This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31983R2004
Council Regulation (EEC) No 2004/83 of 18 July 1983 amending, as regards lemons, Regulations (EEC) No 2511/69 and (EEC) No 1035/72
Regolamento (CEE) n. 2004/83 del Consiglio del 18 luglio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni
Regolamento (CEE) n. 2004/83 del Consiglio del 18 luglio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni
GU L 198 del 21.7.1983, pp. 2–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31969R2511 | aggiunta | articolo 7.2BIS | 01/06/1983 | |
| Modifies | 31969R2511 | modifica | articolo 7.2 | 01/06/1983 | |
| Modifies | 31972R1035 | modifica | articolo 23.4 | 01/06/1983 | |
| Modifies | 31972R1035 | modifica | articolo 23.2 | 01/06/1983 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 32008R0361 | 01/07/2008 |
Regolamento (CEE) n. 2004/83 del Consiglio del 18 luglio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/1983 pag. 0002 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0125
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0151
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/83 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/82 (4), ha istituito per i venditori stabiliti negli Stati membri produttori un regime di compensazione finanziaria per le arance, mandarini, clementine e limoni comunitari, commercializzati negli altri Stati membri; considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69 la compensazione finanziaria per i limoni e per le clementine deve essere ridotta progressivamente a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1983/1984 in modo da essere soppressa a decorrere dalla campagna 1986/1987; considerando che le azioni di riconversione varietale delle piantagioni di limoni non hanno ancora consentito di ottenere tutti i risultati previsti; che occorre quindi differire di una campagna l'applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione della compensazione finanziaria per i limoni; considerando che è necessario tener conto di questa situazione in sede di fissazione dei prezzi di riferimento per i limoni e modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (6); considerando che la campagna di commercializzazione dei limoni inizia il 1o giugno; che, di conseguenza, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 è così modificato: 1) nel paragrafo 2, primo comma, sono soppressi i termini « i limoni e »; 2) è aggiunto il paragrafo seguente: « 2 bis. Per i limoni l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato: a) fino alla campagna di commercializzazione 1983/1984 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto; b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà. La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988. ». Articolo 2 Il testo dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è così modificato: 1) il testo del paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, per le clementine fino alla campagna 1982/1983 compresa, per i limoni fino alla campagna 1983/1984 compresa e per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma, i tangerini ed altri simili ibridi di agrumi, esluse le clementine, fino alla campagna 1989/1990 compresa, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello uguale a quello della campagna precedente, eventualmente adattato in funzione di una percentuale pari, al massimo, alla differenza tra le percentuali che rappresentano rispettivamente la variazione dei prezzi di base e di acquisto e quella delle compensazioni finanziarie previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69 rispetto alla campagna precedente. »; 2) il testo del paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, tale importo - per quanto riguarda le clementine, è limitato per le campagne 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986, rispettivamente a un quarto, alla metà e ai tre quarti dell'importo calcolato conformemente al primo comma; - per quarto riguarda i limoni, è fissato a 0 ECU per la campagna 1983/1984 e limitato per le campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, rispettivamente a un quarto, alla metà e ai tre quarti dell'importo calcolato conformemente al primo comma. ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 160 del 18. 6. 1983, pag. 6. (2) Parere reso l'8 luglio 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 38. (5) GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1. (6) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.