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Document 31987D0087

87/87/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per i grassi

GU L 45 del 14.2.1987, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrogato da 31998D0235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/87/oj

31987D0087

87/87/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per i grassi

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 14/02/1987 pag. 0050 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0186


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per i grassi (87/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

considerando che con decisione 67/388/CEE della Commissione (1), sostituita dalla decisione 73/421/CEE (2), modificata da ultimo dalla decisione 83/77/CEE (3), è stato istituito un comitato consultivo per i grassi;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ripartire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo per i grassi sono state più volte modificate e sono divenute in tal modo difficilmente applicabili; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che la Commissione deve raccogliere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate dall'attuazione di tale organizzazione comune dei mercati, nonché i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate, nonché le associazioni dei consumatori negli Stati membri hanno costituito organizzazioni su scala comunitaria che sono in grado di rappresentare i rispettivi ambienti di tutti gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per i grassi, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercio di prodotti

(4) GU n. 119 del 20. 6. 1967, p. 2343/67.

(5) GU n. L 355 del 24. 12. 1973, p. 40.

(6) GU n. L 51 del 24. 2. 1983 p. 34.

agricoli ed alimentari, lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, consumatori.

3. Il comitato comporta due sezioni specializzate costituite da membri del comitato:

- sezione «olive e prodotti derivati»,

- sezione «semi e frutti oleosi e prodotti derivati».

Articolo 2

1. Il comitato e ciascuna delle sezioni specializzate possono essere consultati dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato o le sezioni specializzate su una questione che rientri nella competenza di questi ultimi e in merito alla quale il loro parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 68 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

a) sezione «olive e prodotti derivati»

- 12 ai produttori e alle cooperative agricole del settore,

- 4 alle industrie produttrici di olio d'oliva;

- 3 ai commercianti di olio d'oliva;

- 3 ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare;

- 2 ai consumatori;

b) sezione «semi e frutti oleosi e prodotti derivati»

- 22 ai produttori e alle cooperative agricole del settore,

- 10 alle industrie agricole ed alimentari ed altre, di cui:

- 6 alle industrie produttrici di oli diversi dall'olio d'oliva,

- 1 alle industrie della margarina,

- 1 alle industrie utilizzatrici di oli alimentari,

- 1 alle industrie utilizzatrici di oli ad uso tecnico,

- 1 alle industrie utilizzatrici di panelli,

- 3 ai commercianti di semi oleosi;

- 3 ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare;

- 6 ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei grassi. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del comitato consultivo dei consumatori. Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Previa consultazione della Commissione, ciascuna sezione elegge per tre anni un presidente e un vicepresidente.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla

maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

I presidenti delle due sezioni assumono la presidenza del comitato alternativamente per la metà della durata del rispettivo mandato.

Con la stessa procedura, il comitato o le sezioni possono nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato o nelle sezioni.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato o delle sezioni.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri dei comitati o delle sezioni, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3

e 4.

2. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato o della sezione.

In caso di impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato o delle sezioni, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato o delle sezioni.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato o delle sezioni, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o la sezione possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. Il comitato e le sue sezioni specializzate si riuniscono presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, delle sue sezioni specializzate, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del comitato e delle sezioni specializzate vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato o delle sue sezioni specializzate, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità del comitato o di una delle sue sezioni specializzate, questi redigono conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso, delle sezioni specializzate o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La decisione della Commissione 73/421/CEE è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione ha effetto dal 1g gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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