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Document 31981R3671
Council Regulation (EEC) No 3671/81 of 15 December 1981 on imports into the Community of certain agricultural products originating in Turkey
Regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia
Regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia
GU L 367 del 23.12.1981, p. 3–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31984R1555 | sostituzione | articolo 1 | 06/06/1984 | |
Repealed by | 32008R0361 | 01/07/2008 |
Regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0243
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3671/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 relativo all ' importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 562/81 del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originali della Turchia ( 1 ) , prevede , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ; riferimento considerando che per una serie di ortofrutticoli l ' importazione nella Comunità è soggetta , per una parte della campagna , al rispetto di un prezzo di riferimento ; considerando che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento i prezzi d ' entrata dei prodotti importati sono calcolati conformemente all ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1116/81 ( 3 ) ; che , quando il prezzo d ' entrata di un determinato prodotto in provenienza da un paese terzo è inferiore al prezzo di riferimento , la Commissione instaura una tassa compensativa per tale provenienza ; considerando che l ' instaurazione di una tassa compensativa all ' importazione di ortofrutticoli originari della Turchia equivale a costatare che non è soddisfatta la condizione prevista dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 562/81 e che è opportuno sospendere simultanemente l ' applicazione della tariffa preferenziale per i prodotti in questione ; considerando che detta sospensione è intesa a riscuotere il dazio doganale applicabile anteriormente al 1° gennaio 1981 e che essa deve essere limitata al periodo durante il quale è riscossa la tassa compensativa , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Qualora , in applicazione degli articoli 25 e 25 bis del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , la Commissione istituisce una tassa compensativa all ' importazione di alcuni ortofrutticoli originari della Turchia , essa ripristina simultaneamente il dazio doganale per tali prodotti al relativo livello vigente prima del 1° gennaio 1981 . Articolo 2 Se la Commissione sopprime la tassa compensativa di cui all ' articolo 1 , essa ripristina simultaneamente il dazio doganale al livello del tasso preferenziale . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuna degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente D . HOWELL ( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 1 .