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Document 31981R3796

Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

GU L 379 del 31.12.1981, p. 1–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1991; abrogato da 31991R3687

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3796/oj

31981R3796

Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1981 pag. 0001 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0185
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0185


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3796/81 DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1981

relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che la Communità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposa della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore della pesca devono essere rivedute per tener conto dell ' evoluzione del mercato , delle modifiche intervenute negli ultimi anni nelle attività pescherecce , nonchù delle manchevolezze constatate nell ' applicazione delle norme di mercato attualmente in vigore ; che , a motivo del numero e della complessità delle modifiche da apportare , le disposizioni in causa mancherebbero della chiarezza indispensabile ad ogni normativa se non fossero interamente riformulate ; che è pertanto opportuno sostituire il regolamento ( CEE ) n . 100/76 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3443/80 ( 4 ) ;

considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti ;

considerando che la pesca ha un ' importanza particolare nell ' economica agricola di alcune regioni costiere della Comunità ; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni ; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate ;

considerando che una delle misure da adottare per l ' attuazione dell ' organizzazione dei mercati è l ' applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti in causa ; che l ' applicazione di tali norme dovrebbe avere l ' effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale , contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione ;

considerando che l ' applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione ; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo ;

considerando che , nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati , occorre pertanto prevedere disposizioni che cosentano di adattare l ' offerta alle esigenze del mercato e di garantire , per quanto possibile , un reddito equo ai produttori ; che , tenuto conto pesca , la creazione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro aderenti di conformarsi a determinate norme , specialmente in materia di produzione e di commercializzazione , contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi ;

considerando che occorre prevedere disposizioni atte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni , nonchù gli investimenti determinati dall ' applicazione delle loro norme comuni ; che , a tal fine , è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l ' importo di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori ;

considerando che , in alcuni Stati membri , la concentrazione e la struttura di tali organizzazioni non è soddisfacente ; che è risultato quindi necessario consentire agli Stati membri in causa di concedere aiuti più consistenti durante un periodo transitorio ;

considerando che , onde potenziare l ' azione delle organizzazioni in causa e facilitare in tal modo una maggiore stabilità del mercato , è opportuno consentire agli Stati membri di estendere , a talune condizioni , al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione , le norme , particolarmente in materia di immissione sul mercato , adottate per i propri aderenti dall ' organizzazione della regione considerata ;

considerando che l ' applicazione del regime sopra de scritto comporta spese a carico dell ' organizzazione le cui norme sono state estese ; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità , per lo Stato membro interessato , di concedere a detti operatori un ' indennità per i prodotti che , pur essendo conformi alle norme di commercializzazione , non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato ;

considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione predominante nella Comunità ;

considerando che , allo scopo di far fronte , per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori , a situazioni di mercato che favoriscono la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario , occorre fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo d ' orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità , che serve a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato ;

considerando che , per stabilizzare i corsi , è opportuno che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato applicando , in particolare , il prezzo di ritiro entro una forcella , per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato ;

considerando che , in taluni casi e a determinate condizioni , è opportuno sostenere l ' azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato ;

considerando che l ' esperienza ha dimostrato che , in alcuni casi , il livello della compensazione finanziaria versata alle organizzazioni in causa non è tale de favorire l ' adesione dei pescatori alle organizzazioni stesse ; che è pertanto opportuno aumentare la compensazione finanziaria ;

considerando che l ' esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre una certa flessibilità nell ' applicazione dei meccanismi d ' intervento mediante une fissazione dei prezzi di ritiro comunitari , onde consentire alle organizzazioni di effettuare entro certi limiti i ritiri dal mercato seguendo le fluttuazioni constatate sul mercato ;

considerando che , onde incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato , è opportuno prevedere una differenziazione dell ' importo della compensazione finanziaria proporzionalmente al volume dei ritiri dal mercato ;

considerando che , a motivo soprattutto della penuria di alcune specie , è opportuno evitare , per quanto possibile , la distruzione di pesci di alto valore commerciale che siano stati ritirati dal mercato ; che , a tal fine , occorre concedere un aiuto per la trasformazione e l ' ammasso ai fini del consumo umano , di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati ; che , a motivo delle particolare difficoltà del settore delle acciughe e delle sardine del Mediterraneo e dello scarso sviluppo delle organizzazioni di produttori nelle zone mediterranee , è opportuno stabilire , per un periodo limitato , un regime specifico di aiuto a favore di questi due prodotti pescati nelle zone in causa ;

considerando che , qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo , è opportuno prevedere la possibilità di concedere ai produttori aiuti all ' ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria ;

considerando che une flessione dei prezzi all ' importazione di tonni destinati all ' industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari del prodotto in causa ; che è pertanto opportuno prevedere che , in caso di necessità , siano concesse ai produttori indennità di compensazione ;

considerando che per salvaguardare il livello del reddito dei produttori di salmoni e di astici conviene prevedere la possibilità di concedere a questi produttori , a certe condizioni , indennità di compensazione ;

considerando che è tuttavia nell ' interesse della Comunità che l ' applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per certi prodotti ; che , in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni , è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori , per non ostacolare il loro sviluppo nel quadro delle condizioni internazionali di concorrenza ; che gli inconvenienti che questo regime potrebbe comportare per in produttori di tonni della Communità possono essere compensati con la concessione delle indennità previste a tal fine ; che , inoltre , ragioni di ordine economico e sociale giustificano il mantenimento delle correnti tradizionali di approvvigionamento dei prodotti alimentari di base , quali il merluzzo salato ed essiccato ;

considerando che l ' esperienza ha dimostrato che può risultare necessario prendere molto rapidamente misure tariffarie onde assicurare l ' approvvigionamento del mercato comunitario e garantire il rispetto degli impegni internazionali delle Comunità ; che , consentire alle Comunità di far fronte a tali situazioni con tutta la necessaria diligenza , è opportuno prevedere una procedura che permetta di prendere rapidamente le misure necessarie ;

considerando che , per alcuni prodotti , è opportuno prendere misure nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormalmente bassi , onde evitare perturbazioni sui mercati comunitari ; che , per garantire una maggiore efficacia di tali misure , è opportuno migliorare il sistema di constatazione dei prezzi all ' importazione ed ampliare la lista dei prodotti che possono essere assoggettati al regime dei prezzi di riferimento ;

considerando che , per la magggior parte dei prodotti , il regime in tal modo istituito consente di rinunciare ad ogni misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune effettivamente riscosso ;

considerando che per alcuni prodotti non è ancora possibile definire un regime comunitario all ' importazione ; che è pertanto necessario permettere agli Stati membri di mantenere per tali prodotti le restrizioni quantitative risultanti dai rispettivi regimi nazionali ;

considerando che , in circostanze eccezionali , tale meccanismo può rivelarsi inefficace ; che , non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che potrebbero risultarne , occore permettere alla Comunità di prendere rapidamente le misure necessarie ;

considerando che , a complemento del sistema sopra descritto , e nella misura necessaria al suo buon funzionamento , è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e , nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga , il divieto o parziale di tale ricorso ; che è inoltre opportuno che le restituzioni siano fissate in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall ' industria di trasformazione della Comunità ai fini dell ' esportazione non siano sfavoriti da un regime di perfezionamento attivo , che stimolerebbe tale industria ad accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che occore impedire che la concorrenza fra le imprese della Comunità sui mercati esterni possa venir falsata ; che si debbono pertanto instaurare uguali condizioni di concorrenza , istituendo un regime comunitario che preveda per i prodotti all ' esportazione verso i paesi terzi nella misura necessaria a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti in questione e nei casi in cui tali esportazioni sono economicamente importanti ;

considerando che , nel quadro del commercio interno della Comunità , in virtù delle disposizioni del trattato , la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di diritto ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune , siano applicabili nel settore della pesca ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che l ' attuazione di tale organizzazione comune deve altresi tener conto dell ' interesse per la Comunità di preservare per quanto possibile il suo patrimonio ittico ; che è pertanto opportuno escludere il finanziamento delle misure attinenti ai quantitativi che eccedono i quantitativi eventualmente assegnati agli Stati membri ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamente ( CEE ) n . 3509/80 ( 6 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un ' organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi , nonchù norme comuni in materia di concorrenza .

2 . Detta organizzazione disciplina i seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

a ) 03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati *

b ) 03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura *

c ) 03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua *

d ) 05.15 * Prodotti di origine animale non nominati nù compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3 , non atti all ' alimentazione umana : *

* A . Pesci , crostacei e molluschi *

e ) 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei *

f ) 16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati *

g ) 23.01 * Farine e polveri di carne e di frattaglie , di pesci , costacei o mollusc hi , non adatte all ' alimentazion umana ; cicioli : *

* B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi *

TITOLO I

Norme di commercializzazione

Articolo 2

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione e il relativo campo d ' applicazione ; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione per categoria di qualità , di dimensioni o di peso , all ' imballaggio , alla presentazione e all ' etichettatura .

2 . Quando le norme sono state adottate , i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita , venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltano se sono conformi a tali norme , salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme e le regole generali per la loro applicazione , comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2 .

Articolo 3

Le modifiche da apportare alle norme comuni di commercializzazione per tenere conto dell ' evoluzione delle condizioni di produzione e di vendita sono decise secondo la procedura prevista dall ' articolo 33 .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione .

Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione , nonchù durante il trasporto .

2 . Gli Stati membri prendono le misure adeguate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all ' articolo 2 .

3 . Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione , al più tardi un mese dopo l ' entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione , il nome e l ' indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma .

4 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate , per quanto necessario , secondo la procedura di cui all ' articolo 33 , tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo , nonchù l ' interpretazione e l ' applicazione uniformi delle norme comuni di commercializzazione .

TITOLO II

Organizzazioni di produttori

Articolo 5

1 . Ai sensi del presente regolamente si intende per « organizzazione di produttori » qualsiasi organizzazioni , costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l ' esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione . Tali misure , tendenti in particolare a promuovere l ' attuazione di piani di cattura , la concentrazione dell ' offerta e la regolarizzazione dei prezzi , devono implicare per i produttori aderenti l ' obbligo :

- di smerciare per il tramite dell ' organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per il quale o i quali hanno aderito ; l ' organizzazione di produttori può decidere che l ' obbligo anzidetto non si applica qualora lo smercio sia effettuato secondo norme comuni preventivamente definite ;

- di applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall ' organizzazione di produttori , per migliorare in particolare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell ' offerta alle esigenze del mercato .

2 . Le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione predominante sul mercato comune salvo che essa sia necessaria per il proseguimento degli obiettivi di cui all ' articolo 39 del trattato .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le condizioni e le norme generali di applicazione del presente articolo .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori che saranno istituite dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e a facilitarne il funzionamento .

2 . a ) Tali aiuti sono accordati nei tre anni successivi alla data del riconoscimento e il loro importo non può superare il primo , il secondo e il terzo anno , rispettivamente il 3 , il 2 e l ' 1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall ' azione dell ' organizzazione di produttori . Gli aiuti in causa non devono tuttavia superare il 60 % il primo anno , il 40 % il secondo anno ed il 20 % il terzo anno delle spese di gestione dell ' organizzazione di produttori .

Il versamento dell ' importo di tali aiuti è effettuato durante i cinque anni successivi alla data di riconoscimento .

b ) In deroga al paragrafo 2 , lettera a ) , tali aiuti possono essere concessi alle organizzazioni di produttori costituite entro cinque anni a decorrere dalla data di entrat in vigore del presente regolamento , per i cinque anni successivi alla data del loro di tali organizzazioni conduca ad un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione rispetto alla situazione esistente .

L ' importo di tali aiuti non può superare per il primo , il secondo , il terzo , il quarto ed il quinto anno , rispettivamente il 5 , il 4 , il 3 , il 2 e l ' 1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall ' azione dell ' organizzazione di produttori .

Tali aiuti non devono tuttavia superare l ' 80 % il primo anno , il 70 % il secondo anno , il 60 % il terzo anno , il 40 % il quarto anno , il 20 % il quinto anno delle spese di gestione dell ' o rganizzazione di produttori .

Gli aiuti sono versati durante i sette anni successivi alla data di riconoscimento .

3 . Il valore dei prodotti commercializzati è stabilito forfettariamente per ogni anno sulla base :

- della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili che precedono la loro adesione ,

- dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo .

4 . Nei cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all ' articolo 9 , gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori , direttamente o tramite istituti di credito , aiuti sotto form di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato di cui all ' articolo 9 .

5 . La Commissione , in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alle fine di ogni esercizio finanziario , viene informata dell ' esistenza degli aiuti di cui al paragrafo 2 .

Gli aiuti di cui al paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione non appena vengono concessi .

6 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le modalità e le norme generali d ' applicazione del presente articolo .

Articolo 7

1 . Nel caso in cui un ' organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione su una parte del litorale o in uno o più luoghi di sbarco situati sulla parte del litorale in causa , lo Stato membro interessato può rendere obbligatorie , per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano sulla parte del litorale o in uno o più luoghi di sbarco in causa uno o più dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 :

a ) le norme di commercializzazione di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo comma , secondo trattino ,

b ) le norme adottate dall ' organizzazione in materia di ritiri dal mercato per i prodotti di cui all ' allegato I , parti A e D , semprechù il prezzo di ritiro sia uguale ai prezzi fissati in applicazione dell ' articolo 12 .

Tuttavia le norme adottate dall ' organizzazione per il prezzo di ritiro dei prodotti freschi o refrigerati contemplati dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e c ) , esclusi i prodotti di cui all ' allegato I , parti A e D , possono essere estese ai non aderenti all ' organizzazione stabiliti nelle zone menzionate al primo comma .

Può essere deciso che le norme di cui sopra non sono applicabili a determinate categorie di vendite .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 possono essere applicate dagli Stati membri soltanto su parti del litorale nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee .

3 . Gli Stati membri comunicano Commissione le norme che prevedono di rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1 .

Entro i due mesi successivi alla loro comunicazione , la Commissione può :

a ) decidere che le norme comunicate non possono essere rese obbligatorie , oppure

b ) annulare l ' estensione delle norme decise dallo Stato membro , in particolare qualora constati , in virtù dell ' articolo 2 del regolamente n . 26 , che l ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato è applicabile all ' accordo , alla decisione o alla prassi in base alla quale le norme in causa sono adottate o attuate . In tal caso , la decisione presa dalla Commissione nei confronti di tale accordo , decisione o prassi si applica soltanto a decorrere dalla data della constatazione .

4 . Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee :

- a controllare l ' osservanza delle norme di cui sopra ;

- a punire le infrazioni a dette norme .

Essi comunicano immediatamente alla Commissione le misure in causa .

5 . In caso di applicazione del paragrafo 1 , lo Stato membro interessato può decidere che i non aderenti sono tenuti a versare all ' organizzazione la totalità o parte di contributi versati dai produttori aderenti , nella misure in cui tali contributi sono destinati a coprire le spese amministrative risultanti dall ' applicazione del regime di cui al paragrafo 1 .

6 . In caso di applicazione del paragrafo 1 , gli Stati membri garantiscono , se del caso , tramite le organizzazioni di produttori , il ritiro dei prodotti non conformi alle norme di commercializzazione o che non abbiano potuto essere venduti ad un prezzo almeno uguale al prezzo di ritiro .

7 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme generali d ' applicazione del presente articolo .

8 . L ' elenco delle zone di cui al paragrafo 1 e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

Articolo 8

1 . In caso di applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , lo Stato interessato può concedere una indennità ai non aderenti a un ' organizzazione , che siano stabiliti nella Comunità , per i quantitativi di prodotti :

- che non possono essere commercializzazione in virtù dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) , ovvero

- che sono stati ritirati dal mercato in virtù dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera b ) .

Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo in cui i beneficiari sono stabiliti e non può superare il 60 % dell ' importo risultante dall ' applicazione ai quantitativi ritirati del prezzo di ritiro fissato in conformità dell ' articolo 12 .

2 . Le spese risultanti dalla concessione dell ' indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico della Stato membro interessato .

TITOLO III

Regime dei prezzi

Articolo 9

1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro , al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti .

In tal caso , per le quantità ritirate dal mercato :

- se si tratta dei produtti elencati nell ' allegato I , parti A e D , che rispondono alle norme adottate in conformità dell ' articolo 2 , le organizzazioni di produttori accordano un ' indennità ai produttori aderenti ;

- se si tratta degli prodotti contemplati all ' articolo 1 che non sono elencati nell ' allegato I , parti A e D , le organizzazioni di produttori possono accordare un ' indennità ai produttori aderenti .

Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all ' articolo 1 secondo le disposizioni del paragrafo 5 .

2 . La destinazione dei prodotti così ritirati deve essere stabilita dall ' organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in questione .

3 . Per il finanziamento delle operazioni di ritiro , le organizzazioni di produttori costituiscono dei fondi d ' intervento alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni .

4 . Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali , che li comunicano alla Commissione , i seguenti elementi :

- l ' elenco dei prodotti per i quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1 ,

- il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili ,

- i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 33 .

Articolo 10

1 . Per ciascuno dei prodotti di cui all ' allegato I , parti A e D , viene fissato prima dell ' inizio della campagna di pesca un prezzo d ' orientamento .

Tale prezzo è valido per tutta la Comunità e viene fissato per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa .

2 . Il prezzo d ' orientamento è fissato :

- sulla base della media dei prezzi constatati sui mercati all ' ingrosso o nei porti rappresentativi nelle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale il prezzo è stato fissato , per una parte significativa della produzione comunitaria e per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali ;

-tenuto conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda .

In sede di fissazione del prezzo d ' orientamento si tiene conto anche della necessità :

- di garantire la stabilizzazione dei corsi sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità ;

- di contribuire al sostegno dei redditi dei produttori ;

- di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa il livello del prezzo d ' orientamento di cui al paragrafo 1 .

Articolo 11

1 . Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo d ' orientamento , gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all ' ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo d ' orientamento .

2 . Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali , per un determinato prodotto , è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria .

3 . Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i prezzi di vendita all ' ingrosso praticati nel trimestre precedente per i prodotti di cui l ' allegato IV , parte B , congelati a bordo e per quelli congelati a terra .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo e l ' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

Articolo 12

1 . Per ciascuno dei prodotti di cui all ' allegato I , parti A e D , un pezzo di ritiro comunitario è fissato secondo la freschezza , la dimensione o il peso e la presentazione del prodotto , in appresso denominati « categoria di prodotto » applicando a un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d ' orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato . Tale coefficiente riflette la differenza di prezzo tra la categoria di prodotto interessata e quella considerata per la fissazione del prezzo d ' orientamento . Il prezzo di ritiro comunitario non deve tuttavia in alcun caso superare il 90 % del prezzo d ' orientamento .

2 . Onde garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l ' accesso al mercato in condizioni soddisfacenti , al prezzo di cui al paragrafo 1 possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la determinazione della percentuale del prezzo d ' orientamento da considerare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro e la determinazione delle zone di sbarco di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

Articolo 13

1 . Gli Stati concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che , nell ' ambito del disposto dell ' articolo 9 , effettuano interventi per i prodotti di cui all ' allegato I , parti A e D , a condizione che :

a ) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato in conformità dell ' articolo 12 ; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza tra il 10 % al di sotto e il 5 % al di sopra di tale prezzo , per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato ;

b ) i prodotti ritirati siano conformi alle norme stabilite in conformità dell ' articolo 2 ;

c ) l ' indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato :

- non ecceda l ' importo risultante dall ' applicazione a detti quantitativi dei prezzi di ritiro fissati in conformità dell ' articolo 12 e

- sia almeno uguale , per le diverse quote di quantitativi ritirati , alla percentuale del prezzo di ritiro prevista dal paragrafo 3 , maggiorata di 2,5 ;

d ) un prezzo di ritiro almeno uguale al prezzo di cui all ' articolo 12 venga applicato per ciascuna categoria del prodotto interessato . Tuttavia l ' organizzazione di produttori che , nell ' ambito delle misure di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , applichi il divieto di vendita per talune categorie di prodotti , non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie di prodotti .

2 . La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare u ostacolo allo smercio normale dei prodotti di cui all ' articolo 12 .

Tuttavia , la compensazione non è concessa se i prodotti ritirati in una giornata non raggiungono un quantitativo o un valore minimo da stabilire .

3 . L ' importo della compensazione finanziaria è uguale :

- all ' 85 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall ' organizzazione di produttori interessata che non eccedono il 5 % ,

- al 70 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall ' organizzazione di produttori interessata superiori al 5 % e non superiori al 10 % ,

- al 55 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall ' organizzazione di produttori interessata superiori al 10 % e non superiori al 15 % ,

- al 40 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall ' organizzazione di produttori interessata superiori al 15 % e non superiori al 20 % ,

- allo 0 % del prezzo di ritiro per i quantitativi ritirati dal mercato dall ' organizzazione di produttori interessata c eccedono il 20 %

dei quantitativi del prodotto considerato messi in vendita annualmente in conformità dell 'articolo 5 , paragrafo 1 . I quantitativi ritirati dal mercato sono calcolati nella compensazione finanziaria nell ' ordine cronologico del loro ritiro .

4 . La produzione dei membri di una organizzazione , ritirata dal mercato da quest ' ultima o da un ' altra organizzazione in applicazione dell ' articolo 7 , è presa in considerazione ai fini del calcolo dell ' importo della compensazione finanziaria da concedere all ' organizzazione alla quale appartengono i produttori in causa .

I quantitativi che beneficiano del premio di cui all ' articolo 14 sono presi in considerazione sino a concorrenza dell ' 80 % del volume , ai fini calcolo della compensazione finanziaria .

5 . Dall ' importo della compensazione finanziaria è detratto il valore , stabilito forfettariamente , del prodotto destinato a fini deversi dal consumo umano o dei proventi netti dello smercio dei prodotti destinati al consumo umano in conformità del paragrafo 2 . Tale valore è fissato all ' inizio della campagna di pesca ; il suo livello è tuttavia modificato se sui mercati della Comunità sono constatate notevoli variazioni dei prezzi .

6 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme generali d ' applicazione del presente articolo .

7 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo le procedure di cui all ' articolo 33 .

Articolo 14

1 . Taluni prodotti di cui all ' allegato I , Parti A e D , ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui all ' articolo 12 , beneficiano di un premio di riporto , a condizione che :

- siano stati apportati da un produttore aderente ,

- rispondano a determinati requisiti in materia di qualità , dimensione e presentazione ,

- subiscano una più delle operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 5 ,

- rimangano all ' ammasso per un periodo da determinare .

2 . Il premio è concesso soltanto per i quantitativi non eccedenti il 15 % del quantitativo del prodotto in causa messo in vendita annualmente in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 .

L ' importo del premio non può superare l ' importo delle spese tecniche di trasformazione e di ammasso nù eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco .

3 . Per le sardine e acciughe pescate nelle zone mediterranee e destinate all ' industria della trasformazione è concesso , a condizioni da determinare , un premio di riporto speciale per un periodo di quatro anni e decorrere dalla data d ' entrata in vigore del regolamento d ' applicazione di cui al paragrafo 6 . Dei quantitativi che beneficiano di questo premio speciale non viene tenuto conto per il calcolo della compensazione finanziaria di cui all ' articolo 13 , paragrafo 3 .

4 . Durante il periodo d ' applicazione delle disposizioni previste dal paragrafo 3 , ai prodotti ivi contemplati non sono concessi gli aiuti previsti dall ' articolo 16 .

5 . Le operazioni di trasformazione di cui al presente articolo sono le seguenti :

a ) - congelamento ,

- salatura ,

- essiccazione ,

- in applicazione del paragrafo 3 , fabbricazione di conserve di sardine e d ' acciughe della voce 16.04 della tariffa doganale comune ;

b ) la filettatura o il taglio se accompagnati da una delle trasformati di cui lettera a ) .

6 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo , in particolare il premio di riporto speciale di cui al paragrafo 3 nonchù l ' elenco dei prodotti che , oltre alle sardine ed alle acciughe mediterranee , beneficiano di un premio di riporto .

7 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

Articolo 15

1 . Per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all 'allegato II è fissato annualmente un prezzo di orientamento valido per la Comunità per tutto l ' anno e determinato secondo l ' articolo 10 , paragrafo 2 .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi constati sui mercati all ' ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti o i gruppi di prodotti aventi le stesse caratteristiche considerate per la fissazione del prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1 .

3 . Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata , per un determinato prodotto , una parte significativa della produzione comunitaria .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo e l ' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

5 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , fissa il prezzo d ' orientamento di cui al paragrafo 1 .

Articolo 16

1 . Qualora per i prodotti di origine comunitaria di cui all ' allegato II e per uno dei mercati o dei porti rappresentativi di cui all ' articolo 15 , paragrafo 2 , i corsi permangano inferiori all ' 85 % del prezzo di orientamento di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , per un periodo di tempo che riveli la tendenza allo svilupparsi di una perturbazione del mercato , possono essere accordati aiuti all ' ammasso privato a favore dei produttori , purchù i prodotti al momento della reimmissione nel circuito di commercializzazione rispondano alle esigenze delle norme di commercializzazione .

2 . L ' ammontare dell ' aiuto all ' ammasso privato non può superare l ' ammontare delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo , ed in particolare l ' ammontare e la durata degli aiuti accordati all ' ammasso privato , nonchù le condizioni dell ' ammasso , sono stabilite secondo la procedura di cui all 'articolo 33 .

Articolo 17

1 . Per i tonni di cui all ' allegato III , destinati all ' industria conserviera , un ' indennità di compensazione è accordata , se necessario , ai produttori di tonni della Comunità .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili constatati sui mercati all ' ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1 e definiti nelle loro caratteristiche commerciali .

3 . Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni .

4 . Per i prodotti di cui paragrafo 1 , è fissato un prezzo alla produzione comunitaria in base alla media dei prezzi rilevati nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti la fissazione di tale prezzo sui mercati all ' ingrosso o nei porti rappresentativi e per una parte significativa della produzione comunitaria , per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali .

5 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali per la concessione dell ' indennità di cui al paragrafo 1 e fissa il prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 4 .

6 . Le modalità di applicazione del presente articolo , segnatamente la fissazione dei coefficienti correttivi applicabili alle varie specie , dimensioni e forme di presentazione del tonno , nonchù l ' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 , sono adottati secondo la procedura prevista all 'articolo 33 .

Articolo 18

1 . Se necessario , si concede un ' indennità di compensazione ai produttori comunitari dei prodotti menzionati nell ' allegato IV , parte A , punto 2 .

2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali per la concessione dell ' indennità di cui al paragrafo 1 .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 33 .

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 19

1 . La tariffa doganale comune è modificata in conformità dell ' allegato VI .

2 . Le norme generali per l ' interpretazione della tariffa comune e le norme particolari per la sua applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

3 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , sono vietate :

- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ,

- l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa .

4 . Fino all 'applicazione di un regime comunitario all ' importazione dei prodotti elencati nell ' allegato IV , parte C , gli Stati membri possono mantenere nei confronti dei paesi terzi , per i prodotti in questione , le restrizioni quantitative applicabili all ' entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 20

1 . Sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti riportati nella seguente tabella :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

03.01 B I c ) 1 * Tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 *

03.02 A I b ) * Merluzzi *

03.02 A II a ) * Filetti di merluzzi *

2 . In caso di urgenza motivata :

- dalle difficoltà di approvviggionamento del mercato comunitario , o

- dall ' esecuzione di impegni internazionali ,

la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui all 'articolo 1 viene decisa secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

3 . La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione presa in virtù del paragrafo 2 .

Articolo 21

1 . Onde evitare perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi , fatte a prezzi anormali o in condizioni tali da compromettere le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 12 , 13 , 14 , 15 o 17 , prezzi di riferimento validi per la Comunità sono fissati annualmente , per categoria di qualità , per i prodotti elencati negli allegati I , II , III , IV , parte B , e V .

2 . Per i prodotti elencati nell ' allegato I , parti A e D , il prezzo di riferimento è uguale al prezzo di ritiro fissato in conformità dell ' articolo 12 , paragrafo 1 . Per i prodotti elencati nell ' allegato I , parte C , il prezzo di riferimento è fissato sulla base del prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell ' allegato I , parte A , tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato .

Per i prodotti elencati nell ' allegato I , parte B , nell ' allegato IV , parte B , e nell ' allegato V , il prezzo di riferimento è fissato sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco , tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato . In mancanza di prezzo di riferimento per un prodotto fresco , il prezzo è fissato sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo .

Per i prodotti elencati nell 'allegato II , il prezzo di riferimento è derivato dal prezzo d ' orientamento di cui all 'articolo 15 , paragrafo 1 , in funzione del livello di cui all ' articolo 16 , paragrafo 1 , determinante ai fini dell ' applicazione delle misure d ' intervento ivi previste , e fissato tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti .

Per i tonni di cui all ' allegato III destinati all ' industria conserviera , il prezzo di riferimento è determinato sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati o porti d ' importazione più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento , diminuita di un importo corrispondente ai dazi doganali e alle tasse di cui sono stati eventualmente gravati tali prodotti , nonchù delle spese di sbarco e di trasporto dai punti di transito alla frontiera della Comunità verso tali mercati o porti .

Per le diverse varietà di tonno e le varie forme di presentazione , vengono applicati i coefficienti fissati secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 , paragrafo 6 .

3 . Per i prodotti elencati nell 'allegato I , parti A e D , è stabilito un prezzo franco frontiera sulla base dei corsi constatati dagli Stati membri per le varie categorie di prodotti in una determinata fase di commercializzazione per il prodotto importato sui mercati o nei porti d ' importazione rappresentativi , diminuiti di un importo corrispondente al dazio doganale nelle tariffa doganale comune effettivamente riscosso e alle tasse di cui tali prodotti sono stati gravati , nonchù delle spese di sbarco e di trasporto dai punti alla frontiera della Comunità verso tali mercati o porti .

Per i prodotti elencati negli allegati I , parti B e C , II , III , IV , parte B , e V , è stabilito un prezzo franco frontiera sulla base del prezzo constatato da ogni Stato membro per i quantitativi commerciali usualmente importati nella Comunità , diminuito di un importo corrispondente al dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso e alle tasse di cui di sbarco e di trasporto .

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione :

- i corsi dei prodotti di cui al primo comma , constatati sui mercati o porti rappresentativi ,

-i prezzi d ' offerta dei prodotti di cui al secondo comma .

4 . Nel caso in cui il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto , importato in provenienza dai paesi terzi , rimanga inferiore per almeno tre giorni successivi di mercato al prezzo di riferimento e se vengono importati forti quantitativi di tale prodotto :

a ) la sospensione autonoma dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere abolita per le importazioni il cui prezzo frontiera risulta essere inferiore al prezzo di riferimento ;

b ) per i prodotti elencati nell ' allegato I , parte A ( tranne il prodotto di cui al punto 1 ) , nell ' allegato I , parti C e D , nell ' allegato IV e nell ' allegato V , le importazioni possono essere sottoposte alla condizione che il prezzo franco frontiera determinato in conformità del paragrafo 3 sia almeno pari al prezzo di riferimento ;

c ) per i prodotti elencati nell ' allegato I , parte A , punto 1 , e parte B , e nell ' allegato III , le importazioni possono essere assoggettate alla riscossione di una tassa di compensazioni del consolidamento nell ' ambito del GATT . Tuttavia , qualora siano effettuate importazioni a prezzi d ' entrata inferiori al prezzo di riferimento soltanto da alcuni paesi o soltanto di talune specie , la tassa di compensazione sarà applicata soltanto alle importazioni in provenienza da tali paesi o alle importazioni di dette specie .

L ' importo della tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera . Tale tassa , uguale per tutti gli Stati membri , si aggiunge ai dazi doganali in vigore .

5 . Tuttavia , le misure di cui al paragrafo 4 , lettera c ) , non sono applicabili nei confronti dei paesi terzi che assumono l ' impegno di garantire , a determinate condizioni , che i loro prodotti saranno offerti a prezzi da determinare in conformità del paragrafo 3 , almeno uguali al prezzo di riferimento , e che rispettino effettivamente tale prezzo nelle loro forniture destinate alla Comunità .

6 . Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda il livello del prezzo di riferimento , sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 33 . Sono decise secondo la stessa procedura l ' applicazione e l ' abrogazione delle misure di cui al paragrafo 4 .

Tuttavia , nell ' intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione , tali misure sono adottate dalla Commissione . In tal caso , esse sono valide fino all ' entrata in vigore di eventuali misure prese secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

Articolo 22

1 . Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte presentate da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi , possono essere fissati , prima dell ' inizio di ogni campagna di commercializzazione , prezzi di riferimento per i prodotti di cui all ' allegato IV , parte A , punto 1 . Detti prezzi possono essere differenziati per periodi da determinarsi all ' interno di ogni campagna di commercializzazione , in funzione dell ' andamento stagionale dei corsi .

2 . I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati in base alla media dei prezzi alla produzione rilevati nelle zone produttrici rappresentative della Comunità nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto definito nelle sur caratteristiche commerciali .

3 . Se per una spedizione di un usuale quantitativo di mercato di prodotti di cui al paragrafo 1 di una determinata provenienza il relativo prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo di riferimento , l ' importazione di tali prodotti in provenienza dai paesi terzi interessati può essere assoggettata , nell ' osservanza delle condizioni di consolidamento nell ' ambito del GATT , ad una tassa di compensazione uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera , maggiorato del dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso . La Commissione segue regolarmente , per ciascuna provenienza , l ' evoluzione dei prezzi franco frontiera dei prodotti importati .

4 . La tassa di compensazione di cui al paragrafo 3 non viene tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire che , all ' importazione nella Comunità di produtti di cui al paragrafo 1 originari e provenienti dal loro territorio , il prezzo praticato , maggiorato del dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso , son sarà inferiore al prezzo di riferimento e che sarà inoltre evitata qualsiasi deviazione di traffico .

5 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare per quanto concerne il livello dei prezzi di riferimento , sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 33 . L ' istituzione , la modifica e l ' abrogazione della tassa di compensazione , nonchù l ' ammissione dei paesi terzi al beneficio del paragrafo 4 , sono decise secondo la stessa procedura .

Articolo 23

1 . Nella misura necessaria al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può , in casi particolari , escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) e c ) , destinati alla fabbricazione dei prodotti elencati nello stesso paragrafo alle lettere b ) , c ) , e ) e f ) .

2 . La quantità di materie prime non soggette a dazio doganale o a tasse di effetto equivalente nell ' ambito del regime di perfezionamento attivo , deve corrispondere alle condizioni effettive in cui è effettuata l ' operazione di perfezionamento considerata .

Articolo 24

1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , subisce o rischia di subire , a cause delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse .

2 . Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie , che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione .

3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione , ciascuno Stato membro può , deferire la misura della Commissione al Consiglio . Quest ' ultimo si riunisce senza indugio e può , deliberando a maggioranza qualificata , modificare o annullare la misura in questione .

Articolo 25

1 . Nella misura necessaria per consentire un ' esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale , la differenza tra questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione . Questa disposizione riguarda in particolare i prodotti la cui offerta nella Comunità è sufficiente e per i quali la concessione di una restituzione consentirà l ' adeguamento a particolari condizioni di commercializzazione del mercato mondiale .

2 . La restituzione è la stessa per tutta le Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell ' interessato .

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento .

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

In caso di necessità la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare le restituzioni nell ' intervallo .

3 . L ' importo della restituzione applicabile all ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , è quello valido il giorno dell ' esportazione .

4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i relativi importi .

5 . La modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 26

1 . Gli aiuti accordi dagli Stati membri , in conformità dell ' articolo 6 , paragrafi 1 e 2 , sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , nella misura del 50 % del loro importo .

2 . Il finanziamento delle misure d ' intervento previsto agli articoli 8 , 13 , 14 , 16 , 17 e 18 è concesso ai prodotti provenienti da una popolazione o da un gruppo di popolazioni soltanto entro limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro in causa a partire dal volume globale di catture ammesse per la popolazione o il gruppo di popolazioni di cui trattasi .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo .

Articolo 27

1 . Non sono ammesse alla libera circolazione all ' interno della Comunità le merci di cui all ' articolo 1 , ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

2 . Salvo altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti biandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato , nonchù a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono .

Articolo 28

Salvo disposizioni contrarie adottate in virtù degli articoli 42 e 43 del trattato , gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato si applicano produzione e al commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 .

Articolo 29

Qualora sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi che superi di più di una percentuale da determinarsi uno dei prezzi di orientamento di cui agli articoli 10 , paragrafo 1 , e 15 , paragrafo 1 , o il prezzo alla produzione comunitaria di cui all ' articolo 17 , paragrafo 4 , e quando tale situazione , eventualmente persistente , perturbi o rischi di perturbare il mercato , possono essere adottate le misure necessarie volte a porvi rimedio .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali d ' applicazione del presente articolo .

Articolo 30

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può modificare gli allegati , nonchù le percentuali di cui agli articoli 12 e 16 .

Articolo 31

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 33 .

Articolo 32

1 . È istituito un comitato di gestione per i prodotti della pesca , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Nel comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

Articolo 33

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia per iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voci .

3 . La Commissione adotta misure che sono d ' immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato , sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio . In tal caso la Commissione può rinviare l ' applicazione delle mesure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

Articolo 34

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 35

Nell ' applicazione del presente regolamento si deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato .

Articolo 36

1 . a ) Il regolamente ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione commune dei mercati nel settore della pesca ,

b ) il regolamento ( CEE ) n . 107/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d ' orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca ( 7 ) ,

c ) e il regolamento ( CEE ) n . 108/76 , del 19 gennaio 1976 , che stabilisce le norme generali relative alla determinazione , nel settore della pesca , delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità ( 8 ) ,

sono abrogati .

2 . I riferimenti ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento .

I visti ed i riferimenti agli articoli di detti regolamenti vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all ' allegato VII .

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nelle Gazetta ufficiale della Comunità europee .

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 ° giugno 1982 o a partire da qualsiasi altra data anteriore fissata a maggioranza qualificata dal Consiglio , su proposta della Commissione .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto à Bruxelles , addì 29 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . C 50 del 9 . 3 . 1981 , pag . 85 .

( 2 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 7 .

( 3 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1980 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 6 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .

( 7 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 44 .

( 8 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 45 .

ALLEGATO I

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

A . Prodotti freschi o refrigerati :

1 . 03.01 B I a ) 1 aa ) e 03.01 B I a ) 2 aa ) * Aringhe *

2 . 03.01 B I d ) 1 * Sardine ( Sardina pilchardus ) *

3 . 03.01 B I e ) 1 aa ) * - Spinaroli ( Squalus acanthias ) *

* - Gattucci ( Scyliorhinus sp.p . ) *

4 . 03.01 B I f ) 1 * Scorfani del Nord o sebasti ( Sebastes sp.p . ) *

5 . ex 03.01 B I h ) 1 * Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua ) *

6 . 03.01 B I ij ) 1 * Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) *

7 . 03.01 B I k ) 1 * Eglefini ( Melanogrammus aeglefinus ) *

8 . 03.01 B I l ) 1 * Merlani ( Merlangus merlangus ) *

9 . 03.01 B I m ) 1 * Molve ( Molva sp.p . ) *

10 ex 03.01 B I o ) 1 aa ) e ex 03.01 B I o ) 2 aa ) * Sgombri ( Scomber scombrus ) *

11 . 03.01 B I p ) 1 * Acciughe ( Engraulis sp.p . ) *

12 . 03.01 B I q ) 1 * Passere di mare ( Pleuronectes platessa ) *

13 . ex 03.01 B I t ) 1 * Naselli ( Merluccius merluccius ) *

B . Prodotti congelati :

03.01 B I a ) 1 bb ) e 03.01 B I a ) 2 bb ) * Aringhe *

C . Filetti , freschi o refrigerati , della sottovoce 03.01 B II a ) dei prodotti di cui al punto A

D . Prodotti freschi , refrigerati o semplicemente cotti in acqua :

ex 03.03 A IV b ) 1 * Gamberetti grigi ( Crangon crangon ) *

ALLEGATO II

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

A . Prodotti congelati della sottovoce 03.01 :

1 . 03.01 B I d ) 2 * Sardine ( Sardina pilchardus ) *

2 . 03.01 B I s ) 2 * Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus sp.p . *

B . Prodotti congelati della voce 03.03 :

1 . ex 03.03 A III b ) * Granchi ( Cancer pagurus ) *

2 . 03.03 A V a ) * Scampi ( Nephrops norvegicus ) *

3 . 03.03 B IV a ) 1 aa ) * Calamari ( Loligo sp.p . ) *

4 . 03.03 B IV a ) 1 bb ) * Calamari ( Todarodes sagittatus ) *

5 . 03.03 B IV a ) 1 cc ) * Calamari ( Illex sp.p . ) *

6 . 03.03 B IV a ) 2 * Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti *

7 . 03.03 B IV a ) 3 * Polpi del genere Octopus *

ALLEGATO III

Tonni freschi , refrigerati o congelati , destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 [ sottovoce 03.01 B I c ) 1 ]

A . Tonni albacora ( Thunnus albacares ) :

1 . che pesano , per pezzo , più di 10 kg ( 1 )

2 . che pesano , per pezzo , 10 kg o meno ( 1 )

B . Alalonga ( Thunnus alalunga ) :

1 . che pesano , per pezzo , più di 10 kg ( 1 )

2 . che pesano , per pezzo , 10 kg o meno ( 1 )

C . Altre specie

D . Forme di presentazione :

1 . interi

2 . senza visceri nù branchie

3 . altri ( ad esempio , senza testa )

( 1 ) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi .

ALLEGATO IV

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

A . Prodotti freschi , refrigerati o congelati :

1 . 03.01 A I a ) * Trote *

03.01 A III * Carpe *

2 . 03.01 A I b ) * Salmoni *

ex 03.03 A II * Astici ( Homarus sp.p . ) *

B . Prodotti congelati dei pesci seguenti :

* Scorfani del Nord o sebasti ( Sebastes sp.p . ) *

* Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua ) *

* Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) *

- ex 03.01 B I ( interi , decapitati o in pezzi ) * Eglefini ( Melanogrammus aeglefinus ) *

* Merlani ( Merlangus merlangus ) *

- ex 03.01 B II b ) ( filetti ) * *

* Molve ( Molva sp.p . ) *

- 16.04 C I * Sgombri ( Scomber scombrus ) *

- ex 16.04 F ex 16.04 F I ( filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato [ impanati ) ] * Passere di mare ( Pleuronectes platessa ) *

* Naselli ( Merluccius merluccius ) *

* Spinaroli o gattucci ( Squalus acanthias o Scyliorhinus sp.p ) *

* Aringhe *

C . Preparazioni e conserve di pesci :

16.04 D * Sardine *

16.04 E * Tonni *

ALLEGATO V

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

Prodotti congelati dei pesci seguenti :

* Merluzzi bianchi salvo il merluzzo della specie Gadus morrhua *

- ex 03.01 B I ( interi , decapitati o in pezzi ) * Sgombri ( esclusa la specie Scomber scombrus ) *

- ex 03.01 B II b ) ( filetti ) * Nasello ( Merluccius sp.p . eccettuato Merluccius merluccius ) *

- ex 16.04 F ex 16.04 G I [ filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) ] * Merluzzo dell ' Alaska ( Theragra chalcogramma ) *

* Merluzzi gialli ( Pollachius pollachius ) *

* Passere artiche ( Platichthys flesus ) *

- ex 03.03 A IV * Gamberetti esclusi i gamberetti grigi ( Crangon crangon ) *

- ex 16.05 B ( sgusciati , semplicemente cotti in acqua ) * Gamberetti esclusi i gamberetti grigi ( Crangon crangon ) *

ALLEGATO VI

CAPITOLO 3 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquote dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 *

03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * * *

* A . d ' acqua dolce : * * *

* I . Trote ed altri salmonidi : * * *

* a ) Trote * 16 * 12 *

* b ) Salmoni * 16 * 3,3 *

* c ) Coregoni * esenzione * 8 *

* d ) altri * esenzione * 10 *

* II . Anguille ( Anguilla sp.p . ) * 10 * 4,3 *

* III . Carpe * 10 * 8 *

* IV . altri * esenzione * ( b ) *

* B . di mare : * * *

* I . interi , decapitati o in pezzi : * * *

* a ) Aringhe : * * *

* aa ) fresche o refrigerate * esenzione * esenzione *

* bb ) congelate * esenzione * esenzione *

* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio : * * *

* aa ) fresche o refrigerate * 20 ( a ) * 15 ( a ) ( c ) *

* bb ) congelate * 20 ( a ) * 15 ( a ) ( c ) *

* b ) Spratti : * * *

* 1 . dal 15 febbraio al 15 giugno * esenzione * esenzione *

* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 20 * 13 *

( a ) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . In caso contrario , è prevista la riscossione di una tassa di compensazione .

( b ) Vedi allegato .

( c ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 tonnellate da concedere dalla autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato .

* B . I . c ) Tonni ( Thunnus sp.p . e Euthynnus sp.p . ) : * * *

* 1 . destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n . 16.04 ( d ) : * * *

* aa ) interi : * * *

* 11 . Tonno albacora o yellow fin ( Thunnus albacares ) : * * *

* aaa ) pesanti , per pezzo , 10 kg o meno * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* bbb ) altri * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 22 . Alalonga ( Thunnus alalunga ) * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 33 . altri * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* bb ) senza visceri nù branchie : * * *

* 11 . Tonno albacora o yellow fin ( Thunnus albacares ) : * * *

* aaa ) pesanti , per pezzo , 10 kg o meno * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* bbb ) altri * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 22 . Alalonga ( Thunnus alalunga ) * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 33 . altri * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* cc ) altri ( per esempio decapitati ) : * * *

* 11 . Tonno albacora o yellow fin ( Thunnus albacares ) : * * *

* aaa ) pesanti , per pezzo , 10 kg o meno * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* bbb ) altri * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 22 . Alalonga ( Thunnus alalunga ) * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 33 . altri * 25 ( e ) ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* 2 . altri * 25 ( f ) * 22 ( f ) ( g ) *

* d ) sardine ( Sardina pilchardus ) : * * *

* 1 . fresche o refrigerate * 25 * 23 *

* 2 . congelate * 25 * 23 *

* e ) Squali : * * *

* 1 . Spinaroli e gattucci ( Squalus acanthias e Scyliorhinus sp.p . ) : * * *

* aa ) freschi o refrigerati * 15 * 8 ( h ) *

* bb ) congelati * 15 * 8 ( h ) *

* 2 . altri * 15 * 8 *

( d ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni de stabilire dalla autorità competenti .

( e ) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata .

( f ) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . In caso contrario , è prevista la riscossione di una tassa di compensazione .

( g ) Esenzione per i tonni destinati all ' industria conserviera , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnelatte da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

( h ) Dazio del 6 % per gli spinaroli imperiali ( Squalus acanthias ) , nei limiti di un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

* B . I . f ) Scorfani del Nord o Sebasti ( Sebastes sp.p . ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 8 *

* 2 . congelati * 15 * 8 *

* g ) Ippoglossi dell ' Atlantico e ippoglossi neri : * * *

* 1 . Ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) : * * *

* aa ) freschi o refrigerati * 15 * 8 *

* bb ) congelati * 15 * 8 *

* 2 . Ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) : * * *

* aa ) freschi o refrigerati * 15 * 8 *

* bb ) congelati * 15 * 8 *

* h ) Merluzzi ( Gadus morrhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 13,9 *

* 2 . congelati * 15 * 13,9 *

* ij ) Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 *

* 2 . congelati * 15 * 15 *

* k ) Eglefini ( Melanogrammus aeglefinus ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 *

* 2 . congelati * 15 * 15 *

* l ) Merlani ( Merlangus merlangus ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 *

* 2 . congelati * 15 * 15 *

* m ) Molve ( Molva sp.p . ) : * * *

* 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 *

* 2 . congelate * 15 * 15 *

* n ) Merluzzo dell ' Alaska ( Theragra Chalcogramma ) e merluzzo giallo ( Pollachius pollachius ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15

* 2 . congelati * 15 * 15 *

o ) Sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) : * * *

* 1 . dal 15 febbraio al 15 giugno : * * *

* aa ) freschi o refrigerati * esenzione * esenzione *

* bb ) congelati * esenzione * esenzione *

* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio : * * *

* aa ) freschi o refrigerati * 20 * 20 *

* bb ) congelati * 20 * 20 *

* p ) Acciughe ( Engraulis sp.p . ) : * * *

* 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 *

* 2 . congelate * 15 * 15 *

* B . I . q ) Passere di mare ( Pleuronectes platessa ) : * * *

* 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 *

* 2 . congelate * 15 * 15 *

* r ) Passere artiche ( Platichthys flesus ) : * * *

* 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 *

* 2 . congelate * 15 * 15 *

* s ) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus sp.p . : * * *

* 1 . fresche o refrigerate * 15 * 15 *

* 2 . congelate * 15 * 15 *

* t ) Naselli ( Merluccius sp.p . ) : * * *

* 1 . freschi o refrigerati * 15 * 15 ( i ) *

* 2 . congelati * 15 * 15 ( i ) *

* u ) Merlani poutassou ( micro-mesistius poutassou o Gadus poutassou ) * 15 * 15 *

* v ) altri * 15 * 15 *

* II . Filetti : * * *

* a ) freschi o refrigerati * 18 * 18 *

* b ) congelati : * * *

* 1 . di merluzzi ( Gadus morrhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ) * 18 * 15 ( b ) *

* 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) * 18 * 15 *

* 3 . di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus ) * 18 * 15 *

* 4 . di scorfanti del Nord o sebasti ( Sebastes sp.p . ) * 18 * 13,9 *

* 5 . di merlani ( Merlangus merlangus * 18 * 15 *

* 6 . di molve ( Molva sp.p . ) * 18 * 15 *

* 7 . di tonni ( Thunnus sp.p . e Euthynnus sp.p . ) * 18 * 18 *

* 8 . di sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) * 18 * 15 *

* 9 . di naselli ( Merluccius sp.p . ) * 18 * 15 *

* 10 . di squali ( Squalus sp.p . ) * 18 * 15 *

* 11 . di passere di mare ( Pleuronectes platessa ) * 18 * 15 *

* 12 . di passer artiche ( platichthys flesus ) * 18 * 15 *

* 13 . di aringhe * 18 * 15 *

* 14 . altri * 18 * 15 *

* C . Fegati , uova e lattimi * 14 * 0 *

( i ) Dazio dell ' 8 % per il nasello atlantico ( Merluccius bilinearis ) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

( j ) Dazio dell ' 8 % per i merluzzi della specie Gadus morrhua nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * * *

* A . secchi , salati o in salamoia : * * *

* I . interi , decapitati o in pezzi : * * *

* a ) Aringhe * 12 * 12 *

* b ) Merluzzi ( Gadus morrhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ) * 13 ( k ) * 13 ( l ) *

* c ) Acciughe ( Engraulis sp.p . ) * 15 * 10 *

* d ) Ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 15 * - *

* e ) Salmoni , salati o in salamoia * 15 * 11 *

* f ) altri * 15 * 12 *

* II . Filetti : * * *

* a ) di merluzzi ( Gadus morrhua , Boreogadus saida , Gadus ogac ) * 20 ( k ) * 20 *

* b ) di salmoni , salati o in salamoia * 18 * 15 *

* c ) di ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) , salati o in salamoia * 18 * 15 *

* d ) altri * 18 * 16 *

* B . affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * * *

* I . Aringhe * 16 * 10 *

* II . Salmoni * 16 * 13 *

* III . Ippoglossi neri ( Rheinhardtius hippoglossoides ) * 16 * 15 *

* IV . Ippoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 16 * 16 *

* V . Sgombri ( Scomber scombrus , Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor ) * 16 * 14 *

* VI . Trote * 16 * 14 *

* VII . Anguille ( Anguilla sp.p . ) * 16 * 14 *

* VIII . altri * 16 * 14 *

* C . Fegati n uova e lattimi * 15 * 11 *

* D . Farine di pesci * 15 * 13 *

03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * * *

* A . Crostacei : * * *

* I . Aragoste * 25 * ( m ) *

* II . Astici ( Homarus sp.p . ) : * * *

* a ) vivi * 25 * 9,3 *

* b ) altri : * * *

* 1 . interi * 25 * 11,1 *

* 2 . non nominati : * * *

* aa ) congelati * 25 * 18,5 *

* bb ) altri * 25 * 20 *

( k ) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata .

( l ) Esenzione entro i limiti di un contingente tariffario di 25 000 tonnellate , da concedere dalle autorità competenti .

( m ) Vedi allegato .

* A . III . Granchi e gamberi di acqua dolce : * * *

* a ) Granchi delle specie Paralithodes camchaticus , Chionoecetes sp.p . e Callinectes sapidus * 18 * 12,4 *

* b ) altri * 18 * 15 *

* IV . Gamberetti : * * *

* a ) Gamberetti della famiglia Pandalidae * 18 * 12 *

* b ) Gamberetti grigi del genere Crangon : * * *

* 1 . freschi , refrigerati o semplicemente cotti in acqua * 18 * 18 *

* 2 . altri * 18 * 18 *

* c ) altri * 18 * 18 *

* V . altri : * * *

* a ) Scampi ( Nephrops norvegicus ) : * * *

* 1 . congelati * 14 * 12 *

* 2 . altri * 14 * 12 *

* b ) non nominati * 14 * 12 *

* B . Molluschi , compresi i testacei : * * *

* I . Ostriche : * * *

* a ) Ostriche piatte pesanti , per pezzo , 40 g o meno * esenzione * esenzione *

* b ) altre * 18 * 18 *

* II . Mitili * 10 * 10 *

* III . lumache , escluse quelle di mare * 6 * esenzione *

* IV . altri : * * *

* a ) congelati : * * *

* 1 . Calamari : * * *

* aa ) Loligo sp.p . * 8 * 6 *

* bb ) Todarodes sagittatus * 8 * 6 *

* cc ) Illex sp.p . * 8 * 8 *

* dd ) altri * 8 * 8 *

* 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 8 * 8 *

* 3 . Polpi del genere Octopus * 8 * 8 *

* 4 . Conchiglie dei pellegrini ( « Coquilles St Jacques » ) ( Pecten maximus ) * 8 * 8 *

* 5 . Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia Veneridae * 8 * 8 *

* 6 . altri * 8 * 8 *

* b ) non nominati : * * *

* 1 . Calamari : * * *

* aa ) Loligo sp.p . * 8 * 6 *

* bb ) Todarodes sagittatus * 8 * 6 *

* cc ) Illex sp.p . * 8 * 8 *

* dd ) altri * 8 * 8 *

* 2 . altri * 8 * 8 *

ALLEGATO VII

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento ( CEE ) n . 100/76 * Presente regolamento *

Articolo * Articolo *

8 * 9 *

9 * 10 *

10 * 11 *

11 * 13 *

12 * - *

13 * - *

14 * 15 *

15 * 16 *

16 * 17 *

17 * 20 *

18 * 19 *

19 * 21 *

20 * 22 *

21 * 23 *

22 * 24 *

23 * 25 *

24 * 26 *

25 * 27 *

26 * 28 *

27 * 29 *

28 * - *

29 * 30 *

30 * 31 *

31 * 32 *

32 * 33 *

33 * 34 *

34 * 35 *

35 * 36 *

36 * 37

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