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Document 31981D0971

81/971/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell' inquinamento marino da idrocarburi

GU L 355 del 10.12.1981, p. 52–55 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/1986; abrogato da 31986D0085

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/971/oj

31981D0971

81/971/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell' inquinamento marino da idrocarburi

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 10/12/1981 pag. 0052 - 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0079


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell inquinamento marino da idrocarburi

( 81/971/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 213 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la risoluzione del Consiglio , del 26 giugno 1978 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell ' inquinamento marino da idrocarburi ( 4 ) ha previsto che la Commissione avrebbe eseguito studi preliminari prima di presentare proposte per controllare e ridurre questo tipo di inquinamento ;

considerando che questi studi hanno mostrato la possibilità di creare un sistema di informazione per il controllo e la riduzione dell ' inquinamento marino da idrocarburi , comprendente un inventario aggiornato dei mezzi di lotta , un elenco aggiornato dei piani d ' intervento nazionali e congiunti ed una raccolta aggiornata di dati concernenti in particolare le proprietà degli idrocarburi ;

considerando che la creazione di tale sistema d ' informazione permetterà alla Commissione di svolgere alcu dei compiti previsti nella detta risoluzione e nel programma d ' azione ad esso allegato ;

considerando che l ' inventario dei mezzi di lotta permetterà agli Stati membri e alla Commissione di individuare le eventuali lacune e agli Stati membri di prendere le opportune misure ;

considerando che nel caso di incidenti la raccolta di dati sulle proprietà degli idrocarburi consentirà agli Stati membri di valutare meglio la natura del pericolo e di determinare i mezzi più adeguati per lottare contro l ' inquinamento ;

considerando che per un efficace funzionamento del sistema è necessario che ogni Stato membro designi le autorità competenti per raccogliere le informazioni che dovranno esservi inserite , per trasmetterle alla Commissione e per ricevere l ' insieme delle informazioni raccolte ;

considerando che detto sistema di informazione pare necessario per realizzare uno degli obiettivi della Comunità in materia di controllo e riduzione dell ' inquinamento marino da idrocarburi ; che non tutti i poteri d ' azione a tal fine richiesti sono stati previsti dal trattato e che occorre pertanto ricorrere all ' articolo 235 del trattato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . È instaurato un sistema di informazione per permettere alle autorità competenti dagli Stati membri di disporre dei dati necessari al controllo e alla riduzione dell ' inquinamento marino da idrocarburi .

2 . Detto sistema consta :

a ) di un inventario dei mezzi di lotta contro tale inquinamento ( allegato I ) ;

b ) di un elenco dei piani d ' intervento nazionali e congiunti comprendenti una descrizione succinta del loro contenuto e l ' indicazione delle autorità competenti in materia ;

c ) di una raccolta di dati sulle proprietà degli idrocarburi e sul loro comportamento nonchù sui metodi di trattamento e sull ' utilizzazione finale delle miscele acqua-idrocarburi-materie solide , recuperate in mare e lungo le coste ( allegato II ) .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli allegati e all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , per la prima volta entro i dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

2 . In seguito , gli Stati membri procedono ogni anno , nel mese di gennaio , all ' aggiornamento delle informazioni di cui al paragrafo 1 .

Inoltre , gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione le modifiche sostanziali di dette informazioni .

Articolo 3

La Commissione è responsabile dell ' attuazione del sistema di informazione .

Essa mette a disposizione di ogni Stato membro una copia di tutte le informazioni introdotte nel sistema .

Articolo 4

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni Stato membro designa l ' autorità o le autorità competenti a raccogliere ed a trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all ' articolo 2 , nonchù a ricevere le informazioni di cui all ' articolo 3 . Esso ne informa la Commissione .

Articolo 5

Ogni due anni la Commissione redige e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul funzionamento del sistema d ' informazione e sulla sua utilizzazione da parte degli Stati membri .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

T . KING

( 1 ) GU n . C 200 del 6 . 8 . 1980 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1981 , pag . 55 .

( 3 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 19 .

( 4 ) GU n . C 162 dell ' 8 . 7 . 1978 , pag . 1 .

ALLEGATO I

INVENTARIO DEI MEZZI DI LOTTA CONTRO L ' INQUINAMENTO MARINO DA IDROCARBURI

Scopo di questo inventario è fornire una prima indicazione dei mezzi disponibili in uno Stato membro ( 1 ) per la lotta contro l ' inquinamento marino da idrocarburi , alcuni dei quali , in caso di incidente e alle condizioni da stabilirsi tra le competenti autorità , potrebbero essere messi a disposizione di un altro Stato membro che ne faccia richiesta . Resta inteso che l ' indicazione nell ' inventario di un mezzo di lotta contro l ' inquinamento non comporta l ' obbligo di metterlo a disposizione .

A . Contenuto

L ' inventario comprende dati :

1 . sul personale specializzato ( numero , qualifica ) ;

2 . sui mezzi meccanici atti a ricuperare gli idrocarburi sversati in mare e a prevenire o a combattere l ' inquinamento delle coste e sul peronsale specializzato destinato a impiegare tali mezzi ;

3 . sui mezzi chimici per combattere l ' inquinamento marino e per ripulire le coste e sul personale specializzato destinato a impiegare tali mezzi ;

4 . sulle squadre d ' intervento ;

5 . sulle navi e sugli aerei attrezzati per combattere l ' inquinamento ;

6 . sui mezzi mobili di stoccaggio provvisorio degli idrocarburi ricuperati ;

7 . sui sistemi di alleggerimento delle petroliere .

L ' inventario contiene dati sulle caratteristiche dei mezzi sopra indicati e sulla loro ubicazione . Esso può inoltre contenere dati sul tempo necessario per il loro impiego .

B . Modalità

La Commissione prepara una versione preliminare dell ' inventario e ne invia una copia agli Stati membri . Controlla che le informazioni che le vengono trasmesse siano conformi alle finalità e al contenuto dell ' inventario e prende le misure opportune per la realizzazione dell ' inventario stesso .

Gli Stati membri :

- raccolgono e trasmettono alla Commissione le informazioni disponibili che riguardano i dati menzionati nel paragrafo A ;

- forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per l ' aggiornamento dell ' inventario .

( 1 ) Esclusi i mezzi e il personale che possono essere adibiti alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza di detto Stato membro .

ALLEGATO II

RACCOLTA DI DATI DULLE PROPRITÀ E SUL COMPORTAMENTO DEGLI IDROCARBURI NONCHÈ SUI METODI DI TRATTAMENTO E SULL ' UTILIZZAZIONE FINALE DELLE MISCELE ACQUA-IDROCARBURI-MATERIE SOLIDE , RECUPERATE IN MARE E LUNGO LE COSTE

Tale raccolta ha lo scopo di fornire dati indicativi sugli idrocarburi per facilitare un intervento rapido ed efficace al fine di controllare gli effetti di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi e per limitare l ' impatto finale a lungo termine degli stoccaggi di idrocarburi e per limitare l ' impatto finale a lungo termine degli stoccaggi di idrocarburi contaminati .

A . Contenuto

In primo luogo la raccolta consta di dati obiettivi e indicativi :

- sulle caratteristiche pertinenti degli idrocarburi suscettibili di essere sversati , per esempio : la densità , la tensione superficiale , la viscosità , il tenore di paraffina , il punto di liquefazione , il punto di esplosione e la solubilità ;

- sull ' evoluzione nel mare degli idrocarburi in seguito a processi di evaporazione , dissoluzione , emulsionamento , ossidazione e biodegradazione , come pure sulla dispersione degli idrocarburi nell ' ambiente naturale ;

- sull ' evoluzione degli idrocarburi dovuta ai metodi di trattamento attuati nella lotta contro l ' inquinamento da idrocarburi nel mare e lungo le coste .

In secondo luogo la raccolta sintetizza le informazioni esistenti in merito all ' impatto degli idrocarburi sulla fauna e sulla flora marine .

In terzo luogo la raccolta consta di dati :

- sul modo di funzionamento e sulla descrizione delle installazioni permanenti di trattamento definitivo ;

- sull ' utilizzazione finale delle miscele acqua-idrocarburi-materie solide .

B . Modalità

La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo A e ne assicura la presentazione e la disponibilità per gli Stati membri .

Gli Stati membri :

- raccolgono i dati disponibili di cui al paragrafo A e li comunicano alla Commissione ;

- indicano alla Commissione le altre fonti di dati che conoscono ;

- forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per l ' aggiornamento della raccolta .

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