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Document 31981R3343
Commission Regulation (EEC) No 3343/81 of 24 November 1981 re-establishing the levying of customs duties on articles of apparel, gloves and other clothing accessories, falling within subheadings 42.03 A, B II, III and C and originating in India, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3322/80 apply
Regolamento (CEE) n. 3343/81 della Commissione, del 24 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3343/81 della Commissione, del 24 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
GU L 338 del 25.11.1981, p. 16–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Re-establishment | 31980R3000 | ristabilimento | DD | 28/11/1981 |
Regolamento (CEE) n. 3343/81 della Commissione, del 24 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 25/11/1981 pag. 0016
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3343/81 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario , guanti e altri accessori di vestiario , delle sottovoci 42.03 A , B II , B III e C della tariffa doganale comune , originari dell ' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzare e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 , visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) , considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ; considerando che per gli oggetti di vestiario , guanti e altri accessori di vestiario , delle sottovoci doganali 42.03 A , B II , B III e C della tariffa doganale comune , il massimale individuale è fissato a 3 800 000 ECU ; che in data 13 novembre 1981 l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari dell ' India , hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Regno Unito ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell ' India , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 28 novembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari dell ' India : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 42.03 * Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli , artificiali o ricostituiti : * * A . Oggetti di vestiario * * B . Guanti , comprese le muffole : * * II . speciali per sport * * III . altri * * C . altri accessori per oggetti di vestiario * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 24 novembre 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 . ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .