EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R0554

Regolamento (CEE) n. 554/81 del Consiglio, del 27 febbraio 1981, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna

GU L 57 del 4.3.1981, p. 1–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980; abrogato da 31981R1569

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/554/oj

31981R0554

Regolamento (CEE) n. 554/81 del Consiglio, del 27 febbraio 1981, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 04/03/1981 pag. 0001 - 0008


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 554/81 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1981

che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il 15 aprile 1980 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo sulla pesca ( 1 ) ; che , in base al suo articolo 12 , esso è applicabile a decorrere dal momento della firma ;

considerando che la Comunità ha approvato questo accordo con il regolamento ( CEE ) n . 3062/80 ( 2 ) ;

considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate , secondo la procedura fissata nell ' accordo , sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare ale navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell ' altra parte durante il 1981 ; che queste consultazioni sono state portate a termine soltanto il 17 febbraio 1981 ;

considerando che in seguito a queste consultazioni , la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di adottare per il periodo considerato talune misure che autorizzano le ' esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca ;

considerando che l ' esercizio delle attività di pesca da parte delle navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il periodo dal 1° al 30 gennaio 1981 , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3305/80 ( 3 ) ; che tali attività sono interrotte dal 1° febbraio 1981 ;

considerando che , per evitare un prolungamento di questa interruzione , è necessario adottare misure idonee a titolo provvisorio sulla base dell ' articolo 103 del trattato , fatta salva la loro successiva inclusione nella politica agricola comune ;

considerando che è opportuno limitare la validità di queste misure provvisorie ad un periodo massimo di quattro mesi e fissare i quantitativi la cui pesca è autorizzata in questo periodo tenendo conto dell ' aspetto stagionale di talune attività di pesca nonchù delle eventuali variazioni dei quantitativi di pescato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare dalla date di entrata in vigore del presente regolamento al 31 maggio 1981 , nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca , sono quelle di cui all ' allegato I , effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento .

Articolo 2

1 . L ' esercizio delle attività di pesca è subordinato all ' esistenza a bordo di una licenza , rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità , nonchù al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all ' articolo 1 .

2 . Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all ' allegato 1 , punto 3 .

Articolo 3

1 . All ' atto del deposito di ogni richiesta di licenza presso la Commissione , devono essere fornite le seguenti informazioni :

a ) nome della nave ;

b ) numero d ' immatricolazione ;

c ) lettere e cifre esterne d ' identificazione ;

d ) porto d ' immatricolazione ;

e ) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,

f ) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

g ) potenza del motore ;

h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ;

i ) metodo di pesca previsto ;

j ) zona di pesca prevista ;

k ) specie di pesci che si intendono catturare ;

l ) periodo per il quale è chiesta la licenza .

2 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca , ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca .

3 . Tutativa , per la pesca di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere b ) e c ) , può essere rilasciata , su richiesta , una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza .

Per ciascuno di questi tipi di pesca , le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all ' allegato I , punto 3 , ultima colonna , indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e , se del caso , la durata richiesta di validità .

4 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle licenze di cui all ' allegato I , punto 3 , lettere d ) ed e ) ; tali licenze sono numerate e non nominative .

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione periodicamente ed anteriormente all ' inizio delle attività di pesca l ' elenco delle navi che utilizzano le licenze numerate nel corso del periodo seguente .

5 . I capitani delle navi munite di licenze devono rispettare le condizioni speciali previste nell ' allegato II . Queste condizioni fanno parte della licenza .

Per la pesca del tonno e del pesce castagna si esige il rispetto soltanto dei punti 1 e 2 di queste condizioni speciali .

6 . Ciascuna nave può detenere una sola licenza .

Articolo 4

1 . Il capitano della nave che detiene una licenza per la pesca prevista all ' allegato 1 , punto 3 , lettera a ) , deve comunicare alla Commissione , tramite una stazione radio degli Stati membri , le informazioni specificate nella licenza stessa .

2 . Per gli altri tipi di pesca , tranne la pesca del tonno , le licenze possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati , comunicati dalla competenti autorità spagnole , sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ogni porto durante la quindicina precedente .

Articolo 5

1 . È vietata la pesca con reti da imbrocco .

2 . Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l ' esercizio della pesca alla quale sono autorizzati .

Articolo 6

1 . Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all ' allegato I , punto 2 .

2 . Le navi che esercitano la pesca del tonno non possono pescare nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi ; esse non possono avere a bordo nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi , tranne le acciughe destinate a servire da esca viva .

Articolo 7

Le licenze cui si riferisce il punto 3 , lettera b ) , dell ' allegato I cessano di essere valide dal 1° marzo 1981 .

Articolo 8

1 . Le licenze rilasciate in virtù del presente regolamento sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorni di un mese e sino all ' ultimo girono di un mese . Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità .

2 . La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1 .

3 . Le licenze possono essere annullate in vista del rilascio di nuove licenze . L ' annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione .

le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1 .

Articolo 9

1 . La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi di cui all ' allegato I , punto 1 , sono esauriti .

2 . Le navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non possono essere autorizzate a pescare nella zona di cui all ' articolo 1 per periodo da 4 a 12 mesi .

Articolo 10

1 . La pesca non può essere esercitata in una zona , all ' interno delle divisioni CIEM VI e VII , situata a sud di 56° 30' latitudine nord , ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord .

2 . La pesca prevista nell ' allegato I , punto 3 , lettera c ) , non può essere esercitata a est di 1° 48' ovest .

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della presente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile fino al 31 maggio 1981 .

il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 27 febbraio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . C 263 del 10 . 10 . 1980 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 322 del 28 . 11 . 1980 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 344 del 19 . 12 . 1980 , pag . 33 .

ALLEGATO I

1 . Contingenti di pesca

Specie * Divisioni CIEM * Quantitativi ( in tonnellate ) *

Nasello * VI * 615 *

* VII * 2 100 *

* VIII * 2 535 *

Altre specie costituenti catture accessorie della pesca diretto del nasello * VI * 1 230 *

* VII * 4 200 *

* VIII 5 070 *

Acciuga * VIII * 29 000 ( 1 ) *

Tonno e pesce castagna * Nessuna limitazione *

( 1 ) Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del golfo da Guascogna .

2 . Catture accessorie ammesse

Specie pescata a titolo diretto * Specie pescata accessorie * Limiti ammessi delle catture accessorie *

Nasello * Merluzzo bianco * Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo *

* Eglefino * *

* Merlano * *

* Merluzzo giallo * *

* Carbonaro * *

* Clupeidi * le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo *

* Scampi * *

* Sogliola * Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo *

* Passera di mare * *

* Acciuga * *

Sardina * Suro * Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo , dopo cernita , nella stiva della nave *

* Altre specie ( compresi gli invertebrati ) * Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo *

3 . Numero di licenze che possono essere rilasciate per le vari divisioni CIEM

Tipo di pesca * Divisioni CIEM * Numero di licenze * Elenco completo delle navi *

a ) Navi per la pesca al nasello * VI * 22 ( 1 ) * - *

* VII * 62 ( 1 ) * - *

* VIII * 58 ( 1 ) * - *

b ) Navi per la pesca delle sardine ( navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl ) * VIII * 40 * 71 *

c ) Palangresi sotto 100 tsl * VIII a ) * 10 * 25 *

d ) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl , esercitata esclusivamente con canne da pesca * VIII * 50 * - *

e ) Navi che esercitano la pesca dell ' acciuga a titolo di pesca principale * VIII * 160 * - *

f ) Tonnieri e navi che pescano il pesce castagna * VI , VII , VIII * Nessuna limitazione *

( 1 ) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avete potenza al freno uguale a 700 CV ( BHP ) . Per la navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

Potenza * Coefficiente *

Inferiore a 300 CV * 0,57 *

Uguale o superiore a 300 CV , ma inferiore a 400 CV * 0,76 *

Uguale o superiore a 400 CV , ma inferiore a 500 CV * 0,85 *

Uguale o superiore a 500 CV , ma inferiore a 600 CV * 0,90 *

Uguale o superiore a 600 CV , ma inferiore a 700 CV * 0,96 *

Uguale o superiore a 700 CV , ma inferiore a 800 CV * 1,00 *

Uguale o superiore a 800 CV , ma inferiore a 1 000 CV * 1,07 *

Uguale o superiore a 1 000 CV , ma non superiore a 1 200 CV * 1,11 *

Superiore a 1 200 CV * 2,25 *

Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c ) * 0,33 *

Ai fini dell ' applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » ( pesca a coppia ) e ai « trios » ( pesca a tre ) , si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano .

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1 . La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave .

2 . Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture , nel punto più visibile .

le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate , modificate , coperte o altrimenti celate .

3 . I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

3.1 . i quantitativi catturati , espressi in kg e ripartiti per specie ;

3.2 . la date e l ' ora d ' inizio e di fine dell ' operazione di pesca ;

3.3 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

3.4 . il metodo di pesca utilizzato .

4 . Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24 189 FISEU-B ) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.1 e secondo lo scadenzario seguente :

4.1 . al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

4.2 . al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

4.3 . al momento di ogni cambio di settore CIEM all ' interno delle zone definite ai punti 4.1 e 4.2 ;

4.4 . al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;

4.5 . al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;

4.6 . ogni settimana per la settimana precedente , calcolata a decorrere dalla date di ingresso della nave delle zone di cui al punto 4.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.5 .

5 . Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

5.1 . la data , l ' ora e la posizione geografica nonchù il riquadro CIEM ;

5.2 . i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in kg e ripartiti per specie ;

5.3 . i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie ;

5.4 . il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

5.5 . i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie ;

6 . Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

6.1 . Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell ' elenco che segue :

Nome della stazione radio * Segnale di chiamata *

North Foreland * GNF *

Humber * GKZ *

Cullercoats * GCC *

Wick * GKR *

Oban * GNE *

Pontpatrick * GPK *

Anglesey * GLV *

Ilfracombe * GIL *

Niton * GNI *

Stonehaven * GND *

Portshead * GKA *

* GKB *

* GKC *

land ' s End * GLD *

Valentia * EJK *

Malin Head * EJM *

Boulogne * FFB *

Brest * FFU *

Saint-Nazaire * FFO *

Bordeaux-Arcachon * FFC *

6.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima .

6.3 . Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere , tenuto conto dei dati previsti al punto 5 , gli elementi seguenti :

- il nome della nave ;

- l ' indicativo radio ;

- le lettere e cifre esterne di identificazione ;

- il numero della licenza ;

- il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;

- l ' indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;

- la posizione geografica e il riquadro CIEM ;

- i quantitativi catturati giacenti nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;

- quantitativi catturati a decorrere dalla Commissione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

- il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;

- i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

- il nome , il segnale di chiamata e , se del caso , il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;

- il nome del comandante .

6.4 . Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

- A : gambero boreale ( Pandalus borealis )

- B : nasello ( Merluccius merluccius )

- C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )

- D : merluzzo ( Gadus morrhua )

- E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )

- F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )

- G : sgombro ( Scomber scombrus )

- H : suro ( Trachurus trachurus )

- I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris )

- J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens )

- K : merlano ( Merlangus merlangus )

- L : aringa ( Clupea harengus )

- M : cicerello ( Ammodytes sp . )

- N : spratto ( Clupea sprattus )

- O : passera ( Pleuronectes platessa )

- P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii )

- Q : molva ( Molva molva )

- R : altri

- S : gamberetti ( Penaeidae )

- T : acciughe ( Engraulis encrasicholus ) .

Top