'esaurimento di un TAC, di un contingente, di un'attribuzione o di una quota assegnata alla Comunità, essa li informa dei dati più recenti in suo possesso e se sono applicate le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 o se ne è prevedibile l'applicazione.

    2. Quanto prima e comunque entro i quindici giorni dalla data di applicazione di un regolamento della Commissione che sospende una pesca, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione, per quanto riguarda le riserve o i gruppi di riserve in questione, i dati concernenti gli sbarchi di cui all'articolo 9 e le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2057/82. La Commissione notifica quanto prima a tutti gli Stati membri tali cifre e informazioni che, ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi definitive.

    3. Qualora il danno subito da uno Stato membro sia stato compensato integralmente o parzialmente mediante un provvedimento adottato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio (3) (« scambio di contingenti »), nella prima notifica dello scambio di contingenti comunicata alla Commissione in conformità di tale articolo deve essere altresì indicato in quale misura il danno è stato compensato, specificandone le relative tonnellate.

    Articolo 2

    1. Qualora il danno subito da uno Stato membro non sia stato compensato integralmente mediante uno scambio di contingenti o facendo ricorso ad altre misure, la Commissione provvede al più presto, e comunque entro i quindici giorni dalla data di ricezione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a sottoporre il caso al comitato di gestione per le risorse della pesca e a presentare un progetto di misura volta ad indennizzare tale danno.

    2. Il progetto di misura deve contenere le seguenti informazioni:

    a) gli Stati membri che hanno subito danni (« gli Stati membri danneggiati ») e la portata dei danni (quale risulta dopo l'effettuazione di scambi di contingenti);

    b) gli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso rispetto ai contingenti loro assegnati (« gli Stati membri che hanno pescato in eccesso ») e il volume di tali eccedenze (quali risultano una volta detratti eventuali scambi di contingenti);

    c) le riduzioni da apportare ai contingenti degli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso;

    d) le maggiorazioni da apportare ai contingenti degli Stati membri danneggiati;

    e) la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni.

    3. Qualora il numero degli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso sia superiore a uno, la Commissione terrà conto dell'entità di tali catture in sede di fissazione delle riduzioni da applicare.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1987.

    Per la Commissione

    António CARDOSO E CUNHA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 4.

    (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

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