This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31983R0200
Council Regulation (EEC) No 200/83 of 24 January 1983 on the adaptation of the external trade statistics of the Community to the Directives concerning the harmonization of procedures for the export of goods and for the release of goods for free circulation
Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio del 24 gennaio 1983 relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci
Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio del 24 gennaio 1983 relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci
GU L 26 del 28.1.1983, pp. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995; abrogato e sostituito da 31995R1172
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 31995R1172 | 01/01/1996 |
Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio del 24 gennaio 1983 relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 28/01/1983 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0144
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 200/83 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1983 relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che all'importazione sono oggetto della statistica del commercio estero della Comunità tutte le merci immesse in libera pratica sul territorio statistico della Comunità; considerando, di conseguenza, che per garantire come meglio si può la completezza della statistica del commercio estero della Comunità è necessario provvedere alla registrazione di tutte le merci immesse in libera pratica nel territorio statistico della Comunità, anche qualora tali merci non siano contemporaneamente immesse in consumo; considerando che la direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (2), consente di dissociare la dichiarazione d'immissione in libera pratica dalla dichiarazione d'immissione in consumo; considerando che è possibile peraltro che tra le merci immesse in libera pratica se ne trovino alcune le quali, essendo state poste in precedenza sotto il regime doganale del perfezionamento attivo, sono già state registrate nella statistica del commercio estero della Comunità sotto il regime statistico corrispondente; che occorre evitare che tali merci vi siano trattate di nuovo in conformità delle norme di cui agli articoli da 3 a 39 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (3); considerando che all'esportazione sono oggetto della statistica del commercio estero della Comunità tutte le merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che lasciano definitivamente il territorio statistico della Comunità; considerando, di conseguenza, che per garantire come meglio si può la completezza della statistica del commercio estero della Comunità è necessario provvedere alla registrazione di tutte le merci suddette che lasciano definitivamente il territorio statistico della Comunità, anche se la dichiarazione d'esportazione fuori del territorio doganale delle Comunità viene presentata in uno Stato membro a destinazione del quale la merce in questione era stata inizialmente spedita da un altro Stato membro; considerando che la direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie (4), prescrive che l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità sia subordinata al deposito, in un ufficio doganale competente, di una dichiarazione d'esportazione; che detto ufficio doganale può essere situato in uno Stato membro a destinazione del quale la merce in questione era stata inizialmente spedita da un altro Stato membro, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le esigenze della statistica del commercio estero della Comunità devono essere trattate conformemente alle norme di cui agli articoli da 3 a 39 del regolamento (CEE) n. 1736/75: a) all'importazione, le merci che entrano o sono entrate nel territorio statistico della Comunità, nel momento in cui sono dichiarate per la immissione in libera pratica secondo le disposizioni stabilite dagli Stati membri per l'applicazione della direttiva 79/695/CEE, ad eccezione tuttavia delle merci che sono state in precedenza poste sotto il regime del perfezionamento attivo; b) all'esportazione, le merci che escono o devono uscire dal territorio statistico della Comunità, nel momento in cui sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità secondo le disposizioni stabilite dagli Stati membri per l'applicazione della direttiva 81/177/CEE, anche se non sono delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1736/75. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1983. Per il Consiglio Il Presidente H. W. LAUTENSCHLAGER (1) GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 90. (2) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19. (3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (4) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.