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Document 31986R2436

    Regolamento (CEE) n. 2436/86 della Commissione del 29 luglio 1986 che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d' intervento per i semi oleosi

    GU L 210 del 1.8.1986, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2436/oj

    31986R2436

    Regolamento (CEE) n. 2436/86 della Commissione del 29 luglio 1986 che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d' intervento per i semi oleosi

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 01/08/1986 pag. 0061 - 0062
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0203
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0203


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/86 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 1986

    che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3,

    considerando che, a norma dell'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE, per i semi di colza e di ravizzone denominati « doppio zero » il prezzo d'intervento è maggiorato di un determinato importo; che è opportuno definire tale denominazione in funzione del tenore di glucosinolati dei semi;

    considerando che, per tener conto degli attuali lavori di ricerca sui semi di colza invernale a basso tenore di glucosinolati, è opportuno concedere, per un periodo transitorio, la denominazione « doppio zero » ai semi di colza e di ravizzone aventi un tenore di glucosinolati superiore a quello auspicabile;

    considerando che il metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati, di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione, del 23 settembre 1968, relativo al prelievo e alla riduzione dei campioni nonché ai metodi di analisi dei semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/86 (4), può essere perfezionato; che è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio, la determinazione del tenore di glucosinolati secondo metodi che presentino garanzie equivalenti a quelle del metodo comune;

    considerando che è opportuno precisare le condizioni alle quali può essere concessa la maggiorazione sul prezzo d'intervento e completare conseguentemente il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1808/85 (6);

    considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE prevede l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni per i semi offerti all'intervento che non corrispondono alla qualità tipo; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso della campagna 1985/1986 e della modifica della qualità tipo dei semi di girasole decisa dal regolamento (CEE) n. 1457/86 del Consiglio, del 13 maggio 1986, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 (7), occorre modificare tali maggiorazioni e riduzioni che figurano nell'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE; che è opportuno, per i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna, prevedere maggiorazioni e riduzioni particolari che tengano conto dei prezzi praticati in questi Stati membri;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

    1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    « 4. I semi di colza e di ravizzone sono denominati « doppio zero » quando sono presentati in partite omogenee e il loro tenore di glucosinolati è inferiore o uguale a 20 micromoli per grammo di semi. Essi devono essere presentati in partite omogenee.

    Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, il tenore massimo di glucosinolati ammissibile nei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » è di 35 micromoli per grammo di semi ».

    2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 4

    Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per analisi nonché la determinazione del tenore di olio, di acido erucico, di impurità, di umidità e di glucosinolati sono effettuati in base ai metodi comuni definiti negli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (1).

    Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, gli Stati membri possono decidere che la determinazione del tenore di glucosinolati possa essere effettuata, a richiesta degli interessati, in base ad altri metodi che diano risultati compatibili con quelli del metodo comune. Prima di impiegarli, gli Stati membri interessati comunicano tali altri metodi alla Commissione.

    (1) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2 ».

    3. All'articolo 7 sono aggiunti i due commi seguenti:

    « La maggiorazione sul prezzo d'intervento, di cui all'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE, è concessa per le partite di semi di colza e di ravizzone che hanno diritto alla denominazione « doppio zero » in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4. Le spese relative alla determinazione del tenore di glucosinolati sono a carico dell'offerente.

    Se il tenore di glucosinolati, determinato in base a un metodo diverso dal metodo comune, è superiore a 30 micromoli per grammo di semi essiccati all'aria, la denominazione « doppio zero » può essere attestata soltanto dai risultati di una nuova determinazione effettuata in base al metodo comune ».

    4) L'articolo 7 bis è soppresso.

    5) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

    (3) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.

    (4) Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.

    (6) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 76.

    (7) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO I

    I. Tenore di olio dei semi di colza e di ravizzone

    Maggiorazione o riduzione di 0,033 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.

    II. Tenore di olio dei semi di girasole

    Maggiorazione o riduzione di 0,045 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 44 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore diolio è adattato in conseguenza.

    Tuttavia, la maggiorazione o riduzione di cui al comma precedente è di 0,080 ECU in Spagna ».

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