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Document 31984L0529

Direttiva 84/529/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori elettrici

GU L 300 del 19.11.1984, p. 86–94 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999; abrogato da 31995L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/529/oj

31984L0529

Direttiva 84/529/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori elettrici

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0086 - 0094
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0096


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici

( 84/529/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando così gli scambi di detti ascensori ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni ;

considerando che le norme relative all ' installazione ed alle prove effettuate al momento del controllo precedente la messa in servizio e i controlli di funzionamento di questi apparecchi influiscono sulla fabbricazione , che esse differiscono da uno Stato membro all ' altro e che , di conseguenza , devono parimenti essere armonizzate ;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1984 , concernente il ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento o di movimentazione ( 4 ) , ha definito in particolare le procedure di certificazione CEE nonchù di controllo CEE di questi apparecchi ; che , conformemente alla stessa direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare gli ascensori elettrici e i loro elementi costitutivi di costruzione ( dispositivi di bloccaggio , porte dei piani , limitatori di velocità , paracadute , ammortizzatori idraulici ) per poter essere importati , commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essendo muniti dei marchi e contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici , installati stabilmente , che servono piani definiti , aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone , o di persone e cose , sospesa mediante cavi o catene e che si sposta , almeno parzialmente , lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15° , denominati qui di seguito ascensori .

2 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva :

- gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive ;

- gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose ;

- gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico , gli impianti azionati da un fluido ( in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici ) , gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni : paternoster , elevatori a cremagliera , elevatori a coclea , elevatori di scenotecnica , impianti a ingabbiamento , skips , ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici , gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici .

Articolo 2

1 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 3 gli Stati membri non possono , a motivo delle prescrizioni di cui alla presente direttiva , rifiutare , vietare o limitare l ' installazione e la messa in servizio degli ascensori che rispondono alle disposizioni della presente direttiva e della direttiva 85/528/CEE . Negli Stati membri in cui si richieda il controllo d ' accettazione prima della messa in servizio dell ' ascensore , la conformità con le disposizioni comunitarie è constatata mediante verifiche e prove effettuate secondo le disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE .

Detti Stati membri designano , secondo le rispettive disposizioni nazionali , gli organismi competenti per procedure a tali prove e verifiche .

2 . Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali inerenti alla costruzione degli edifici e soprattutto alla protezione antincendio , semprechù non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni previste in merito nella presente direttiva .

3 . Qualora uno Stato membro esiga un ' autorizzazione preventiva all ' installazione , la domanda di autorizzazione deve essere esaminata secondo le disposizioni della presente direttiva .

4 . Gli esami e le prove effettuati periodicamente nell ' ambito della manutenzione degli ascensori o dopo una modifica di rilievo devono essere effettuati secondo le disposizioni nazionali ; per quanto riguarda gli ascensori ch rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva , tali esami e prove non possono essere più rigorosi di quelli precisati nell ' allegato .

Articolo 3

1 . Gli elementi costruttivi per ascensori che figurano nell ' allegato II sono sottoposti alla certificazione CEE ed al controllo CEE , conformemente alla direttiva 84/528/CEE .

2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato e l ' impiego per la costruzione e l ' installazione di tali elementi costruttivi per ascensori quando essi sono conformi al tipo esaminato , sono muniti del contrassegno di certificazione CEE e accompagnati da un certificato di conformità emesso dal fabbricante secondo il modello contenuto nell ' allegato IV della direttiva 84/528/CEE .

3 . L ' attestato di certificazione CEE , che conferma che un tipo di elemento costruttivo risponde alle prescrizioni comunitarie , è valido per un periodo di dieci anni e può essere rinnovato , su richiesta , per periodi di dieci anni .

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che gli elementi costruttivi possano essere sottoposti alla certificazione CEE e che l ' attestato di certificazione CEE di cui all ' articolo 3 , il cui modello è riportato nell ' allegato III , sia rilasciato quando tali elementi rispondono ai requisiti tecnici indicati nell ' allegato I .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono decise conformemente all ' articolo 22 della direttiva 84/528/CEE .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere della sua notifica ( 5 ) . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . C 222 del 29 . 9 . 1975 , pag . 19 .

( 2 ) GU n . C 7 del 12 . 1 . 1976 , pag . 37 .

( 3 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 31 .

( 4 ) Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale

( 5 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI TECNICHE

1 . Gli apparecchi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , devono corrispondere alla norma EN 81-1 ( edizione del 14 ottobre 1977 ) relativa agli ascensori elettrici , adottata dal Comitato europeo di normalizzazione ( CEN ) , salvo per quanto riguarda i punti contemplati nel paragrafo 2 .

2 . La norma suddetta si applica con le seguenti modifiche :

- punto 2 .

Il riferimento a HD 25 , HD 223 e HD 224 è sostituito con il riferimento a HD 384 punto 2 ;

- punto 5.7.1 . Spazi liberi superiori per gli ascensori ad aderenza e con argano incorporato

Si apportano le seguenti modifiche :

« 5.7.1.1 . Quando il contrappeso poggia su ammortizzatori totalmente compressi , devono essere contemporaneamente soddisfatte le quattro condizioni seguenti :

a ) la corsa guidata della cabina , ancora possibile in salita , deve essere ... ( invariato ) ,

b ) la distanza libera al di sopra della superficie di cui al punto 8.13.1 . b ) deve essere almeno ... ( invariato ) ,

c ) la distanza libera fra le parti più basse del soffitto del vano di corsa e :

1 ) ... ( invariato ) ,

2 ) ... ( invariato ) ,

d ) lo spazio al di sopra della cabina deve poter contenere un parallelepipedo di almeno 0,5 m × 0,6 m × 0,8 m , appoggiato su uno dei suoi lati .

5.7.2.2 Quando gli ammortizzatori superiori ... ( invariato ) :

a ) la distanza libera al di sopra della superficie di cui al punto 8.13.1 . b ) deve essere almeno pari a 1 m ,

b ) la distanza libera tra le parti più basse del soffitto ... ( invariato ) ,

c ) lo spazio al di sopra della cabina deve poter contenere un parallelepipedo di almeno 0,5 m × 0,6 m × 0,8 m , appoggiato su uno dei suoi lati . » ;

- punto 5.7.3.3 .

Le dimensioni di cui alla lettera a ) sono sostituite dai seguenti valori :

« 0,5 m × 0,6 m × 1 m » ;

- punto 6.2.1 .

Gli accessi dall ' esterno all ' interno dei locali delle macchine e delle pulegge devono :

a ) poter essere correttamente illuminati da un ( dei ) dispositivo ( i ) elettrico ( i ) installato ( i ) stabilmente ,

b ) essere facilmente utilizzabili con tutta sicurezza , in ogni circostanza , e senza richiedere il passaggio attraverso un locale privato .

Le vie di accesso ai locali delle macchine e gli accessi stessi devono avere un ' altezza minima di 1,8 m ( le soglie e i rialzi delle porte la cui altezza non superi 0,4 m non sono presi in considerazione ) ( N c ) ;

- punto 6.3.2.1 .

Modificare come segue il secondo capoverso :

« In particolare , occorre disporre :

a ) di una superficie libera orizzontale davanti a pannelli e armadio , questa superficie è definita come segue ( N c ) :

- profondità , misurata a partire dalla superficie esterna dei rivestimenti , almeno 700 mm . Questa distanza può essere ridotta a 600 mm a livello degli organi di comando ( impugnature , ecc . ) sporgenti ;

- larghezza , la maggiore delle due dimensioni seguenti :

500 mm

Larghezza totale dell ' armadio o del pannello ;

b ) ( invariato ) . » ;

- punti 7.1.1 . e 8.6.3 .

Sostituire il valore « 10 mm » con il valore « 6 mm » . La seconda frase del punto 0.1.2.2 non si applica tuttavia a questo nuovo valore ;

- punto 8.2 . Superficie della cabina

Sostituire , nella parte inferiore della tabella 1 , le ultime tre righe con il testo seguente :

« Qualora il carico nominale sia superiore al valore del carico nominale indicato nella tabella per la superficie della cabina , il numero massimo ammissibile di passeggeri deve corrispondere alla superficie utile effettiva della cabina . » ;

- punto 8.13.1 .

Si aggiunga il seguente requisito :

« Il tetto della cabina deve essere progettato in modo che sia possibile installarvi una ringhiera . Gli Stati membri possono esigere , sul loro territorio , l ' installazione obbligatoria di una ringhiera sul tetto della cabina . » ;

- punto 9.1.2 . c )

Sostituire con il testo seguente :

« Le altre caratteristiche ( composizione , allungamento , ovalità , elasticità , prove ... ) devono almeno corrispondere a quelle definite nelle norme internazionali che le riguardano . Se tali norme mancano , all ' atto dell ' installazione degli ascensori si devono rispettare le prescrizioni e le norme nazionali dello Stato membro in cui è installato l ' ascensore . » ;

- punto 10.5.3.1 . b ) 2 .

Leggi :

« 2 ) ovvero aprire mediante un dispositivo elettrico di sicurezza ( 14.1.2 ) il circuito che alimenta ... ( resto invariato ) . » ;

- punto 11 . GIOCO TRA CABINA E PARETI NONCHÉ TRA CABINA E CONTRAPPESO

- punto 11.2 . Gioco tra cabina e parete di servizio per gli ascensori muniti di porta di cabina

( testo invariato ) ;

- punto 11.3 . Gioco tra cabina e parete di servizio per gli ascensori senza porta di cabina

( testo invariato ) .

Aggiungere il punto seguente :

« 11.4 . Gioco tra cabina e contrappeso

La cabina ed i relativi elementi devono distare almeno 0,05 m dal contrappeso ( qualora esso esista ) e dai relativi elementi . » ;

- punto 12.4.2.1 .

Aggiungere il seguente testo :

« Tutti gli elementi meccanici del freno che contribuiscono ad esercitare l ' azione frenante sul tamburo o sul disco devono essere installati in due esemplari e devono essere di dimensioni tali che , qualora uno di detti elementi non agisse sul tamburo o sul disco del freno , continui ad essere esercitata un ' azione frenante sufficiente a rallentare la corsa della cabina con carico massimo autorizzato . Tuttavia , sino allo scadere di cinque anni dall ' entrata in vigore della direttiva , gli Stati membri hanno la facoltà di imporre o no questo requisito . » ;

- punto 13.1.1.2 .

Sostituire con il testo seguente :

« I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di distribuzione si applicano fino ai morsetti di entrata degli interruttori di cui al punto 13.1.1.1 . Essi si applicano a tutto il circuito di illuminazione dei locali delle macchine e delle pulegge , del vano di corsa e della fossa . » ;

- punto 13.1.1.3 .

Nella misura in cui la norma EN 81-1 non contiene disposizioni particolari relative agli elementi per l ' installazione elettrica degli ascensori , si applica la direttiva 73/23/CEE ;

- punto 13.1.1.4 .

Sostituire tale punto con il testo seguente :

« L ' installazione elettrica degli ascensori deve :

a ) rispondere ai requisiti previsti nei documenti armonizzati del CENELEC che sono stati approvati dai comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della CEE ;

b ) in mancanza dei documenti armonizzati di cui alla lettera a ) riguardanti l ' installazione delle apparecchiature elettriche , rispondere ai requisiti della normativa nazionale del paese in cui è installato l ' ascensore . » ;

- punto 13.1.2 .

Sostituire con il seguente testo :

« Nei locali delle macchine e delle pulegge è necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano almeno un grado di protezione IP 1 X . » ;

- punto 13.2.1.3 .

Completare questo punto nel modo seguente :

« Sia per i contattori principali di cui al punto 13.2.1.1 che per i contattori ausiliari di cui al punto 13.2.1.2 si può ammettere nelle misure prese per soddisfare il punto 14.1.1.1 che :

... ( resto invariato ) » ;

- punto 13.3 .

Sostituire con il testo seguente :

« 13.3.1 . I motori direttamente raccordati alla rete devono essere protetti contro i cortocircuiti .

13.3.2 . I motori direttamente raccordati alla rete devono essere protetti contro i sovraccarichi mediante dispositivi di interruzione automatica a riarmo manuale ( ad eccezione delle diposizioni di cui al punto 13.3.3 . ) che devono interrompere su tutti i conduttori attivi l ' alimentazione del motore .

13.3.3 . Se il rilevamento dei sovraccarichi viene effettuato in funzione dell ' aumento della temperatura degli avvolgimenti del motore , il dispositivo di interruzione può essere chiuso automaticamente dopo un sufficiente raffreddamento .

13.3.4 . Le disposizioni dei punti 13.3.2 . e 13.3.3 . si applicano ad ogni avvolgimento se il motore comporta avvolgimenti alimentati da circuiti diversi .

13.3.5 . Se i motori di sollevamento sono alimentati da generatori a corrente continua azionati da motori , anche i motori di sollevamento devono essere protetti contro i sovraccarichi . » ;

- punto 13.5.3.5 .

Aggiungere alla fine di questo punto :

« oppure avere un adeguato manicotto alle estremità » ;

- punto 13.5.4 .

Sostituire con il testo seguente :

« Gli apparecchi e i dispositivi collegabili posti sui circuiti dei dispositivi di sicurezza devono essere concepiti e realizzati in modo che , se il loro disinserimento non richiede un utensile , sia impossibile inserire la spina in posizione scorretta . » ;

- punto 13.6.2 .

Sostituire i termini « secondo 438 di CENELEC HD 224 » con i termini seguenti « secondo capitolo 41 , sezione 411 di HD 384 » ;

- punto 14.1.2.1.2 .

Questo punto è soppresso .

- punto 14.1.2.1.6 .

Sostituire con il testo seguente :

« Nei circuiti di sicurezza aventi più paralleli tutte le informazioni ad eccezione di quelle necessarie per il controllo di parità devono essere prelevate su uno stesso canale . » ;

- punto 14.1.2.1.8 .

Sostituire la prima frase con il testo seguente :

« Tramite costituzione e inserimento dei dispositivi interni di alimentazione di corrente si deve evitare la comparsa di segnali falsi alle uscite dei dispositivi elettrici di sicurezza dovuti agli effetti delle commutazioni . » ;

- punto 14.1.2.2.1 .

Sostituire con il testo seguente :

« Il funzionamento di un contatto di sicurezza deve avvenire mediante separazione positiva degli organi di interruzione . Tale separazione deve verificarsi anche se i contatti si sono saldati .

La manovra positiva di apertura è ottenuta quando tutti gli elementi dei contatti di apertura sono portati alla loro posizione di apertura e quando per una parte essenziale della corsa non vi è nessun collegamento deformabile ( molle , ad esempio ) tra i contatti mobili ed il punto dell ' organo di comando cui si applica lo sforzo di comando .

La concezione deve essere tale che i rischi di corto circuito derivanti dal guasto di un componente siano ridotti al minimo . » ;

- punto 14.1.2.2.2 .

Completare come segue :

« I contatti di sicurezza devono appartenere alle seguenti categorie quali sono definite nella pubblicazione CEI 337-1

a ) AC 11 se si tratta di contatti di sicurezza inseriti in circuiti alimentati con corrente alternata

b ) DC 11 se si tratta di contatti di sicurezza inseriti in circuiti alimentati con corrente continua . » ;

- punto 14.1.2.2.3 .

Testo invariato ;

- punto 14.1.2.2.5 .

Sopprimere i termini : « Se gli elementi di contatto sfregano contro le pareti isolanti » ;

- punto 14.1.2.3.1 .

Sopprimere tale punto .

I punti 14.1.2.3.2 e 14.1.2.3.3 diventano rispettivamente i punti 14.1.2.3.1 e 14.11.2.3.2 ;

-punto 14.1.2.3.3 .

Completare con la seguente lettera :

« d ) Nel caso dei circuiti a ridondanza vanno prese le misure opportune per limitare , per quanto possibile , il rischio che in più di un circuito si verifichino simultaneamente delle mancanze dovute ad un ' unica causa . » ;

- punto 14.1.2.5 .

Completare con il testo seguente :

« Gli elementi trasmettitori dei circuiti di sicurezza devono , indipendentemente dalla direzione , resistere a vibrazioni di forma sinusoidale la cui frequenza f resta compresa tra 1 Hz e 50 Hz e la cui ampiezza a ( mm ) è data in funzione di f , dai rapporti :

a = 25/f per 1 < f * 10 Hz

a = 250/f² per 10 < f * 50 Hz

Gli elementi trasmettitori dei circuiti di sicurezza montati su cabine o su porte devono , indipendentemente dalla direzione , resistere ad una accelerazione di ± 30 m/s² .

Nota

Se sono previsti dispositivi ammortizzatori per elementi trasmettitori , bisogna considerarli come facenti parte degli elementi trasmettitori . » ;

- punto D . 2 . j ) 2 )

Completare con il testo seguente :

« Tuttavia ogni Stato membro può fissare una velocità di prova superiore a quella indicata , che non sia tuttavia superiore alla velocità nominale ( N b ) . » ;

- punto F.0.2.5 .

Completare il testo nel modo seguente :

« Conformemente all ' articolo 13 , paragrafo 2 , della direttiva 84/528/CEE . » .

3 . Nella misura in cui taluni settori designati nella norma , conformemente al punto 0.1.4 , con N a , N B o N c , possano essere riservati a regolamentazioni nazionali , ciascuno degli Stati membri comunica alla Commissione e agli altri Stati membri , sei mesi dopo la pubblicazione della direttiva , le condizioni che devono essere soddisfatte nel suo territorio nazionale .

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI PER ASCENSORI CHE SONO SOTTOPOSTI ALLA CERTIFICAZIONE CEE E AL CONTROLLO CEE ? CONFORMEMENTE ALL ' ARTICOLO 2 ( 1 )

1 . Dispositivi di bloccaggio delle porte dei piani .

2 . Limitatori di velocità ( cabina e contrappeso ) .

3 . Paracadute ( cabina e contrappeso ) .

4 . Ammortizzatori ( ad accumulazione di energia con ammortizzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione d ' energia )

( 1 ) Appena saranno state completate le prescrizioni concernenti le porte dei piani in materia di comportamento al fuoco , secondo la procedura prevista all ' articolo 5 , saranno anch ' esse sottoposte alla certificazione ( CEE e al controllo CEE .

ALLEGATO III

MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE

Nome dell ' organismo autorizzato :

Attestato riguardante la certificazione CEE :

Certificazione CEE n .

1 . Categoria , tipo e marchi di fabbrica o commerciale :

2 . Nome e indirizzo del costruttore :

3 . Nome e indirizzo del detentore dell ' attestato :

4 . Presentato alla certificazione CEE il

5 . Attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione :

6 . Laboratorio di prova :

7 . Data e numero del verbale del laboratorio :

8 . Data della certificazione CEE

9 . Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero di certificazione CEE sopra indicato

10 . Eventuali informazioni complementari :

Fatto a ... , addì

( Firma )

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