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Document 31981R3719

    Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

    GU L 373 del 29.12.1981, p. 5–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1337

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3719/oj

    31981R3719

    Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

    Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0101
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0252
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0252


    ++++

    $REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3719/81 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1981

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che , in applicazione dell ' articolo 22 dell ' atto di adesione del 1979 è opportuno , conformemente agli orientamenti definiti nell ' allegato II di detto atto , procedere a determinati adattamenti del regolamento ( CEE ) n . 357/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1992/80 ( 4 ) ;

    considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 357/79 dispone che gli Stati membri interessati effettuino ogni dieci anni indagini di base sulle superfici viticole e annualmente indagini intermedie ; che in seguito a difficoltà imprevedibili la prima indagine di base sulle superfici viticole non ha potuto essere eseguita in uno Stato membro entro i termini prescritti ; che per tali motivi era stato accordato a tale Stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate ; che tale rinvio si è rivelato insufficiente a causa di successive difficoltà di carattere legislativo nazionale ; che è quindi opportuno accordare a tale Stato membro un ulteriore rinvio di un anno delle scadenze fissate per l ' esecuzione delle indagini e la comunicazione dei risultati alla Commissione ;

    considerando che è opportuno fissare una responsabilità finanziaria della comunità in merito alle spese sostenute dalla Grecia per la prima indagine di base da essa effettuata ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 357/79 è modificato come segue :

    1 . all ' articolo 1 , paragrafo 1 , il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

    « Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1982 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti della campagna viticola 1981/1982 . La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1984 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1982/1983 e 1983/1984 » ;

    2 . all ' articolo 1 , il testo del paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente :

    « 2 . La campagna viticola è quella fissata sulla base dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 » ;

    3 . all ' articolo 4 , paragrafo 3 , dopo il primo trattino è inserito il testo seguente :

    « - per la Grecia : le regioni viticole di cui all ' allegato » ;

    4 . all ' articolo 5 , paragrafo 4 , il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

    « Tuttavia l ' Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1983 » ;

    5 . all ' articolo 6 , il testo del paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

    « 1 . A decorrere dalla campagna viticola 1979/1980 - o per l ' Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola , i rendimenti medi per ettaro , espressi in hl/ha di mosto d ' uva o di vino oppure in dt/ha di uva , ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino , classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 » ;

    6 . all ' articolo 6 , il testo del paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente :

    « 5 . Per ogni campagna viticola e a decorrere dalla campagna 1979/1980 - o per l ' Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione , dettagliatamente per unità geografica , le stime del titolo alcolometrico naturale medio in % o in gradi Oechsle delle uve fresche , dei mosti d ' uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve destinate normalmente alla produzione :

    - di v.q.p.r.d . ,

    - di altri vini ,

    - di cui vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione d ' origine » ;

    7 . all ' articolo 6 , il testo del paragrafo 6 , è sostituito dal testo seguente :

    6 . I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell ' anno successivo ad ogni campagna viticola . Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti all ' articolo 4 , paragrafo 1 . Le stime dell ' evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate :

    - per la prima volta , anteriormente al 1° ottobre 1981 e , per l ' Italia e la Grecia entro il 1° ottobre 1984 ;

    - successivamente , ogni cinque anni , anteriormente al 1° aprile ; tuttavia , la seconda stima da parte dell ' Italia e della Grecia deve essere comunicata dopo due anni » ;

    8 . all ' articolo 8 , il testo del paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente :

    « 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da prendere . Il comitato emette un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza della questione in discussione . Il comitato si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti , i voti degli Stati membri ricevono la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 del trattato . Il presidente non partecipa al voto » ;

    9 . il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 9

    Le spese necessarie per l ' indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 - o per l ' Italia e la Grecia alla campagna 1981/1982 - sono a carico della Comunità , per un importo forfettario da stabilirsi » ;

    10 . il testo dell ' allegato è completato dal testo figurante in allegato al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N . RIDLEY

    ( 1 ) GU n . C 261 del 13 . 10 . 1981 , pag . 6 .

    ( 2 ) Parere reso il 16 dicembre 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 124 .

    ( 4 ) GU n . L 195 del 29 . 7 . 1980 , pag . 10 .

    ALLEGATO

    Lista delle regioni viticole previste dall ' articolo 4 , paragrafo 3

    GRECIA

    1 . Grecia centrale ed Eubea

    2 . Peloponneso

    3 . Isole dello Ionio

    4 . Epiro

    5 . Tessaglia

    6 . Macedonia

    7 . Tracia

    8 . Isole dell ' Egeo

    9 . Creta

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