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Document 31983R2004

Regolamento (CEE) n. 2004/83 del Consiglio del 18 luglio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni

GU L 198 del 21.7.1983, pp. 2–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2004/oj

31983R2004

Regolamento (CEE) n. 2004/83 del Consiglio del 18 luglio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/1983 pag. 0002 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0125
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0151


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/83 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/82 (4), ha istituito per i venditori stabiliti negli Stati membri produttori un regime di compensazione finanziaria per le arance, mandarini, clementine e limoni comunitari, commercializzati negli altri Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69 la compensazione finanziaria per i limoni e per le clementine deve essere ridotta progressivamente a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1983/1984 in modo da essere soppressa a decorrere dalla campagna 1986/1987;

considerando che le azioni di riconversione varietale delle piantagioni di limoni non hanno ancora consentito di ottenere tutti i risultati previsti; che occorre quindi differire di una campagna l'applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione della compensazione finanziaria per i limoni;

considerando che è necessario tener conto di questa situazione in sede di fissazione dei prezzi di riferimento per i limoni e modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (6);

considerando che la campagna di commercializzazione dei limoni inizia il 1o giugno; che, di conseguenza, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è così modificato:

1) nel paragrafo 2, primo comma, sono soppressi i termini « i limoni e »;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2 bis. Per i limoni l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato:

a) fino alla campagna di commercializzazione 1983/1984 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto;

b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà.

La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988. ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è così modificato:

1) il testo del paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, per le clementine fino alla campagna 1982/1983 compresa, per i limoni fino alla campagna 1983/1984 compresa e per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma, i tangerini ed altri simili ibridi di agrumi, esluse le clementine, fino alla campagna 1989/1990 compresa, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello uguale a quello della campagna precedente, eventualmente adattato in funzione di una percentuale pari, al massimo, alla differenza tra le percentuali che rappresentano rispettivamente la variazione dei prezzi di base e di acquisto e quella delle compensazioni finanziarie previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69 rispetto alla campagna precedente. »;

2) il testo del paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, tale importo

- per quanto riguarda le clementine, è limitato per le campagne 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986, rispettivamente a un quarto, alla metà e ai tre quarti dell'importo calcolato conformemente al primo comma;

- per quarto riguarda i limoni, è fissato a 0 ECU per la campagna 1983/1984 e limitato per le campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, rispettivamente a un quarto, alla metà e ai tre quarti dell'importo calcolato conformemente al primo comma. ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. C 160 del 18. 6. 1983, pag. 6.

(2) Parere reso l'8 luglio 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 38.

(5) GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

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