This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31982D0652
82/652/EEC: Council Decision of 21 September 1982 with regard to a contribution to the European Coal and Steel Community out of the general budget of the Communities
82/652/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 settembre 1982, relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell' acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità
82/652/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 settembre 1982, relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell' acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità
GU L 277 del 29.9.1982, pp. 13–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
82/652/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 settembre 1982, relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell' acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 29/09/1982 pag. 0013 - 0014
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1982 relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità (82/652/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che le difficoltà che l'industria siderurgica della Comunità deve attualmente affrontare hanno resa necessaria l'adozione, nell'ambito del trattato CECA, di un programma di ristrutturazione di questo settore di attività; considerando che detto programma comporta un insieme di misure volte a razionalizzare l'apparato produttivo e a portare la produttività di questo settore al livello di competitività richiesto dalla situazione di concorrenza cui esso è confrontato sul mercato mondiale, conformemente agli obiettivi generali acciaio di cui all'articolo 46 del trattato CECA; considerando che questo insieme di misure di ristrutturazione contiene necessariamente un capitolo sociale sotto forma di un programma d'intervento per attenuare le ripercussioni di tali misure sull'occupazione; che a questo scopo si è rivelato necessario ricorrere a tutta la gamma degli aiuti di riqualificazione, a favore dei lavoratori del settore interessato dall'articolo 56, paragrafo 2, del trattato CECA; considerando che con la risoluzione del 26-27 marzo 1981 sulla politica di risanamento dell'industria siderurgica, il Consiglio ha nuovamente sottolineato l'opportunità di ricorrere a tali misure; considerando che, nelle circostanze attuali, i mezzi finanziari previsti dal trattato CECA non permettono di assicurare finanziamenti sufficienti per realizzare queste misure; considerando che, ove non vi si apporti rimedio, tale situazione deteriorerebbe considerevolmente, attraverso i suoi effetti secondari, la situazione generale dell'occupazione nella Comunità e comprometterebbe lo sviluppo armonioso delle attività economiche, ripercuotendosi in tal modo sulla realizzazione di una delle finalità essenziali della Comunità; considerando che la Commissione ha presentato una richiesta di contributo temporaneo straordinario a carico del bilancio generale delle Comunità, onde poter completare l'esecuzione del capitolo sociale del programma di ristrutturazione della siderurgia e far fronte alle conseguenze dell'instaurazione di un regime di quote di produzione; considerando che un primo contributo di 62 milioni di ECU è stato assegnato con decisione 82/164/CEE (2); che è opportuno accordare alla CECA, per la realizzazione del programma di aiuti speciali temporanei 1981-1984, elaborato della Commissione e approvato dal Consiglio il 24 giugno 1981, un contributo supplementare a carico del bilancio generale delle Comunità, DECIDE: Articolo unico È accordato alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a carico del bilancio generale delle Comunità a titolo degli esercizi 1982 e 1983, un contributo supplementare che consenta la realizzazione del programma di aiuti speciali temporanei 1981-1984 per assicurare il finanziamento comunitario delle indennità temporanee speciali concesse a favore dei lavoratori delle imprese siderurgiche e delle miniere di ferro della Comunità il cui posto di lavoro sia stato direttamente o indirettamente soppresso o rischi di essere soppresso a seguito di un piano di ristrutturazione deciso dall'impresa, da un gruppo di imprese o dalle autorità pubbliche conformemente agli obiettivi generali acciaio. Si ritiene necessario che l'importo di tale contributo ammonti a 100 milioni di ECU. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 126. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 27.