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Document 31986R3842

    Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa misure intese a vietare l' immissione in libera pratica di merci contraffatte

    GU L 357 del 18.12.1986, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; abrogato da 394R3295

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3842/oj

    31986R3842

    Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa misure intese a vietare l' immissione in libera pratica di merci contraffatte

    Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1986 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0213
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0213


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3842/86 DEL CONSIGLIO

    del 1o dicembre 1986

    che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la commercializzazione di merci recanti indebitamente marchi di fabbrica o di commercio, in seguito denominate « merci contraffatte », causa un pregiudizio considerevole ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà di commercio legittima; che tale obiettivo è peraltro conforme agli sforzi intrapresi nello stesso senso sul piano internazionale;

    considerando che, qualora le merci contraffatte siano importate dai paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità ed instaurare una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare il rispetto di detto divieto nelle migliori condizioni;

    considerando che l'intervento delle autorità doganali deve consistere nella sospensione della concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica delle merci sospettate di essere merci contraffatte, per tutto il tempo necessario a stabilire se si tratti effettivamente di merci siffatte;

    considerando che l'obiettivo da raggiungere mediante l'instaurazione di detta procedura non impone l'adozione di disposizioni comunitarie per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente per stabilire se le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica siano merci contraffatte, né per quanto riguarda le modalità da seguire per adire detta autorità; che in mancanza di regolamentazione comunitaria in materia occorre che tale autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri che sono utilizzati per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti del titolare di un marchio di fabbrica o di commercio;

    considerando che occorre invece definire le misure che devono disciplinare le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, qualora sia stabilito che si tratta di merci contraffatte; che dette misure devono non solo privare i responsabili dell'importazione di tali merci dell'utile economico dell'operazione, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura;

    considerando che, per evitare di perturbare gravemente lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori oppure oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci che potrebbero essere merci contraffatte importate da paesi terzi, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, sia per la concessione d'una franchigia doganale sia per l'applicazione del dazio doganale forfettario di cui al titolo II C delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune;

    considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme delle regole comuni previste nel presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali regole entro termini appropriati;

    considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili qualora siano immesse in libera pratica merci che non sono merci contraffatte ai sensi del presente regolamento, ma la cui commercializzazione recherebbe pregiudizio a un diritto di proprietà intellettuale nello Stato membro interessato;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento sono volte a scoraggiare il commercio internazionale delle merci contraffatte; che le disposizioni specifiche del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo, in particolare le disposizioni cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte; che pertanto risulta necessario basare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Principi generali

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento stabilisce:

    a) le condizioni d'intervento delle autorità doganali nel caso di dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di merci sospettate di essere merci contraffatte, e

    b) le misure che le autorità competenti devono prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora sia stabilito che esse sono effettivamente merci contraffatte.

    2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    a) merce contraffatta: qualsiasi merce recante indebitamente un marchio di fabbrica o di commercio che sia identico ad un marchio validamente registrato per tali merci nello o per lo Stato membro nel quale le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica o che sia tale da non poter essere distinto da esso negli aspetti sostanziali e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione in base alla legislazione di tale Stato membro;

    b) titolare del marchio: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio e qualsiasi altra persona autorizzata a usare detto marchio o il loro rappresentante.

    3. Il presente regolamento non è applicabile alle merci recanti un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare di tale marchio, ma dichiarate per l'immissione in libera pratica senza il consenso del titolare.

    Lo stesso dicasi delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, recanti un marchio di fabbrica o di commercio in condizioni diverse da quelle convenute con il titolare di tale marchio.

    TITOLO II

    Divieto di immissione in libera pratica delle merci contraffatte

    Articolo 2

    È vietata l'immissione in libera pratica di merci riconosciute come merci contraffatte secondo la procedura di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

    TITOLO III

    Richiesta di intervento delle autorità doganali

    Articolo 3

    1. In ogni Stato membro il titolare del marchio può presentare una richiesta scritta alle autorità competenti perché le autorità doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l'immissione in libera pratica in questo Stato membro, qualora egli abbia fondate ragioni di sospettare che si progetti l'importazione di tali merci contraffatte nello stesso Stato membro.

    2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere tutte le informazioni utili di cui dispone il titolare del marchio per consentire alle autorità competenti di deliberare sulla domanda con piena cognizione di causa, in particolare deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire alle autorità doganali di riconoscerle. La richiesta deve essere corredata di un documento che dimostri che il richiedente è il titolare del marchio per le merci in questione.

    La richiesta deve indicare il periodo in cui è richiesto l'intervento delle autorità doganali.

    Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dal disbrigo della richiesta.

    3. L'autorità a cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla richiesta stessa e ne informa per iscritto il richiedente.

    Qualora essa accolga la richiesta, essa fissa il periodo durante il quale le autorità doganali possono intervenire. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del marchio, dall'autorità che ha preso la decisione iniziale.

    Gli Stati membri possono esigere che il titolare del marchio costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o la concessione dello svincolo sia sospesa per una spedizione di merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, una garanzia destinata a coprire la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'importatore qualora la procedura avviata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, non sia più proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del marchio o qualora venga successivamente stabilito che le merci in questione non sono merci contraffatte.

    Il titolare del marchio deve informare l'autorità di cui al paragrafo 1, qualora il marchio non sia più validamente registrato. L'autorità competente può altresì esigere che il richiedente sia tenuto al pagamento delle spese occasionate dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'articolo 5 o dal fatto di aver avviato un'azione in giustizia in cui il titolare del marchio non sia parte, e a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di tale importo.

    4. Gli Stati membri possono designare le stesse autorità doganali come autorità competenti per deliberare sulla domanda di cui al presente articolo.

    Articolo 4

    La decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati da importazioni di merci contraffatte di cui alla richiesta stessa.

    TITOLO IV

    Condizioni d'intervento delle autorità doganali e dell'autorità competente per deliberare sul merito

    Articolo 5

    1. L'ufficio doganale a cui è stata trasmessa, in applicazione dell'articolo 4, la decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio sospende la concessione dello svincolo, se constata, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte contenuta nella decisione. Esso ne informa il dichiarante nonché l'autorità che ha deliberato sulla richiesta. L'ufficio doganale o l'autorità summenzionata informa inoltre il richiedente in merito a detta misura. Durante l'esame delle merci, l'ufficio doganale può procedere a prelievi di campioni per facilitare l'espletamento della procedura.

    2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica sono applicabili:

    a) per adire l'autorità competente a deliberare sul merito e per informarne immediatamente l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che detto ufficio non abbia proceduto lui a detto atto;

    b) per elaborare la decisione che detta autorità dovrà prendere. I criteri da seguire per prendere questa decisione sono gli stessi che servono per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare del marchio. Le decisioni adottate dalla competente autorità devono essere motivate.

    Articolo 6

    1. Lo svincolo è concesso, purchè siano state espletate tutte le formalità per l'importazione se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla sospensione della concessione dello svincolo, l'ufficio doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, o non ha avuto comunicazione di misure conservative prese dall'autorità abilitata a tal fine.

    2. Le condizioni di immagazzinamento delle merci durante il periodo di sospensione dello svincolo vengono determinate da ciascuno Stato membro.

    TITOLO V

    Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come contraffatte

    Articolo 7

    1. Fatti salvi altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del marchio riconosciuto contraffatto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle autorità competenti:

    a) di norma e secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali le merci riconosciute come contraffatte, per limitare al massimo i danni provocati al titolare del marchio, e ciò senza alcun risarcimento;

    b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare effettivamente i responsabili dell'importazione dell'utile economico dell'operazione e che scoraggi efficacemente altre operazioni della stessa natura.

    Non sono considerate misure aventi tale effetto, in particolare:

    - la riesportazione, tal quali, delle merci contraffatte;

    - tranne in caso eccezionale, la semplice eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci contraffatte;

    - l'assoggettamento delle merci ad un altro regime doganale.

    2. Le merci contraffatte possono essere oggetto di abbandono al tesoro pubblico. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).

    3. Salvo che la normativa nazionale lo vieti, l'ufficio doganale interessato o l'autorità competente informano il titolare del marchio, su richiesta dello stesso, in merito ai nomi ed indirizzi dello speditore, dell'importatore e del destinatario delle merci riconosciute come contraffatte, nonché in merito ai quantitativi delle merci in questione. TITOLO VI

    Disposizioni finali

    Articolo 8

    1. L'accettazione di una domanda redatta conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, conferisce al titolare del marchio un diritto a risarcimento, nel caso in cui merci contraffatte sfuggano al controllo di un ufficio doganale e non siano pertanto oggetto della sospensione dello svincolo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, solo alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro interessato.

    2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata, delle competenze ad essi attribuite in materia di lotta contro le contraffazioni coinvolge la loro responsabilità nei confronti dell'importatore o di chiunque abbia un diritto sulle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, in caso di danni subiti da quest'ultimo a motivo del loro intervento, soltanto alle condizioni previste nella normativa dello Stato membro interessato.

    3. L'eventuale responsabilità civile del titolare del marchio è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica.

    Articolo 9

    Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o che formano l'oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale entro i limiti previsti, sia per la concessione di una franchigia doganale sia per l'applicazione del dazio doganale forfettario contemplato al titolo II C delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune.

    Articolo 10

    Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle merci recanti indebitamente un marchio validamente registrato per tali merci conformemente alla regolamentazione comunitaria dall'entrata in vigore di quest'ultima. In tal caso il titolare del marchio può presentare la domanda di cui all'articolo 3 all'autorità che sarà designata a tal fine.

    Articolo 11

    1. Il comitato della regolamentazione doganale generale, previsto all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE (1), può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o di uno Stato membro.

    2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi informazione utile per l'applicazione del presente regolamento.

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

    Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno fissate nelle disposizioni di applicazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.

    4. In base alle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione renderà conto al Parlamento europeo e al Consiglio entro un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, del funzionamento del sistema istituito e proporrà le eventuali modifiche e aggiunte necessarie.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. CLARK

    (1) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 7.

    (2) GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 111.

    (3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 7.

    (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

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