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Document 31985R2799

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

GU L 265 del 8.10.1985, p. 1–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2799/oj

31985R2799

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 08/10/1985 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0045
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0016


*****

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2799/85 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1985

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1915/85 (2), stabilisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità; che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e regime e dell'evoluzione verificatasi negli stati membri, in particolare nel campo delle pensioni e della sicurezza sociale, è opportuno apportare le modifiche di cui al presente regolamento, fermo restando che gli altri problemi di cui alla proposta della Commissione rimangono aperti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

MODIFICHE DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

All'articolo 41, paragrafo 3, il quinto comma viene sostituito dai commi seguenti:

« L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.

All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno della Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese per il quale non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è uguale a 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma ».

Articolo 2

All'articolo 50, il quinto comma viene sostituito dal seguente testo:

« Si applica l'articolo 41, paragrafo 3, dal quinto al nono comma. ».

Articolo 3

All'articolo 52, dopo le parole « collocato a riposo » viene aggiunto:

« - d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni,

- a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 60 anni, ovvero, avendo raggiunto un'età compresa fra i 50 e i 60 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell'articolo 9 dell'allegato VIII.

L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia. ».

Articolo 4

All'articolo 53, dopo le parole « previste dall'articolo 78 », viene aggiunto:

« è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni. ».

Articolo 5

Il paragrafo 4 dell'articolo 73 è soppresso.

Articolo 6

All'articolo 79:

1) nel primo comma, dopo l'espressione « prescindendo dalla durata di servizio » viene aggiunto « e dall'età »;

2) nel secondo comma viene soppressa l'espressione « eccettuata l'aspettativa per motivi personali per il periodo in cui non vi è stata acquisizione di diritti alla pensione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 40 »;

3) si aggiunge il seguente comma:

« Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 78, secondo comma. ».

Articolo 7

Dopo l'articolo 79 viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 79 bis

Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano mutatis mutandis al vedovo di una funzionaria o di un'ex funzionaria. ».

Articolo 8

All'articolo 80:

- nel secondo comma, l'espressione « del titolare » viene sostituita dall'espressione « del coniuge titolare »;

- nel quarto comma, l'espressione « non funzionario di un funzionario delle Comunità » viene sostituita dall'espressione « né funzionario né agente temporaneo d'un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità » e l'espressione « di quest'ultimo » viene sostituita con quella « del coniuge superstite »;

- al quinto comma in fine, aggiungere il seguente testo: « nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni. ».

Articolo 9

Dopo l'articolo 81 viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 81 bis

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:

a) in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato;

b) per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;

c) in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

d) in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni ed abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

e) in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un'indennità ai sensi dell'articolo 41 o dell'articolo 50 dello statuto ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1543/73 o dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o dell'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

f) per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

3. L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di riversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma. ».

Articolo 10

Dopo l'articolo 85, vengono inseriti il capitolo e l'articolo seguenti:

« CAPITOLO 5

SURROGAZIONE DELLE COMUNITÀ

Articolo 85 bis

1. Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all'evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

- la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;

- i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione;

- le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;

- l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75;

- il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;

- il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;

- il versamento di pensioni di riversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell'ex funzionario oppure al decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;

- il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un funzionario o di un ex funzionario quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

3. Tuttavia, la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il loro estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte delle Comunità. ».

Articolo 11

L'articolo 105 è soppresso.

Articolo 12

All'allegato VIII, l'articolo 4 viene sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Il funzionario che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso una delle istituzioni in qualità di funzionario ovvero di agente temporaneo, sia stato riammesso in servizio presso un'istituzione delle Comunità, acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, la durata totale del suo servizio in qualità di funzionario o di agente temporaneo, per la quale sono stati versati i contributi, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma dell'articolo 12 del presente allegato o dell'articolo 39 del regime applicabile agli altri agenti o che avesse riscosso a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Se il funzionario, titolare di una pensione di anzianità, non effettua il rimborso previsto dal comma precedente, la somma costituente il capitale corrispondente all'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui tale pensione ha cessato di essergli versata, gli viene bonificata, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà dal servizio.

Nel caso in cui, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario abbia diritto all'indennità una tantum, tale indennità viene diminuita dei versamenti effettuati in virtù dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti; quando l'interessato ha diritto a una pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti in proporzione dell'importo dei versamenti effettuati in virtù di detto articolo. ».

Articolo 13

Nell'allegato VIII, articolo 14, il primo comma viene sostituito dal seguente testo:

« Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 53 dello statuto. ».

Articolo 14

Nell'allegato VIII, articolo 17, primo comma, dopo l'espressione « prescindendo dalla condizione di durata di servizio », vengono inseriti i termini « e di età. ».

Articolo 15

All'allegato VIII, articolo 19, dopo i termini « ha diritto » si aggiunge l'espressione « fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. ».

Articolo 16

Nell'allegato VIII, articolo 20, sostituire i termini « agli articoli 18 e 19 » con i termini « agli articoli 17 bis, 18, 18 bis e 19. ».

Articolo 17

Nell'allegato VIII, articolo 21, paragrafo 1, dopo i termini « articolo 80 », inserire i termini « primo, secondo e terzo comma. ».

Articolo 18

Nell'allegato VIII, l'articolo 23 è soppresso.

Articolo 19

Nell'allegato VIII, l'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 27

La moglie divorziata di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di riversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi.

La pensione di riversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex marito, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 82 dello statuto.

La moglie divorziata perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito. ».

Articolo 20

All'allegato VIII, articolo 28, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« In caso di coesistenza di più mogli divorziate aventi diritto ad una pensione di riversibilità o di una o più mogli divorziate e di una vedova aventi diritto ad una pensione di riversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma. ».

Articolo 21

Nell'allegato VIII, articolo 30:

- l'espressione « in attività di servizio » viene sostituita da quella « che si trova in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto »,

- l'espressione « dal suo domicilio » viene soppressa. Articolo 22

Nell'allegato VIII, articolo 31, vengono soppressi i termini « dal proprio domicilio. ».

Articolo 23

Nell'allegato VIII, dopo l'articolo 31, viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 31 bis

Quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'ex funzionario, il coniuge o le persone considerate a carico dell'ex funzionario, quale è definito all'articolo 18 bis dell'allegato VIII o di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 o (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 o (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti a pensione di riversibilità che sarebbero loro riconosciuti dalle disposizioni del presente allegato. ».

Articolo 24

Nell'allegato VIII, articolo 32, viene soppressa l'espressione « dal proprio domicilio ».

Articolo 25

Nell'allegato VIII, articolo 33,

- fra le cifre « 31 » e « 32 » viene inserita la cifra « 31 bis »,

- i termini « del titolare di una pensione » sono sostituiti da « dell'ex funzionario. ».

Articolo 26

1. Nell'allegato VIII, articolo 21, paragrafo 1, primo comma, articolo 22, terzo comma, articolo 24, primo comma, prima frase, articolo 25, articolo 34, secondo comma, articoli 42 e 46, dopo il termine « funzionario » si deve aggiungere « o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità. ».

2. Nell'allegato VIII:

- all'articolo 14, secondo e terzo comma, e agli articoli 15 e 43, i termini « il funzionario » sono sostituiti da « l'ex funzionario »;

- all'articolo 14, terzo comma, e all'articolo 18 bis, secondo comma, i termini « del funzionario » sono sostituiti da « dell'ex funzionario »;

- all'articolo 16, i termini « quando un funzionario » sono sostituiti dai termini « quando un ex funzionario »;

- all'articolo 31, i termini « di un funzionario » sono sostituiti dai termini « di un ex funzionario. ».

Articolo 27 27

Nell'allegato VII, articolo 45, viene soppresso l'ultimo comma.

Articolo 28

Nell'allegato VIII, l'articolo 47 viene soppresso.

CAPITOLO 2

MODIFICHE DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ

Articolo 29

Nell'articolo 13 viene aggiunto il seguente comma:

« L'articolo 33, secondo comma, dello statuto si applica per analogia. ».

Articolo 30

Nell'articolo 15:

1) i due commi attuali diventano il paragrafo 1;

2) viene aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. Le disposizioni dell'articolo 43 dello statuto in materia di rapporti informativi si applicano per analogia agli agenti di cui all'articolo 2, lettere a), c) e d). ».

Articolo 31

Nell'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato alla durata dei servizi compiuti dall'agente con un minimo di tre mesi. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato. ».

Articolo 32

Nell'articolo 28, l'ultimo comma viene sostituito dal testo seguente:

« Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista dal primo comma. Il contributo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto viene calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

Con decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, adottata previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda nonché la limitazione di sei mesi prevista dal comma precedente non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'istituzione prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto dal comma precedente, a condizione che l'interessato si sottoponga al controllo medico organizzato dall'istituzione. ».

Articolo 33

Dopo l'articolo 28, viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 28 bis

1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:

- che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,

- la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,

- che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

- e che risiede in uno stato membro delle Comunità,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo:

a) deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello stato membro dove stabilisce la sua residenza;

b) dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).

La Comunità può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.

3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

- al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

- al 45 % dello stipendio base dal 13° al 18° mese;

- al 30 % dello stipendio base dal 19° al 24° mese.

Gli importi così definiti non possono essere inferiori a 30 000 FB, né superiori a 60 000 FB.

Gli importi minimo e massimo sopramenzionati potranno essere oggetto di un esame annuo da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente temporaneo per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio. Tuttavia, se durante tale periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.

5. L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto. L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di discoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6. All'indennità di disoccupazione e agli assegni familiari è applicato il coefficiente correttore relativo allo stato membro in cui l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,4 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto dei funzionari. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la discoccupazione. Detto Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ultimo comma.

11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'applicazione del regime lo richiedesse. Il Consiglio delibera sulle proposte alle condizioni di cui al paragrafo 3, terzo comma. ».

Articolo 34

Nell'articolo 32 viene inserito il seguente comma:

« L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto. ».

Articolo 35

L'articolo 33 è modificato come segue:

1) al paragrafo 1, terzo comma, dopo l'espressione « tale tasso è maggiorato » viene inserito « del 2 % per ogni anno preso in considerazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'allegato VIII dello statuto e »;

2) al paragrafo 1, l'ultimo comma viene sostituito dal testo seguente:

« Il beneficiario di una pensione d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base della pensione del beneficiario. »;

3) al paragrafo 4:

a) il secondo comma viene sostituito dal testo seguente:

« Se l'interessato non viene reintegrato in servizio presso le Comunità, beneficia;

- o dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 39, calcolata sulla base della durata del servizio effettivamente prestato,

- o a condizione che sia agente ai sensi dell'articolo 2, lettera a), c) o d), ed abbia compiuto almeno 50 anni di età, di una pensione di anzianità alle condizioni previste dal titolo V, capitolo 3, dello statuto e dall'allegato VIII dello statuto »; b) viene inserito un terzo comma così redatto:

« Il periodo di tempo nel corso del quale ha riscosso la pensione d'invalidità è preso in considerazione senza versamento di contributi, per il calcolo della sua pensione di anzianità. ».

Articolo 36

Nell'articolo 34:

1) al primo comma, è soppressa l'ultima frase;

2) il secondo comma è soppresso;

3) al terzo comma, dopo i termini « ex agente » viene aggiunto « che sia titolare di una pensione d'invalidità come pure in caso di decesso di un ex agente » e i termini « lettera c) o d) » vengono sostituiti da « lettera a), c) o d) »;

4) viene aggiunto il seguente comma:

« In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno, sia di un agente sia di un ex agente titolare di una pensione di invalidità o di anzianità, sia di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale compie i 60 anni, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso. ».

Articolo 37

All'articolo 36, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

« La vedova di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione vedovile, il cui ammontare non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In caso di decesso di un agente di cui all'articolo 2, lettera a), c) o d), l'ammontare della pensione vedovile è maggiorato fino alla concorrenza del 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso. ».

Il terzo comma è soppresso.

Articolo 38

All'articolo 37:

1) dopo il terzo comma, viene inserito il seguente comma:

« In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), c) o d), che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai commi precedenti. »;

2) al quarto comma, dopo l'espressione « di un agente temporaneo » viene aggiunto « o di un ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità »; i termini « dell'agente temporaneo stesso » sono sostituiti da « del coniuge superstite » e i termini « ultimo comma dell'articolo 80 » sono sostituiti da « quarto comma dell'articolo 80. ».

Articolo 39

Dopo l'articolo 38 viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 38 bis

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello statuto si applicano per analogia. ».

Articolo 40

All'articolo 39:

1) il paragrafo 1, primo comma, viene sostituito dal testo seguente:

« 1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2, lettera b), ha diritto al versamento dell'indennità una tantum calcolata in base alle condizioni previste dall'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto. »;

2) al paragrafo 2, i termini « lettera c) o d) » vengono sostituiti da « lettera a), c) o d) »;

3) viene aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Il titolare di una pensione di anzianità, acquisita all'età di 60 anni o ad un'età successiva, ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia viene calcolato sulla base della pensione del beneficiario. ».

Articolo 41

Nel capitolo 6 vengono apportate le segueti modifiche: 1) - la sezione D viene intitolata: « FINANZIAMENTO DEL REGIME DI COPERTURA DEI RISCHI D'INVALIDITÀ E DI DECESSO, NONCHÉ DEL REGIME DELLE PENSIONI »;

- all'articolo 41, si legga: « Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 83 dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso. »;

2) dopo l'articolo 42 viene inserita la seguente sezione e l'articolo 43 è modificato come segue:

« Sezione E

LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI

DEGLI AGENTI TEMPORANEI

Articolo 43

Le disposizioni degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia. ».

3) Dopo l'articolo 43 viene inserita la seguente sezione e l'articolo 44 è modificato come segue:

« Sezione F

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 44

Le disposizioni degli articoli 81 bis e 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

Tutte le somme dovute alle Comunità da un agente a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni, sono, nel modo che sarà determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi. »;

4) dopo l'articolo 44 viene inserita la seguente sezione costituita dal seguente articolo 44 bis:

« Sezione G

SURROGAZIONE DELLE COMUNITÀ

Articolo 44 bis

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione delle Comunità si applicano per analogia. ».

Articolo 42

All'articolo 49:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX dello statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dall'articolo 88 dello statuto, che si applica per analogia. »;

2) al paragrafo 2, i termini « in questo caso » sono sostituiti da:

« In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1 ».

Articolo 43

All'articolo 50, il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente:

« 2. In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX dello statuto, che si applica per analogia.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione, alle condizioni previste dall'articolo 88 dello statuto che si applica per analogia.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 2. ».

Articolo 44

Dopo l'articolo 50 viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 50 bis

Indipendentemente dagli articoli 49 e 50, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente regime, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste dal titolo VI dello statuto e, se del caso, dall'allegato IX dello statuto le cui disposizioni si applicano per analogia. ».

Articolo 45

All'articolo 59, il primo comma è completato dalla seguente frase:

« Tuttavia, il beneficio del congedo di malattia retribuito è limitato con un minimo di un mese alla durata dei servizi prestati dall'agente ausiliario. ». CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 46

1. Il titolare di un diritto ad una pensione o indennità, i cui diritti pecuniari vengono ridotti in seguito all'adozione del presente regolamento, beneficia di un'indennità pari, ogni mese, alla differenza tra gli importi netti che l'interessato riscuoteva immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli importi netti da lui riscossi in applicazione delle disposizioni vigenti.

Per la determinazione degli importi netti riscossi dall'interessato immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vanno presi in considerazione, se necessario in modo fittizio, oneri familiari identici a quelli da lui comprovati in occasione del calcolo dell'indennità.

Per la determinazione degli importi netti di cui al primo e secondo comma si fa astrazione dall'applicazione dei coefficienti correttori.

All'indennità si applicano il coefficiente correttore e le condizioni di pagamento fissate dall'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

2. Il campo di applicazione delle presenti disposizioni transitorie si estende ai titolari di una pensione di superstite di cui all'allegato VIII dello statuto in vigore prima delle presenti modifiche.

3. Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli aventi diritto degli agenti temporanei.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 46, paragrafo 2, è applicabile a decorrere dal 4 maggio 1978, e l'articolo 27 a decorrere dal 27 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 12. 7. 1985, pag. 3.

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