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Document 31985R2221

    Regolamento (CEE) n. 2221/85 della Commissione del 29 luglio 1985 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di cromo basico originario della Iugoslavia

    GU L 205 del 3.8.1985, p. 12–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2221/oj

    31985R2221

    Regolamento (CEE) n. 2221/85 della Commissione del 29 luglio 1985 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di cromo basico originario della Iugoslavia

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 03/08/1985 pag. 0012 - 0015
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 22 pag. 0017
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0017


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/85 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 1985

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di cromo basico originario della Iugoslavia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

    previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    1. Nel luglio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome di un fabbricante che rapprensenta una parte notevole della produzione comunitaria e tutta la produzione italiana di solfato di cromo basico. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di solfato di cromo basico, di cui alla sottovoce ex 28.38 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 23.38-49, originario della Iugoslavia, e ha iniziato un'inchiesta.

    2. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché il ricorrente, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

    3. Entrambi i produttori iugoslavi noti alla Commissione hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni. Nessuno degli esportatori iugoslavi che operano come agenti produttori segnalati alla Commissione nel corso della procedura ha espresso le proprie osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita oralmente.

    4. Gli acquirenti o trasformatori comunitari di solfato di cromo basico non hanno formulato osservazioni, né direttamente né tramite terzi.

    5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare e ha svolto un'inchiesta in loco presso il seguente produttore comunitario interessato: Luigi Stoppani SpA, Milano (Italia).

    6. Al fine di ottenere e verificare le informazioni relative ai produttori iugoslavi, Zorka (Subotica) e Zupa Hemijska Industrija (Krusevac), la Commissione ha svolto un'inchiesta a Belgrado, non presso i produttori stessi, ma, su loro proposta, negli uffici di un'associazione professionale. Ai rappresentanti della Commissione non è stata offerta la possibilità di ottenere e verificare tutte le informazioni pertinenti.

    7. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e alla riduzione dei prezzi riguarda il periodo compreso fra il 1o aprile e il 30 settembre 1984.

    B. Valore normale

    8. Per quanto riguarda il prezzo di vendita del prodotto in esame sul mercato interno, si è riscontrato che entrambi i produttori iugoslavi si limitavano a trasformare la materia prima fornita loro dai clienti stessi, ai quali facevano quindi pagare soltanto la trasformazione di detta materia prima in solfato di cromo basico. Il prezzo praticato sul mercato interno per questo servizio di trasformazione dai produttori del prodotto esportato nella Comunità non può essere considerato il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    9. Di conseguenza è stato necessario ricorrere a uno degli altri metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2176/84 per determinare il valore normale. Nessuna possibilità è stata data alla Commissione di verificare tutti gli elementi relativi al costo di produzione e al margine di profitto in Iugoslavia.

    Inoltre, ad entrambi i produttori è stato chiesto di fornire informazioni sul prezzo comparabile di un prodotto analogo esportato dalla Iugoslavia in paesi terzi, ma essi si sono rifiutati di presentare elementi di prova al riguardo. Non è stato pertanto possibile determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    10. Di conseguenza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, si ritiene opportuno determinare il valore normale in base ai dati disponibili, vale a dire al prezzo interno indicato nella denuncia, che la Commissione ha verificato nei limiti del possibile avvalendosi di altre informazioni in suo possesso. In diverse occasioni l'attenzione dei produttori iugoslavi è stata richiamata sull'eventuale impiego di quest'ultimo criterio.

    C. Prezzo all'esportazione

    11. I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

    D. Confronto

    12. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario e per quanto consentito dagli elementi disponibili, delle differenze nelle condizioni e nei termini di vendita quali il trasporto, l'assicurazione, il costo di spedizione e le commissioni.

    13. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

    E. Margini

    14. Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione di ciascuna operazione. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di Zorka e Zupa Hemijska Industrija. L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore; la media ponderata del margine per ciascuno degli esportatori è la seguente:

    - Zorka: 17,0 %

    - Zupa Hemijska Industrija: 14,3 %

    F. Pregiudizio

    15. Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni comunitarie di solfato di cromo basico provenienti dalla Iugoslavia sono aumentate da 2 342 t nel 1981 a 3 620 t nel 1982 e a 4 258 t nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 dette importazioni hanno raggiunto 1 995 t, pari a una base annua di 2 660 t. Le importazioni in Italia del prodotto in esame originario della Iugoslavia sono passate da 1 227 t nel 1981 a 2 900 t nel 1982 e a 4 195 t nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 sono state di 1 909 t, il che corrisponde a 2 545 t su base annua.

    16. L'aliquota di mercato detenuta dalle esportazioni iugoslave nella Comunità è così passata per il prodotto in questione dal 5,7 % nel 1981 al 9,9 % nel 1982 e all'11,5 % nel 1983; nei primi nove mesi del 1984 essa era pari all'8,2 %. Per quanto riguarda il mercato italiano, detta aliquota è aumentata dal 6,2 % nel 1981 al 16 % nel 1982 e al 21,9 % nel 1983. Per i primi nove mesi del 1984 essa è stata del 16,6 %, mentre l'aliquota detenuta da altri produttori comunitari sul mercato italiano è passata dal 27,9 % nel 1983 al 32,3 % nei primi nove mesi del 1984.

    17. Nel periodo oggetto dell'inchiesta, la media ponderata dei prezzi di rivendita di queste importazioni in dumping è stata inferiore del 16 % rispetto a quella dei prezzi praticati dal produttore italiano.

    18. Nel 1982 e nel 1983, la produzione del produttore italiano è diminuita rispettivamente del 2,1 % e del 3 %, per poi subire un ulteriore calo dello 0,5 % nei primi nove mesi del 1984. Lo sfruttamento del potenziale del produttore italiano è passato dal 70,6 % nel 1981 al 69,1 % nel 1982 e al 67,0 % nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 esso è ulteriormente sceso al 66,7 %.

    19. Fra il 1981 e il 1982, quando l'aliquota detenuta dal prodotto iugoslavo sul mercato italiano ha registrato il suo massimo incremento, passando dal 6,2 % al 16 %, le scorte del produttore italiano sono aumentate del 272 %, e nel 1983 esso sono rimaste allo stesso livello del 1982; benché verso la fine del terzo trimestre 1984 si sia registrata una diminuzione delle scorte del 19 %, esse sono tuttavia rimaste superiori del 200 % rispetto al 1981.

    20. Fra il 1981 e il 1982, le vendite del produttore italiano sul mercato italiano sono diminuite del 30 %. Nel 1983 hanno subito un calo del 12,3 % e nei primi nove mesi del 1984 del 16,2 % circa. Il produttore italiano avrebbe subito un pregiudizio ancora più grave se non fosse riuscito ad aumentare considerevolmente le proprie vendite fuori della Comunità. Queste ultime sono state però effettuate a prezzi meno interessanti di quelli praticati sul mercato interno e hanno pertanto eroso gli utili del produttore stesso. 21. L'aliquota di mercato detenuta dal produttore italiano nel suo paese è passata dal 70,0 % nel 1981 al 53,3 % nel 1982 e al 46,0 % nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 è ulteriormente scesa al 44,9 %.

    22. Dal 1983 il produttore italiano ha cominciato a ricavare minori profitti dalla vendita del prodotto in esame sul mercato interno, soprattutto perché non è riuscito ad aumentare i prezzi di vendita per far fronte all'aumento dei costi, e le sue vendite del prodotto in questione si sono complessivamente tradotte in perdite.

    23. Per far fronte alla concorrenza del prodotto iugoslavo, il produttore italiano ha inoltre deciso di cominciare a vendere, dal 1982, grandi quantitativi del proprio prodotto in imballaggi neutri, a prezzi comparabili ai prezzi all'importazione, ma notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati per il prodotto venduto sotto il suo marchio. Successivamente, dal 1983, il produttore italiano ha cominciato ad acquistare il prodotto iugoslavo da un importatore di un altro stato membro e a rivenderlo, al fine di salvaguardare la propria clientela. Nel 1984 egli ha tuttavia rinunciato a questa pratica, giacché i prezzi particolarmente bassi praticati da diversi importatori italiani che importavano direttamente il prodotto iugoslavo non gli permattevano di coprire i costi di distribuzione. Pur importando e rivendendo il prodotto iugoslavo, il produttore italiano non è riuscito a mantenere l'aliquota di mercato detenuta dalla propria produzione (senza contare cioè il prodotto importato).

    24. Quanto all'incidenza del dumping sull'altro produttore comunitario del prodotto interessato, che ha una capacità produttiva paragonabile a quella del produttore italiano e che, nel 1983, deteneva un'aliquota del mercato italiano pari al 20 % circa, è emerso che tra il 1982 e il 1983 il prezzo medio di vendita praticato da detto produttore in Italia è diminuito approssimativamente del 5 %. Inoltre, nei primi nove mesi del 1984, il produttore in questione ha dovuto allineare i prezzi praticati per la vendita di questo prodotto in Italia al livello dei prezzi di rivendita del prodotto iugoslavo.

    25. La Commissione ha esaminato se le suddette difficoltà del produttore italiano che rappresenta una parte notevole dell'industria comunitaria siano imputabili a fattori diversi da quelli inerenti alle importazioni effettuate in dumping, come ad esempio l'aumento delle vendite sul mercato italiano da parte di altri produttori comunitari. Tuttavia, il sostanziale incremento delle importazioni in dumping tra il 1981 e il 1983 e i relativi prezzi di vendita in Italia, nonché la parte del mercato comunitario in cui queste importazioni sono state principalmente effettuate, hanno indotto la Commissione a stabilire che le importazioni in dumping di solfato di cromo basico originario della Iugoslavia, considerate separatamente, devono essere ritenute una causa sostanziale delle difficoltà che hanno colpito una parte notevole dell'industria comunitaria interessata e che pertanto, per gli effetti del dumping, dette importazioni arrecano un pregiudizio sostanziale all'industria suddetta. La tendenza a una flessione delle importazioni del prodotto iugoslavo riscontrata nei primi nove mesi del 1984 non è considerata motivo sufficiente per non adottare alcuna misura.

    G. Interesse della Comunità

    26. In considerazione delle difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare opportune misure. Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato ulteriore pregiudizio, tali misure devono concretarsi nell'imposizione di un dazio provvisorio antidumping.

    H. Aliquota dal dazio

    27. Considerata la portata del pregiudizio arrecato al produttore italiano, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati in via provvisoria. Le difficoltà del produttore italiano non dipendono esclusivamente dalle importazioni effettuate in dumping. Considerando la diminuzione delle importazioni iugoslave e l'aumento delle vendite effettuate da un altro produttore comunitario sul mercato italiano, è opportuno istituire un dazio che elimini le difficoltà del produttore italiano per la parte specificamente imputabile al pregiudizio causato dalle pratiche di dumping.

    28. Tenuto conto del prezzo di vendita necessario per consentire all'industria comunitaria un margine adeguato di profitto, nonché del prezzo d'acquisto corrisposto dall'importatore che ha fornito informazioni alla Commissione e dei suoi costi e margini di profitto, la Commissione ha stabilito che l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping è pari al 10 %.

    29. Si deve stabilire un periodo durante il quale le parti interessate possano rendere note le proprie osservazioni e chiedere di essere intese. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di solfato di cromo basico di cui alla sottovoce ex 28.38 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 28.38-49, originario della Iugoslavia.

    2. L'importo del dazio è pari al 10 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita prevedono il pagamento entro trenta giorni dalla spedizione; si applica una maggiorazione o una riduzione dell'1 % rispettivamente per ciascun mese di cui viene prolungato o ridotto il periodo di pagamento.

    3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatti salvi gli articolo 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. C 276 del 16. 10. 1984, pag. 5.

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