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Document 31982R3321

Regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

GU L 351 del 11.12.1982, pp. 20–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992; abrogato da 31992R3901

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3321/oj

31982R3321

Regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 11/12/1982 pag. 0020 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0035


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3321/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1982

che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (2),

considerando che è opportuno fissare le dimensioni dei prodotti ammessi al beneficio del premio; che tali dimensioni devono soddisfare le esigenze del mercato dei prodotti trasformati;

considerando che, per contribuire a garantire la qualità dei prodotti e il loro smercio sul mercato, è opportuno definire le condizioni minime cui devono soddisfare le operazioni di trasformazione, nonché le condizioni di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato dei prodotti trasformati;

considerando che le condizioni di cui sopra devono inoltre essere tali da evitare il rischio di operazioni fraudolente;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2203/82, i beneficiari del premio tengono una contabilità delle giacenze; che tale contabilità deve recare un minimo di indicazioni necessarie ai fini di detto controllo;

considerando che, onde consentire un controllo permanente, le organizzazioni di produttori devono tenere l'autorità incaricata del controllo al corrente delle loro attività di trasformazione;

considerando che occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di concessione di un premio da parte degli interessati;

considerando che è inoltre opportuno precisare le modalità di concessione degli anticipi e fissare l'importo della relativa cauzione; che devono essere altresì fissate le modalità per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione;

considerando che, in caso di infrazione di limitata entità al regime del premio di riporto - tenuto conto del carattere innovatore del regime predetto - è opportuno che il vantaggio finanziario contenuto che risulterebbe da tale infrazione non sia sanzionato con la soppressione completa del diritto al premio di riporto, ma soltanto con una riduzione forfettaria del premio di riporto;

considerando che occorre fissare il tasso di conversione applicabile al premio di riporto e agli anticipi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato « regolamento di base ».

Articolo 2

Il premio di riporto è concesso soltanto per i prodotti aventi le dimensioni indicate nell'allegato I.

Articolo 3

1. Possono beneficiare del premio soltanto i quantitativi che, dopo essere stati ritirati dal mercato, conservati in condizioni tali che la qualità dei prodotti non possa alterarsi, sono sottoposti al più tardi l'indomani a una o più delle operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

2. Fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate negli Stati membri, le differenti operazioni di trasformazione devono soddisfare almeno alle condizioni seguenti:

a) il congelamento deve essere effettuato in impianti appropriati che permettano inoltre di raggiungere una temperatura di -18 °C nella parte più interna del prodotto entro un termine massimo di cinque ore;

b) la salatura deve essere effettuata mediante un trattamento che garantisca che il tenore di sale del prodotto trasformato sia almeno pari all'8 %;

c) l'essiccazione deve essere effettuata in modo che il tenore di acqua del prodotto trasformato non superi il 40 %.

Articolo 4

Possono beneficiare del premio di riporto soltanto i prodotti che, dopo essere stati trasformati in maniera definitiva, soddisfano alle seguenti condizioni minime di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato:

a) per i prodotti congelati:

- la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data alla quale sono ultimate le operazioni di trasformazione;

- la temperatura di magazzinaggio non può essere superiore a -21 °C;

b) per i prodotti salati o essiccati, la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a cinque giorni a decorrere dalla data alla quale sono terminate le operazioni di trasformazione;

c) per tutti i prodotti immagazzinati, l'identificazione ai fini del controllo delle quantità trasformate in provenienza dalle quantità fresche corrispondenti deve essere garantita da un magazzinaggio e da una stampigliatura considerati appropriati dalle autorità competenti dello Stato membro;

d) per tutti i prodotti la reimmissione sul mercato è effettuata in partite omogenee per quanto riguarda la specie, la trasformazione, la presentazione e l'imballaggio;

e) per tutti i prodotti, la reimmissione sul mercato è effettuata conformemente alle disposizioni in vigore in ciascuno Stato membro in materia di commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.

Articolo 5

1. La contabilità giornaliera delle giacenze di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2203/82 deve recare almeno gli elementi seguenti:

a) per quanto riguarda i quantitativi destinati alla trasformazione:

- i quantitativi ritirati dal mercato distinti per categoria di prodotto;

- la data del ritiro;

- se del caso, la bolletta di consegna dei prodotti conferiti a un'industria di trasformazione e, nei casi di cui all'articolo 7, un riferimento all'esemplare di controllo T5;

b) per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti:

- il tipo di trasformazione scelto;

- la data del congelamento o l'inizio e la fine di ogni trasformazione, per tipo di trasformazione;

- il luogo di trasformazione;

- il quantitativo di prodotto trasformato, distinto per specie;

- il nome e l'indirizzo delle imprese incaricate della trasformazione;

- l'identificazione delle partite trasformate e il relativo luogo di magazzinaggio;

- l'inizio e la fine delle operazioni di magazzinaggio;

c) per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti trasformati:

- per ciascuna partita venduta, il quantitativo di prodotto trasformato, nonché il numero e la data della fattura e la data di vendita.

2. Se una organizzazione di produttori conferisce a un'industria dei prodotti al fine di sottoporli ad una o più delle trasformazioni di cui all'articolo 14 del regolamento di base, il contratto tra le due parti deve stipulare che l'industria suddetta ha l'obbligo di tenere una contabilità delle giacenze secondo le condizioni del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 6

Per poter beneficiare del premio di riporto, le organizzazioni di produttori devono comunicare alle autorità competenti dello Stato membro interessato:

a) giornalmente

- i quantitativi ritirati dal mercato e destinati a beneficiare del premio di riporto, distinti per categorie di prodotto;

- il nome e l'indirizzo delle imprese che sottopongono i prodotti ad una o più delle operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento di base;

- se del caso, il numero della bolletta di consegna dei prodotti conferiti a un'industria di trasformazione e, nei casi di cui all'articolo 7, un riferimento all'esemplare di controllo T5;

- i tipi di trasformazione scelti;

- la data del congelamento o l'inizio e la fine delle altre operazioni di trasformazione scelte;

- i quantitativi di prodotti trasformati distinti per specie, che sono stati trasformati;

- per ciascuna partita venduta, il numero, la data della fattura, il quantitativo di prodotto trasformato e la data di vendita;

b) ogni mese, il prezzo medio di vendita all'ingrosso dei prodotti trasformati per le specie interessate.

Articolo 7

Se una delle operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è effettuata in uno Stato membro diverso da quello che ha riconosciuto l'organizzazione di produttori per conto della quale i prodotti vengono trasformati, la prova della trasformazione è addotta mediante l'esemplare di controllo T5 rilasciato e utilizzato dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (1) e alle disposizioni del presente regolamento.

L'esemplare di controllo deve recare:

- nella casella 41, la designazione delle merci nello stato in cui queste si trovano al momento della spedizione;

- nella casella 104, una delle seguenti annotazioni in lettere maiuscole:

« Trasformazione che beneficia di un premio di riporto (specificare il tipo di trasformazione ed il periodo di ammasso)

(Regolamento (CEE) n. 3796/81, articolo 14) »;

« Forarbejdning, der er omfattet af en prolongationspraemie (forarbejdningens art og opbevaringsperioden skal angives)

(« Forordning (EOEF) nr. 3796/81, artikel 14) »;

« Verarbeitung, fuer die eine UEbertragungspraemie (naehere Angabe ueber Form der Verarbeitung und Zeitdauer der Lagerung) gewaehrt wird

(Verordnung (EWG) Nr. 3796/81, Artikel 14) »;

« Metapoíisi poy apolamvánei primodótisi (diefkrinísate to eídos tis metapoíisis kai tin período apothíkefsis)

(Kanonismós (EOK) arith. 3796/81, árthro 14) »;

« Processing qualifying for a carry-over premium (specify the type of processing and the period of storage)

(Regulation (EEC) No 3796/81, Article 14) »;

« Transformation bénéficiant d'une prime de report (préciser le type de transformation et la période de stockage)

(Règlement (CEE) no 3796/81, article 14) »;

« Behandeling of verwerking die in aanmerking komt voor een uitstelpremie (behandeling of verwerking en opslagperiode omschrijven)

(Verordening (EEG) nr. 3796/81, artikel 14) ».

Articolo 8

La domanda di premio è presentata dall'organizzazione di produttori presso le autorità competenti dello Stato membro interessato. La domanda deve recare almeno gli elementi seguenti:

- i quantitativi di prodotti freschi, distinti per specie, sottoposti a trasformazione, nonché il tipo di trasformazione scelto;

- la data di ritiro dei prodotti in causa;

- i quantitativi totali messi in vendita e ritirati dal mercato durante la campagna di pesca, di cui all'allegato I, colonne 2 e 9, del regolamento (CEE) n. 3137/82 (2);

- il nome e l'indirizzo del richiedente e dell'impresa che ha trasformato i prodotti in causa;

- la data del congelamento o l'inizio e la fine del periodo durante il quale sono state effettuate le altre operazioni di trasformazione;

- i quantitativi di prodotti trasformati ottenuti, distinti per operazione di trasformazione;

- la durata di magazzinaggio dei prodotti trasformati;

- se del caso, il numero della bolletta di consegna dei prodotti conferiti a un'industria di trasformazione e, nei casi di cui all'articolo 7, un riferimento all'esemplare di controllo T5;

- per ciascuna partita venduta, il quantitativo nonché il numero e la data della fattura e la data di vendita.

Articolo 9

A richiesta dell'organizzazione dei produttori interessata, lo Stato membro concede ogni mese un anticipo sul premio, a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

Gli anticipi sono calcolati secondo il metodo definito nell'allegato II.

Articolo 10

La cauzione di cui all'articolo 9 è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale è chiesto l'anticipo. La cauzione è svincolata dopo la fine della campagna di pesca interessata, proporzionalmente ai quantitativi dei prodotti per i quali è stato riconosciuto il diritto al premio di riporto.

La cauzione è dichiarata incamerata:

a) immediatamente, per i quantitativi per i quali l'anticipo è stato versato indebitamente;

b) dopo la fine della campagna:

- totalmente, salvo caso di forza maggiore, se entro 4 mesi a decorrere dalla fine della campagna interessata non sono state presentate le prove richieste per la fissazione del premio.

Tuttavia, se tali prove vengono presentate al più tardi entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine di cui sopra, la cauzione è rimborsata previa detrazione di un importo uguale al 10 % della cauzione costituita, per ciascun mese o parte di mese di ritardo, nella presentazione delle prove in causa;

- proporzionalmente ai quantitativi per i quali il diritto al premio di riporto non è riconosciuto.

Articolo 11

1. Nel caso in cui una infrazione al regime del premio di riporto, di portata limitata, è stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, e se detta organizzazione dimostri, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che l'infrazone è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo Stato membro trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di ritiro comunitario applicabile alle quantità in questione che sono state ritirate e destinate al premio di riporto.

2. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato il para- grafo 1.

Articolo 12

L'ammontare del premio fissato per una determinata campagna di pesca si applica ai prodotti ritirati durante tale campagna senza prendere in considerazione la data di trasformazione che risponde alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Il tasso di conversione da applicare per il calcolo dell'anticipo è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale l'anticipo è chiesto. Qualora la campagna di pesca venga prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno interessato, il tasso rappresentativo da applicare all'anticipo per la durata di tale proroga è quello in vigore il 31 dicembre. Il tasso di conversione da applicare per il calcolo del premio è il tasso rappresentativo in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se la campagna di pesca è prorogata oltre tale data.

Articolo 14

I termini di cui al presente regolamento sono disciplinati dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

Articolo 15

1. Anteriormente al 1o gennaio 1983, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi designati ai fini del controllo, nonché le misure prese per l'applicazione del regime del premio di riporto.

2. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i quantitativi di prodotti, distinti per categoria, sottoposti a trasformazione, le operazioni di trasformazione effettuate e i prezzi medi di vendita all'ingrosso dei prodotti trasformati per le specie interessate nel coroso del trimestre precedente.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

ALLEGATO I

1.2 // Designazione delle merci // Dimensioni (1) // 1. Sebasti (Sebastes spp.) // 2, 3 // 2. Merluzzi bianchi (Gadus morhua) // 3, 4, 5 // 3. Merluzzi carbonari (Pollachius virens) // 3, 4 // 4. Eglefini (Melanogrammus aeglifinus) // 2, 3, 4 // 5. Merlani (Merlangus merlangus) // 2, 3, 4 // 6. Gamberetti grigi (Crangon crangon) // 1

(1) Le dimensioni dei prodotti interessati sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO II

METODO DI CALCOLO DELL'ANTICIPO SUL PREMIO DI RIPORTO

Specie: Mese:

1.2 // I. // // A. Immissioni sul mercato tra il 1o gennaio e l'ultimo giorno del mese interessato // kg // (vedi colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3137/82) // // B. Totale cumulativo dei riporti nel corso dello stesso periodo: // kg // (ottenuto sommando le cifre della colonna 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3137/82) // // C. Totale cumulativo dei ritiri adattati nel corso dello stesso periodo: // kg // (vedi colonna 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3137/82) // // D. Percentuale media dei riporti: . . . . . . % ( B A ×100) // // E. Percentuale media dei ritiri (adattati): . . . . . . % ( C A ×100) //

II. Calcolo dell'anticipo sul premio di riporto

1.2.3.4 // // // // // Quantitativi ritirati e aventi diritto al premio di riporto, distinti per categoria di prodotti // Tipo di trasformazione scelto // Importo unitario del premio (ECU/t) // Premio totale (ECU) // (1) // // (2) // (3) = (1) × (2) // // // // // . . . // // // // // // // // . . . // // // // // // // // . . . // // // // // // // // Totale // // // // // // // 1.2.3 // // // // Anticipo totale stimato // Totale degli anticipi per i mesi precedenti // Anticipo da ricevere per il mese in causa // (1) // (2) // (3) = (1) - (2) // // // // // // // // // // // // // // // // // //

III. Ai fini del calcolo dell'anticipo non sono presi in considerazione:

- i quantitativi di cui alla colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3137/82 che superano il 15 % dei quantitativi messi in vendita nei mesi interessati;

- i quantitativi per i quali la somma dei ritiri adattati (vedi colonna 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3137/82) supera il 20 % dei quantitativi messi in vendita nei mesi interessati.

IV. Tutti gli arrotondamenti si effettuano secondo la regola del 5 (per esempio 1,4 = 1; 1,5 = 2). Calcolo eseguito, se del caso, sui dati provvisori (da rendere definitivi nei due mesi che seguono il mese di cui trattasi).

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