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Document 31984R0989

    Regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 103 del 16.4.1984, p. 19–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/989/oj

    31984R0989

    Regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 103 del 16/04/1984 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0106
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0113
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0106
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0113


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 989/84 DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 1984

    che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 988/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 516/77 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che , qualora si verifichi la situazione prevista dall ' articolo 3 , paragrafo 3 , del suddetto regolamento , possono esser prese misure appropriate ;

    considerando che tale situazione rischia di verificarsi per i prodotti trasformati a base di pomodori e per le uve secche ; che è opportuno fissare un limite di garanzia valido per questi prodotti corrispondente alle possibilità di smercio ;

    considerando che , date le caratteristiche del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori , nonchù delle uve secche , la riduzione , secondo i casi , dell ' aiuto o del prezzo minimo da pagare al produttore , durante la campagna successiva , in funzione del superamento del limite globale , è la misura più appropriata ;

    considerando che per i prodotti per i quali è fissato un limite di garanzia è opportuno , sulla base delle caratteristiche della produzione , esprimere il limite in questione in quantitativi di materia prima impiegata ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 1206/82 del Consiglio , del 18 maggio 1982 , relativo alla fissazione di un limite di garanzia per i concentrati di pomodori e per i pomodori pelati interi ( 3 ) ; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori , corrispondente ad un volume di pomodori freschi di 4 700 000 tonnellate .

    Tale volume è ripartito nel modo seguente :

    - 2 987 850 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodori ,

    - 1 307 150 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi ,

    - 405 000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori .

    2 . Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia ad un quantitativo di uve secche trasformate , corrispondente rispettivamente a un volume di uve secche non trasformate di :

    a ) 65 000 tonnellate di uve di Corinto e

    b ) 93 000 tonnellate di sultanine .

    Articolo 2

    1 . Quando il limite di garanzia è superato per i prodotti trasformati a base di pomodori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , l ' aiuto è ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento del limite e in proporzione al superamento di ciascuno dei quantitativi fissati nello stesso paragrafo .

    2 . Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base della media dei quantitativi prodotti nelle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l ' aiuto .

    Articolo 3

    1 . Se il limite di garanzia per le uve secche di Corinto o le sultanine viene superato , il prezzo minimo da pagare al produttore viene ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento di ciascuno dei limiti .

    2 . Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato il prezzo minimo da pagare al produttore .

    Articolo 4

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate seconda la procedura prevista dall ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 .

    Articolo 5

    Il regolamento ( CEE ) n . 1206/82 è abrogato a partire dalla data di applicazione del presente regolamento .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1984/1985 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . ROCARD

    ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 3 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 50 .

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