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Document 31986D0473

    86/473/CEE: Decisione della Commissione del 10 settembre 1986 recante l' elenco degli stabilimenti dell' Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l' importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

    GU L 279 del 30.9.1986, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/473/oj

    31986D0473

    86/473/CEE: Decisione della Commissione del 10 settembre 1986 recante l' elenco degli stabilimenti dell' Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l' importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 279 del 30/09/1986 pag. 0053 - 0054
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0003


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 settembre 1986

    recante l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

    (86/473/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

    considerando che, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, si deve stabilire la lista degli stabilimenti nei paesi terzi autorizzati all'importazione di prodotti a base di carne verso la Comunità; che tali stabilimenti devono corrispondere alle condizioni previste nell'allegato della suddetta direttiva;

    considerando che l'Uruguay ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità di carni bovine in scatola che hanno subito un trattamento termico completo o di carni bovine cotte e congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore di almeno 80 °C;

    considerando che per tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne;

    considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che bisogna quindi riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata o completata;

    considerando inoltre che in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, le disposizioni applicate altrove dagli Stati membri alle importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari; e che a tale riguardo è necessario ricordare che le importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza da stabilimenti che figurano sulla lista annessa alla presente decisione, restano sottomesse ad altre regolamentazioni veterinarie, sia in materia di polizia sanitaria che al rispetto delle disposizioni generali del trattato;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne dell'Uruguay che in provenienza degli stabilimenti che figurano all'allegato e conformemente al detto allegato.

    2. I prodotti a base di carne previsti al paragrafo 1 devono essere preparati da carni fresche che provengono da stabilimenti autorizzati in conformità alle disposizioni delle direttive 64/433/CEE (3) o 72/462/CEE del Consiglio (4).

    3. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche a altre disposizioni in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 15 settembre 1986.

    Articolo 3

    La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 16 aprile 1987.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 26 del 31. 12. 1977, pag. 85.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    ALLEGATO

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI

    1.2.3 // // // // Numero d'autoriz- zazione // Stabilimento // Indirizzo // // // // 2 (1) // Frigorífico Colonia // Tarariras, Colonia // 8 (2) // Frigorífico Canelones // Canelones, Canelones // 35 (2) // Delta Brands Uruguay // Pando, Canelones // // //

    (1) Solamente carni bovine cotte congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore d'almeno 80 °C.

    (2) Solamente carne bovina in scatola che ha subito un trattamento termico completo.

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