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Document 31984R1497
Council Regulation (EEC) No 1497/84 of 22 May 1984 opening, allocating and providing for the administration of Community tariff quotas for Madeira wines falling within heading No ex 22.05 of the Common Customs Tariff and originating in Portugal (1984/85)
Regolamento (CEE) n. 1497/84 del Consiglio del 22 maggio 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1984/1985)
Regolamento (CEE) n. 1497/84 del Consiglio del 22 maggio 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1984/1985)
GU L 149 del 5.6.1984, pp. 33–36
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Partial suspension | 31983R3333 | sospensione parziale | DD 1/7/84-30/6/85 | ||
| Partial suspension | 31984R3400 | sospensione parziale | DD 1/7/84-30/6/85 |
Regolamento (CEE) n. 1497/84 del Consiglio del 22 maggio 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1984/1985)
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 05/06/1984 pag. 0033 - 0036
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1497/84 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1984 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera , della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune , originari del Portogallo ( 1984/1985 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 9 del protocollo complementare ( 1 ) all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ( 2 ) , completato dal regolamento ( CEE ) n . 2370/81 del Consiglio , del 27 luglio 1981 , che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo ( 3 ) , prevede all ' importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali : - del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Madera delle sottovoci ex 22.05 C III a ) 1 e ex 22.05 C IV a ) 1 della tariffa doganale comune , entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 4 050 hl e - del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Madera delle sottovoci ex 22.05 C III b ) 1 e ex 22.05 C IV b ) 1 della tariffa doganale comune , entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 14 500 hl ; considerando che il Portogallo ha garantito che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento , diminuito dei dazi doganali effettivamente applicati ; che ne consegue che i vini cui si applicano questi contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale , purchù sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera ; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1595/83 ( 5 ) ; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti ; considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti , nonchù l ' applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo , nel corso di un periodo di riferimento rapprensentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ; considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Madera sui mercati ; che , tuttavia , i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni , in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità , possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che , su questa base , le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano , rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo , le percentuali indicate qui di seguito : * 1980 * 1981 * 1982 * Vini di Madera : * * * * - in recipienti di contenuto non superiore a 2 l : * * * * Benelux * 45,9 * 42,5 * 39,2 * Danimarca * 5,7 * 6,0 * 6,0 * Germania * 10,0 * 7,2 * 2,7 * Grecia * - * 2,2 * - * Francia * 7,3 * 2,2 * 1,5 * Irlanda * 0,1 * - * 1,3 * Italia * 9,2 * 32,3 * 11,4 * Regno Unito * 21,3 * 7,6 * 37,9 * - in recipienti di contenuto superiore a 2 l : * * * * Benelux * 11,2 *13,6 * 13,9 * Danimarca * 10,4 * 6,7 * 6,0 * Germania * 23,2 * 13,3 * 14,9 * Grecia * - * - * - * Francia * 44,2 * 55,6 * 52,7 * Irlanda * - * - * - * Italia * - * - * - * Regno Unito * 11,0 * 10,8 * 12,5 * considerando che , tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue : Stati membri * Vini di Madera in recipienti di contenuto * non superiore a 2 litri * superiore a 2 litri * Benelux * 42,1 * 12,8 * Danimarca * 6,0 * 7,7 * Germania * 6,5 * 17,0 * Grecia * 0,6 * 0,1 * Francia * 3,2 * 50,8 * Irlanda * 0,6 * 0,1 * Italia * 18,7 * 0,1 * Regno Unito * 22,3 * 11,4 * considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; cher , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingentali ; considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita , e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ; considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente , al fine di evitare che una parte dell ' uno o dell ' altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985 , sono aperti nella Comunità contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito : ( in bl ) N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente * ex 22.05 C III a ) 1 * Vini di Madera * 4 050 * ex 22.05 C IV a ) 1 * * * ex 22.05 C III b ) 1 * Vini di Madera * 14 500 * ex 22.05 C IV b ) 1 * * * 2 . Entro i limiti di tali contingenti tariffari , i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito : ( in ECU/bl ) N . della tariffa doganale comune * Aliquote dei dazi * ex 22.05 C III a ) 1 * 6,5 * ex 22.05 C IV a ) 1 * 7,0 * ex 22.05 C III b ) 1 * 6,6 * ex 22.05 C IV b ) 1 * 7,2 * Nel limite di tali contingenti tariffari , la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 2370/81 . 3 . I vini beneficeranno di questi contingenti tariffari solo se è rispettato l ' articolo 18 , paragrafi 3 e 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 . Articolo 2 1 . I contingenti tariffari fissati all ' articolo 1 sono divisi in due parti . 2 . La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri . Le quote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 30 giugno 1985 , ammontano ai seguenti quantitativi : ( in bl ) Stati membri * Vini di Madera delle sottovoci * ex 22.05 C III a ) 1 e ex 22.05 C IV a ) 1 * ex 22.05 C III b ) 1 e ex 22.05 C IV b ) 1 * Benelux * 1 530 * 1 680 * Danimarca * 220 * 1 010 * Germania * 240 * 2 220 * Grecia * 20 * 10 * Francia * 120 * 6 650 * Irlanda * 25 * 10 * Italia * 685 * 10 * Regno Unito * 810 * 1 490 * Totale * 3 650 * 13 080 * La seconda parte di ogni contingente , pari rispettivamente a 400 e 1 420 ettolitri , costituisce la riserva corrispondente . Articolo 3 1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissata nell ' articolo 2 , paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrisponde riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva stessa lo permetta . 3 . Se dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle seconde quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo . Articolo 4 Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1985 . Articolo 5 Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° aprile 1985 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 marzo 1985 , eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1985 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 marzo 1985 incluso e imputate sui contingenti comunitari , nonchù eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve . Articolo 6 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla scorta delle notificazioni prevenute , dello stato di utilizzazione delle riserve . La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 aprile 1985 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 . Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo . Articolo 7 1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate . 3 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo , presentate in dogana , accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica . Articolo 8 Su domanda della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effetivamente imputate sulle loro quote . Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 22 maggio 1984 . Per il Consiglio Il Presidente J . AUROUX ( 1 ) GU n . L 348 del 31 . 12 . 1979 , pag . 44 . ( 2 ) GU n . L 301 del 31 . 12 . 1972 , pag . 165 . ( 3 ) GU n . L 236 del 21 . 8 . 1981 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 163 del 22 . 6 ; 1983 , pag . 48 .