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Document 31986L0545

    Prima direttiva 86/545/CEE della Commissione del 29 ottobre 1986 che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    GU L 323 del 18.11.1986, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000; abrog. impl. da 32000L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/545/oj

    31986L0545

    Prima direttiva 86/545/CEE della Commissione del 29 ottobre 1986 che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 18/11/1986 pag. 0014 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0046
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0046


    *****

    PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 1986

    che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    (86/545/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dal rgolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo e quarto trattino,

    considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

    considerando che gli organismi nocivi di cui trattasi sono elencati nell'allegato I e nell'allegato II della suddetta direttiva;

    considerando che, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, i rischi che presentanto l'Anarsia lineatella e la Laspeyresia molesta, due organismi che figurano nei suddetti allegati, sono inferiori alle valutazioni iniziali;

    considerando che le misure di protezione al riguardo devono essere limitate soltanto a taluni alberi da frutta, ad eccezione dei frutti, nonché a taluni Stati membri che presentano una elevata produzione di tali piante in condizioni di rischio;

    considerando che è pertanto opportuno modificare in conformità gli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE;

    considerando che tali modifiche sono apportate previo accordo degli Stati membri interessati;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

    1. Nell'allegato I, parte A, lettera a), la voce 7 è soppressa.

    2. Nell'allegato II:

    a) parte A, lettera a), la voce 1 è sopppressa;

    b) parte B, lettera a), sono inserite le voci seguenti:

    1.2.3 // // // // « 01a Anarsia lineatella Zell. // Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione dei frutti o dei semi // Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito », // // // // // // // « 10aa Laspeyresia molesta (Busck) // Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., ad eccezione dei frutti o dei semi // Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito ». // // //

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1987.

    Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della prsente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

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