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Document 31987D0342
87/342/EEC: Council Decision of 25 June 1987 amending Decision 86/47/EEC establishing arrangements for trade between Spain and Portugal on the one hand and the overseas countries and territories (OCT) on the other
87/342/CEE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1987 recante modifica della decisione 86/47/CEE che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d' oltremare (PTOM)
87/342/CEE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1987 recante modifica della decisione 86/47/CEE che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d' oltremare (PTOM)
GU L 172 del 30.6.1987, pp. 106–113
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31986D0047 | complemento | allegato | 01/07/1987 | |
| 51987PC0276 |
87/342/CEE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1987 recante modifica della decisione 86/47/CEE che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d' oltremare (PTOM)
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 30/06/1987 pag. 0106 - 0113
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 recante modifica della decisione 86/47/CEE che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) (87/342/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136, visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione, considerando che la decisione 86/47/CEE (1), prorogata dalla decisione 86/47/CEE (2), definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo di transizione definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; considerando che il suddetto regime è stato stabilito tenendo conto del regime applicabile agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ; considerando che il regime applicabile agli ACP è stato modificato a seguito della conclusione dei negoziati relativi al protocollo di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; considerando che occorre pertanto adeguare in questo senso il regime applicabile ai PTOM, DECIDE : Articolo 1 L'allegato della decisione 86/47/CEE è modificato come segue : 1) la tabella all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino è sostituita della tabella seguente : >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2) il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente : « 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente : - il 1o marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ; Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci - il 1o geannio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale. Il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali a decorrere dal 1o gennaio 1993. Nondimeno, i prodotti citati in appresso, originari degli PTOM, sono ammessi all'importazione in Spagna, in franchigia doganale con effetto immediato. >SPAZIO PER TABELLA> 3) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente : « 1 a) Per i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 22 giugno 1968, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), i dazi doganali vengono gradatamente allineati ai dazi preferenziali, in otto tappe del 12,5 %, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. » ; 4. all'articolo 12 è inserito il paragrafo seguente : « 1 a) In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce, per i prodotti sottoelencati, i dazi doganali a partire dai dazi da essa effettivamente applicati il 1o gennaio 1985 nei confronti della Comunità. >SPAZIO PER TABELLA> Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci 5. all'articolo 18 sono inseriti i paragrafi seguenti : « 1a) Ai prodotti di cui all'allegato XIII a) la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente : - il 1o marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ; - il 1o gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale. Dal 1o gennaio 1993, la Repubblicca portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 1b) I prodotti sottoelencati, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione in Portogallo in franchigia doganale con effetto immediato. >SPAZIO PER TABELLA> 30. 6. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6. il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 19 1. La Repubblica portoghese applica con effetto immediato ai prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1 il regime risultante dalla decisione per quanto riguarda i vantaggi non tariffari, in particolare le diminuzioni dei prelievi. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del summenzionato regime per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. » ; 7. è inserito l'allegato seguente : « ALLEGATO XIIIa) Elenco di cui all'articolo 18, paragrafo 1a) >SPAZIO PER TABELLA> 30. 6. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia a decorrere dal 1o luglio 1987. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO EWG:L172UMI32A.96 FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1042 mm; 190 Zeilen; 6239 Zeichen; Bediener: WILU Pr.: C; Kunde: BACS (1) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 66.