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Document 31984R1332
Council Regulation (EEC) No 1332/84 of 7 May 1984 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
Regolamento (CEE) n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
GU L 130 del 16.5.1984, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31972R1035 | complemento | articolo 3.1 | 01/07/1984 | |
Modifies | 31972R1035 | cancellazione | articolo 3.2.C | 01/07/1984 |
Regolamento (CEE) n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1984 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0206
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0206
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0128
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/84 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 985/84 (4), prevede in particolare le situazioni in cui gli ortofrutticoli commercializzati all'interno di uno Stato membro non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità; considerando che ciò è il caso, fra l'altro, per i prodotti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso situati nella zona di produzione e per i prodotti avviati da tali luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e d'imballaggio o centri di deposito situati nella stessa zona di produzione; che gli Stati membri possono tuttavia adottare disposizioni più restrittive; considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'esonero di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 permette di sottrarre all'obbligo di conformità sopraddetto quantitativi cospicui di ortofrutticoli; che tale situazione contrasta con gli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione comunitaria in materia di norme di qualità; che, per ovviare a tale inconveniente, è opportuno sottoporre i prodotti in causa all'obbligo di conformità alle norme di qualità, pur permettendo agli Stati membri di adottare disposizioni di deroga per far fronte a situazioni particolari che si presentino nel loro territorio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: « Gli Stati membri possono non sottoporre all'obbligo di conformità alle norme di qualità o a determinate loro disposizioni: - i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare i mercati alla produzione, situati nella zona di produzione, - i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e d'imballaggio o centri di deposito situati nella stessa zona di produzione. In caso di applicazione del primo comma lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le comunica le misure prese a tale scopo ». 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD (1) GU n. C 324 del 29. 11. 1983, pag. 6. (2) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 106. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 1.