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Document 31985R3066

    Regolamento (CEE) n. 3066/85 del Consiglio del 28 ottobre 1985 che modifica l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3181/78 per quanto concerne l'utilizzazione di ECU da parte di «altri detentori»

    GU L 290 del 1.11.1985, p. 95–95 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3066/oj

    31985R3066

    Regolamento (CEE) n. 3066/85 del Consiglio del 28 ottobre 1985 che modifica l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3181/78 per quanto concerne l'utilizzazione di ECU da parte di «altri detentori»

    Gazzetta ufficiale n. L 290 del 01/11/1985 pag. 0095 - 0095
    edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 2 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 2 pag. 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3066/85 DEL CONSIGLIO

    del 28 ottobre 1985

    che modifica l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3181/78 per quanto concerne l'utilizzazione di ECU da parte di « altri detentori »

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo (3), regola l'emissione di ECU da parte del Fondo europeo di cooperazione monetaria ed il loro uso da parte del Fondo e delle autorità monetarie degli stati membri;

    considerando che conviene adottare disposizioni affinché l'ECU possa essere acquistata ed utilizzata da detentori diversi da quelli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3181/78,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3181/78 è aggiunto il comma seguente:

    « Il Fondo è altresì autorizzato a conferire alle autorità monetarie di paesi terzi e ad istituzioni monetarie internazionali la posizione di "altri detentori" di ECU di cui all'articolo 1 ed a fissare le modalità e condizioni in base alle quali tali ECU possono essere acquistate, detenute ed utilizzate ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. SANTER

    (1) Parere reso il 9 ottobre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. C 218 del 28. 8. 1985, pag. 14.

    (3) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2.

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