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Document 31986R3877
Council Regulation (EEC) No 3877/86 of 16 December 1986 on imports of rice of the long-grain aromatic Basmati variety falling within subheading ex 10.06 B I and II of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi della sottovoce ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi della sottovoce ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune
GU L 361 del 20.12.1986, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31991R3130 | sostituzione | articolo 2 | 01/11/1991 | |
Modified by | 31991R3130 | aggiunta | articolo 4.3 | 01/11/1991 | |
Modified by | 31991R3130 | modifica | articolo 4.2 | 01/11/1991 | |
Validity extended by | 31991R3130 | 30/06/1996 | |||
Implemented by | 31992R0081 | attuazione | 19/01/1992 |
Regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi della sottovoce ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0097
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3877/86 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1986 relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi della sottovoce ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che nell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan (1) e nell'accordo di cooperazione commerciale, economica e di sviluppo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan (2), qui di seguito denominato « nuovo accordo di cooperazione », figura l'impegno di esaminare le possibilità di agevolare gli scambi tra il Pakistan e la Comunità di riso nella varietà Basmati aromatica a grani lunghi, denominato in appresso riso Basmati; considerando che il prezzo d'offerta del riso Basmati è, in media, notevolmente superiore al prezzo degli altri risi a grani lunghi e perfino superiore al prezzo d'entrata comunitario di questo tipo di riso; considerando che, di conseguenza, si potrà facilitare l'importazione di riso Basmati nella Comunità riducendo del 25 %, nei limiti di un determinato quantitativo, il prelievo normale, senza che ciò rischi di rimettere in causa il funzionamento e gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso; considerando che, per mezzo di un certificato di autenticità, sarà possibile limitare unicamente ai produttori di riso Basmati i vantaggi previsti; considerando che occorre concedere tali vantaggi inizialmente fino alla scadenza dei primi cinque anni del nuovo accordo di cooperazione; considerando che, durante tale periodo, la situazione sul mercato del riso potrebbe subire notevoli mutamenti; che è pertanto opportuno disporre che il prelievo applicabile al riso Basmati copra, in ogni caso, almeno la differenza tra il prezzo franco frontiera di detto riso e il prezzo d'entrata del riso a grani lunghi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di riso Basmati della sottovoce ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ammonta al 75 % di quello calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (3). Tale prelievo non può tuttavia essere inferiore alla differenza tra il prezzo franco frontiera del riso Basmati e il prezzo d'entrata del riso a grani lunghi. Articolo 2 L'articolo 1 si applica all'importazione, durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 30 giugno 1991, di un quantitativo annuo di 10 000 tonnellate di riso Basmati in equivalente riso semigreggio; tale importazione è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dal paese esportatore e riconosciuto dalla Comunità. Articolo 3 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o gennaio 1987 al 30 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 2. (2) GU n. L 108 del 25. 4. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.