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Document 31984R0989
Council Regulation (EEC) No 989/84 of 31 March 1984 introducing a system of guarantee thresholds for certain processed fruit and vegetable products
Regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 103 del 16.4.1984, p. 19–20
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31982R1206 | 01/09/1984 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogated in | 31985R1321 | deroga | articolo 3.1 | 30/04/1986 | |
Modified by | 31986R1354 | modifica | articolo 1.2 | 11/05/1986 | |
Derogated in | 31988R2243 | deroga | articolo 2.2 | ||
Modified by | 31988R2244 | sostituzione | articolo 3.1 | 27/06/1988 | |
Modified by | 31988R2244 | sostituzione | articolo 1.2 | 27/06/1988 | |
Modified by | 31988R2246 | sostituzione | articolo 1.1 | 26/07/1988 | |
Modified by | 31990R1204 | sostituzione | articolo 1 | 14/05/1990 | |
Modified by | 31992R1755 | cancellazione | articolo 1.2 | 01/07/1992 | |
Modified by | 31992R1755 | sostituzione | articolo 1.1 | 01/07/1992 | |
Modified by | 31992R1755 | sostituzione | articolo 2 | 01/07/1992 |
Regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 16/04/1984 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0113
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0113
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 989/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 988/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 516/77 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che , qualora si verifichi la situazione prevista dall ' articolo 3 , paragrafo 3 , del suddetto regolamento , possono esser prese misure appropriate ; considerando che tale situazione rischia di verificarsi per i prodotti trasformati a base di pomodori e per le uve secche ; che è opportuno fissare un limite di garanzia valido per questi prodotti corrispondente alle possibilità di smercio ; considerando che , date le caratteristiche del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori , nonchù delle uve secche , la riduzione , secondo i casi , dell ' aiuto o del prezzo minimo da pagare al produttore , durante la campagna successiva , in funzione del superamento del limite globale , è la misura più appropriata ; considerando che per i prodotti per i quali è fissato un limite di garanzia è opportuno , sulla base delle caratteristiche della produzione , esprimere il limite in questione in quantitativi di materia prima impiegata ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 1206/82 del Consiglio , del 18 maggio 1982 , relativo alla fissazione di un limite di garanzia per i concentrati di pomodori e per i pomodori pelati interi ( 3 ) ; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori , corrispondente ad un volume di pomodori freschi di 4 700 000 tonnellate . Tale volume è ripartito nel modo seguente : - 2 987 850 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodori , - 1 307 150 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi , - 405 000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori . 2 . Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia ad un quantitativo di uve secche trasformate , corrispondente rispettivamente a un volume di uve secche non trasformate di : a ) 65 000 tonnellate di uve di Corinto e b ) 93 000 tonnellate di sultanine . Articolo 2 1 . Quando il limite di garanzia è superato per i prodotti trasformati a base di pomodori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , l ' aiuto è ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento del limite e in proporzione al superamento di ciascuno dei quantitativi fissati nello stesso paragrafo . 2 . Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base della media dei quantitativi prodotti nelle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l ' aiuto . Articolo 3 1 . Se il limite di garanzia per le uve secche di Corinto o le sultanine viene superato , il prezzo minimo da pagare al produttore viene ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento di ciascuno dei limiti . 2 . Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato il prezzo minimo da pagare al produttore . Articolo 4 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate seconda la procedura prevista dall ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 . Articolo 5 Il regolamento ( CEE ) n . 1206/82 è abrogato a partire dalla data di applicazione del presente regolamento . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1984/1985 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 50 .