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Document 31984R1497

Regolamento (CEE) n. 1497/84 del Consiglio del 22 maggio 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1984/1985)

GU L 149 del 5.6.1984, pp. 33–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1497/oj

31984R1497

Regolamento (CEE) n. 1497/84 del Consiglio del 22 maggio 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1984/1985)

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 05/06/1984 pag. 0033 - 0036


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1497/84 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1984

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera , della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune , originari del Portogallo ( 1984/1985 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 9 del protocollo complementare ( 1 ) all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ( 2 ) , completato dal regolamento ( CEE ) n . 2370/81 del Consiglio , del 27 luglio 1981 , che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo ( 3 ) , prevede all ' importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali :

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Madera delle sottovoci ex 22.05 C III a ) 1 e ex 22.05 C IV a ) 1 della tariffa doganale comune , entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 4 050 hl e

- del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Madera delle sottovoci ex 22.05 C III b ) 1 e ex 22.05 C IV b ) 1 della tariffa doganale comune , entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 14 500 hl ;

considerando che il Portogallo ha garantito che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento , diminuito dei dazi doganali effettivamente applicati ; che ne consegue che i vini cui si applicano questi contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale , purchù sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera ; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1595/83 ( 5 ) ; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti ;

considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti , nonchù l ' applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo , nel corso di un periodo di riferimento rapprensentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Madera sui mercati ; che , tuttavia , i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni , in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità , possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che , su questa base , le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano , rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo , le percentuali indicate qui di seguito :

* 1980 * 1981 * 1982 *

Vini di Madera : * * * *

- in recipienti di contenuto non superiore a 2 l : * * * *

Benelux * 45,9 * 42,5 * 39,2 *

Danimarca * 5,7 * 6,0 * 6,0 *

Germania * 10,0 * 7,2 * 2,7 *

Grecia * - * 2,2 * - *

Francia * 7,3 * 2,2 * 1,5 *

Irlanda * 0,1 * - * 1,3 *

Italia * 9,2 * 32,3 * 11,4 *

Regno Unito * 21,3 * 7,6 * 37,9 *

- in recipienti di contenuto superiore a 2 l : * * * *

Benelux * 11,2 *13,6 * 13,9 *

Danimarca * 10,4 * 6,7 * 6,0 *

Germania * 23,2 * 13,3 * 14,9 *

Grecia * - * - * - *

Francia * 44,2 * 55,6 * 52,7 *

Irlanda * - * - * - *

Italia * - * - * - *

Regno Unito * 11,0 * 10,8 * 12,5 *

considerando che , tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue :

Stati membri * Vini di Madera in recipienti di contenuto * non superiore a 2 litri * superiore a 2 litri *

Benelux * 42,1 * 12,8 *

Danimarca * 6,0 * 7,7 *

Germania * 6,5 * 17,0 *

Grecia * 0,6 * 0,1 *

Francia * 3,2 * 50,8 *

Irlanda * 0,6 * 0,1 *

Italia * 18,7 * 0,1 *

Regno Unito * 22,3 * 11,4 *

considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; cher , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita , e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente , al fine di evitare che una parte dell ' uno o dell ' altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985 , sono aperti nella Comunità contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

( in bl )

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente *

ex 22.05 C III a ) 1 * Vini di Madera * 4 050 *

ex 22.05 C IV a ) 1 * * *

ex 22.05 C III b ) 1 * Vini di Madera * 14 500 *

ex 22.05 C IV b ) 1 * * *

2 . Entro i limiti di tali contingenti tariffari , i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

( in ECU/bl )

N . della tariffa doganale comune * Aliquote dei dazi *

ex 22.05 C III a ) 1 * 6,5 *

ex 22.05 C IV a ) 1 * 7,0 *

ex 22.05 C III b ) 1 * 6,6 *

ex 22.05 C IV b ) 1 * 7,2 *

Nel limite di tali contingenti tariffari , la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 2370/81 .

3 . I vini beneficeranno di questi contingenti tariffari solo se è rispettato l ' articolo 18 , paragrafi 3 e 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .

Articolo 2

1 . I contingenti tariffari fissati all ' articolo 1 sono divisi in due parti .

2 . La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri . Le quote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 30 giugno 1985 , ammontano ai seguenti quantitativi :

( in bl )

Stati membri * Vini di Madera delle sottovoci * ex 22.05 C III a ) 1 e ex 22.05 C IV a ) 1 * ex 22.05 C III b ) 1 e ex 22.05 C IV b ) 1 *

Benelux * 1 530 * 1 680 *

Danimarca * 220 * 1 010 *

Germania * 240 * 2 220 *

Grecia * 20 * 10 *

Francia * 120 * 6 650 *

Irlanda * 25 * 10 *

Italia * 685 * 10 *

Regno Unito * 810 * 1 490 *

Totale * 3 650 * 13 080 *

La seconda parte di ogni contingente , pari rispettivamente a 400 e 1 420 ettolitri , costituisce la riserva corrispondente .

Articolo 3

1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissata nell ' articolo 2 , paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrisponde riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

2 . Se dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva stessa lo permetta .

3 . Se dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle seconde quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .

Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .

4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1985 .

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° aprile 1985 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 marzo 1985 , eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1985 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 marzo 1985 incluso e imputate sui contingenti comunitari , nonchù eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve .

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla scorta delle notificazioni prevenute , dello stato di utilizzazione delle riserve .

La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 aprile 1985 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .

Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari .

2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .

3 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo , presentate in dogana , accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica .

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effetivamente imputate sulle loro quote .

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 22 maggio 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . AUROUX

( 1 ) GU n . L 348 del 31 . 12 . 1979 , pag . 44 .

( 2 ) GU n . L 301 del 31 . 12 . 1972 , pag . 165 .

( 3 ) GU n . L 236 del 21 . 8 . 1981 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 163 del 22 . 6 ; 1983 , pag . 48 .

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