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Document 31984R0872

Regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80

GU L 90 del 1.4.1984, p. 40–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/872/oj

31984R0872

Regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0080
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0080


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 872/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 2643/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 871/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 7 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

considerando che l ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine per compensare eventuali perdite di reddito ; che è pertanto necessario specificare quali sono i beneficiari di tale misura ;

considerando che le pecore che danno diritto al premio devono essere definite secondo criteri per quanto possibile analoghi a quelli utilizzati nella direttiva 82/177/CEE del Consiglio , del 22 marzo 1982 , relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati membri sul patrimonio ovino e caprino ( 4 ) ;

considerando che , per motivi di buona gestione amministrativa , il pagamento del premio deve essere riportato alla campagna successiva quando l ' importo unitario di esso sia minimo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1 . produttore di carni ovine :

a ) l ' imprenditore agricolo singolo , persona fisica o giuridica , che si dedica all ' allevamento di almeno dieci pecore nel territorio di uno stesso Stato membro , ad eccezione della Grecia , in cui il minimo è di cinque pecore ;

b ) un ' associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza in comune mezzi di produzione agricoli , tali da consentire l ' allevamento in comune di almeno dieci pecore nel territorio di uno stesso Stato membro ;

2 ) pecora che dà diritto al premio :

qualsiasi animale femmina della specie ovina , trovantesi nell ' azienda alla data di presentazione della domanda di premio , che sia stata montata per la prima volta o che abbia partorito almeno una volta , escluse le femmine da riforma .

Articolo 2

Il premio per pecora di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1837/70 viene versato soltanto se il suo importo supera un livello da stabilire secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 dello stesso regolamento ; in caso contrario , l ' importo di tale premio viene aggiunto all ' importo del premio per pecora da pagarsi per la campagna successiva nella regione o nelle regioni in causa .

Articolo 3

Qualora si constati dopo la fine di una campagna che l ' importo dell ' acconto versato in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 3 bis , del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 è superiore all ' importo del premio per pecora a titolo di detta campagna , un importo corrispondente a questa differenza viene detratto dall ' importo del premio per pecora da versare a titolo della campagna successiva ai produttori delle zone agricole svantaggiate in questione .

Articolo 4

Il regolamento ( CEE ) n . 2643/80 è abrogato .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere all ' inizio della campagna di commercializzazione che si apre nel 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 73 .

( 4 ) GU n . L 81 del 27 . 3 . 1982 , pag . 35 .

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