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Document 31981R3719
Council Regulation (EEC) No 3719/81 of 21 December 1981 amending Regulation (EEC) No 357/79 on statistical surveys of areas under vines
Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
GU L 373 del 29.12.1981, p. 5–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1337
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31979R0357 | sostituzione | articolo 6.1 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | sostituzione | articolo 6.6 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | sostituzione | articolo 9 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | complemento | allegato | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | sostituzione | articolo 1.2 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | complemento | articolo 4.3 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | modifica | articolo 5.4 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | modifica | articolo 1.1 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | sostituzione | articolo 8.2 | 29/12/1981 | |
Modifies | 31979R0357 | sostituzione | articolo 6.5 | 29/12/1981 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32011R1337 |
Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0101
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0101
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0252
++++ $REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3719/81 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che , in applicazione dell ' articolo 22 dell ' atto di adesione del 1979 è opportuno , conformemente agli orientamenti definiti nell ' allegato II di detto atto , procedere a determinati adattamenti del regolamento ( CEE ) n . 357/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1992/80 ( 4 ) ; considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 357/79 dispone che gli Stati membri interessati effettuino ogni dieci anni indagini di base sulle superfici viticole e annualmente indagini intermedie ; che in seguito a difficoltà imprevedibili la prima indagine di base sulle superfici viticole non ha potuto essere eseguita in uno Stato membro entro i termini prescritti ; che per tali motivi era stato accordato a tale Stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate ; che tale rinvio si è rivelato insufficiente a causa di successive difficoltà di carattere legislativo nazionale ; che è quindi opportuno accordare a tale Stato membro un ulteriore rinvio di un anno delle scadenze fissate per l ' esecuzione delle indagini e la comunicazione dei risultati alla Commissione ; considerando che è opportuno fissare una responsabilità finanziaria della comunità in merito alle spese sostenute dalla Grecia per la prima indagine di base da essa effettuata , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 357/79 è modificato come segue : 1 . all ' articolo 1 , paragrafo 1 , il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente : « Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1982 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti della campagna viticola 1981/1982 . La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1984 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1982/1983 e 1983/1984 » ; 2 . all ' articolo 1 , il testo del paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente : « 2 . La campagna viticola è quella fissata sulla base dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 » ; 3 . all ' articolo 4 , paragrafo 3 , dopo il primo trattino è inserito il testo seguente : « - per la Grecia : le regioni viticole di cui all ' allegato » ; 4 . all ' articolo 5 , paragrafo 4 , il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente : « Tuttavia l ' Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1983 » ; 5 . all ' articolo 6 , il testo del paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . A decorrere dalla campagna viticola 1979/1980 - o per l ' Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola , i rendimenti medi per ettaro , espressi in hl/ha di mosto d ' uva o di vino oppure in dt/ha di uva , ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino , classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 » ; 6 . all ' articolo 6 , il testo del paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente : « 5 . Per ogni campagna viticola e a decorrere dalla campagna 1979/1980 - o per l ' Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione , dettagliatamente per unità geografica , le stime del titolo alcolometrico naturale medio in % o in gradi Oechsle delle uve fresche , dei mosti d ' uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve destinate normalmente alla produzione : - di v.q.p.r.d . , - di altri vini , - di cui vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione d ' origine » ; 7 . all ' articolo 6 , il testo del paragrafo 6 , è sostituito dal testo seguente : 6 . I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell ' anno successivo ad ogni campagna viticola . Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti all ' articolo 4 , paragrafo 1 . Le stime dell ' evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate : - per la prima volta , anteriormente al 1° ottobre 1981 e , per l ' Italia e la Grecia entro il 1° ottobre 1984 ; - successivamente , ogni cinque anni , anteriormente al 1° aprile ; tuttavia , la seconda stima da parte dell ' Italia e della Grecia deve essere comunicata dopo due anni » ; 8 . all ' articolo 8 , il testo del paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente : « 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da prendere . Il comitato emette un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza della questione in discussione . Il comitato si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti , i voti degli Stati membri ricevono la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 del trattato . Il presidente non partecipa al voto » ; 9 . il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 9 Le spese necessarie per l ' indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 - o per l ' Italia e la Grecia alla campagna 1981/1982 - sono a carico della Comunità , per un importo forfettario da stabilirsi » ; 10 . il testo dell ' allegato è completato dal testo figurante in allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente N . RIDLEY ( 1 ) GU n . C 261 del 13 . 10 . 1981 , pag . 6 . ( 2 ) Parere reso il 16 dicembre 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 124 . ( 4 ) GU n . L 195 del 29 . 7 . 1980 , pag . 10 . ALLEGATO Lista delle regioni viticole previste dall ' articolo 4 , paragrafo 3 GRECIA 1 . Grecia centrale ed Eubea 2 . Peloponneso 3 . Isole dello Ionio 4 . Epiro 5 . Tessaglia 6 . Macedonia 7 . Tracia 8 . Isole dell ' Egeo 9 . Creta