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Document 31985R3117

    Regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio del 4 novembre 1985 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine

    GU L 297 del 9.11.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R0492

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3117/oj

    31985R3117

    Regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio del 4 novembre 1985 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 09/11/1985 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0037
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0025
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0037
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0025


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/85 DEL CONSIGLIO

    del 4 novembre 1985

    che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, nonché l'atto allegato a detto trattato, in particolare gli articoli 171 e 358,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha stabilito un sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi delle sardine nei nuovi stati membri e negli stati membri della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986, verso il livello dei prezzi praticati nel Mediterraneo; che questo sistema è accompagnato, a decorrere dall'adesione, da un regime d'indennità compensative per i produttori di sardine della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986 e che le modalità di applicazione di questo regime devono essere adottate entro il 31 dicembre 1985;

    considerando che questo sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi incide direttamente sul livello del reddito dei produttori di sardine dell'Atlantico negli stati membri della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986 e modifica l'equilibrio esistente nel settore della produzione di sardine in detta Comunità;

    considerando che il nuovo contesto, modificando le condizioni di concorrenza sul mercato degli stati membri della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986, incide ugualmente sul livello del reddito dei produttori di sardine di questi stati membri nella zona mediterranea;

    considerando che è pertanto opportuno stabilire le norme generali per la concessione di tali indennità; che, tenuto conto delle modalità particolari previste per il ravvicinamento dei prezzi, è opportuno differenziare le condizioni di concessione di tali indennità, a seconda che si tratti di produttori dell'Atlantico o del Mediterraneo;

    considerando che l'indennità concessa per le sardine del Mediterraneo è degressiva durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi; che il ritmo della degressività risulta dal livello dei prezzi fissato annualmente dal Consiglio;

    considerando che le condizioni di attribuzione dell'indennità per le sardine del Mediterraneo devono tener conto, da un lato, degli effetti delle modifiche delle condizioni di concorrenza sul reddito dei produttori interessati e, dall'altro, della necessità di compensare la differenza di prezzo tra le produzioni dominanti del Mediterraneo e dell'Atlantico, senza introdurre un fattore di distorsione della concorrenza tra i trasformatori della Comunità ampliata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla concessione, durante il periodo previsto nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per effettuare il ravvicinamento dei prezzi delle sardine di indennità compensative per i produttori di sardine della Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986.

    Articolo 2

    1. È concessa un'indennità compensativa per le sardine dell'Atlantico prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986:

    - che siano delle qualità E ed A definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/82 (2),

    - che siano state messe in vendita per il consumo umano, entro il limite di 2 000 tonnellate all'anno, dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 (3), a prezzi almeno uguali al prezzo di ritiro comunitario definito all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento precitato, ma inferiori ad un prezzo minimo garantito, e

    - che siano destinate alla trasformazione.

    2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori a condizione che esse:

    - siano state costituite e riconosciute conformemente al regolamento (CEE) n. 3796/81, prima dell'adesione,

    - abbiano applicato, per i due anni che precedono la data dell'adesione, i prezzi di ritiro per le sardine, alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

    3. Il prezzo minimo garantito di cui al paragrafo 1 è uguale al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo d'orientamento per la campagna successiva.

    4. L'importo dell'indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita riscosso dal produttore ed il prezzo minimo garantito.

    5. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è calcolata sulla base del prezzo minimo garantito, definito al paragrafo 3.

    Articolo 3

    1. È concessa un'indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo prodotte nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986:

    - che siano delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E ed A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76;

    - che siano state vendute ed effettivamente consegnate entro un limite di 43 000 tonnellate all'anno, per essere trasformate in conserve di cui alla voce 16.04 della tariffa doganale comune oppure in prodotti salati, presentati in imballaggi ermeticamente chiusi, e

    - il cui prezzo di vendita nella prima fase di commercializzazione sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario. Questo prezzo è maggiorato, per ogni categoria dei prodotti considerati, almeno della differenza tra i prezzi di ritiro delle sardine dell'Atlantico e del Mediterraneo applicabili nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986.

    2. I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità sono determinati, per ogni organizzazione di produttori o per ogni produttore, sulla base delle quantità consegnate nel periodo 1982-1984 per le operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 1.

    3. L'importo dell'indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione anteriore al 1o gennaio 1986, ed il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico di dimensione 2, applicabile nei nuovi stati membri.

    4. L'indennità è versata ai trasformatori.

    5. Il premio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81 non è cumulabile con l'indennità di cui al presente articolo.

    Articolo 4

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. STEICHEN

    (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

    (2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4.

    (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

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