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Document 31980R2617

Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale

GU L 271 del 15.10.1980, p. 16–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2617/oj

31980R2617

Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 15/10/1980 pag. 0016 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 14 tomo 2 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0036


REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/80 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1980 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 (qui di seguito denominato «il regolamento del Fondo») prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, in particolare legate alle politiche della Comunità e ai provvedimenti da questa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

considerando che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi per i quali può essere delineata un'azione comunitaria specifica;

considerando che le risorse del Fondo vengono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali nella Comunità;

considerando che il 4 aprile 1978 il Consiglio ha adottato la direttiva 78/338/CEE relativa agli aiuti alla costruzione navale (6) nella quale ha precisato che le strutture produttive nel settore della costruzione navale devono essere adattate alle nuove condizioni di mercato in modo che le imprese del settore riescano a seguire normalmente l'evoluzione economica generale e a far fronte alla concorrenza mondiale senza essere sostenute da interventi dei pubblici poteri;

considerando che il 19 settembre 1978 il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente il risanamento del settore della costruzione navale (7) nella quale chiede alle competenti autorità locali, nazionali e comunitarie di sottolineare in particolare la creazione di nuovi posti di lavoro in relazione a quelli che saranno gradualmente eliminati nella costruzione navale, di tener conto dei suddetti obiettivi nelle rispettive politiche regionali e di rendere a tal fine disponibili i fondi sufficienti;

considerando che un certo numero di zone della Comunità, che dipendono fortemente dalla costruzione navale e dalle attività connesse e che hanno già subito notevoli perdite di posti di lavoro a causa del declino della costruzione navale, rischiano di veder aggravarsi questi effetti sfavorevoli;

considerando che talune di dette zone nel Regno Unito si trovano in regioni che hanno già un elevato tasso di disoccupazione;

considerando che è necessario che la Comunità, mediante un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale, sostenga le azioni locali, nazionali e comunitarie miranti a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro in queste zone per controbilanciare le perdite di posti di lavoro e contribuire così a ridurre le disparità regionali;

considerando che devono essere attuati in queste zone altri interventi dei Fondi comunitari, che possano essere utilmente coordinati;

considerando che l'esistenza di un ambiente fisico e sociale sfavorevole, dovuto allo stato di degradazione (1)GU n. L 73 del 21.3.1975, pag. 1. (2)GU n. L 35 del 9.2.1979, pag. 1. (3)GU n. C 285 del 15.11.1979, pag. 3. (4)GU n. C 85 dell'8.4.1980, pag. 24. (5)GU n. C 83 del 2.4.1980, pag. 4. (6)GU n. L 98 dell'11.4.1978, pag. 19. (7)GU n. C 229 del 27.9.1978, pag. 1. di alcuni siti industriali ed urbani e a condizioni di alloggio inadeguate per i lavoratori, scoraggia l'insediamento di nuove attività generatrici di nuovi posti di lavoro in queste zone;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese (qui di seguito denominate «PMI»), che occupano un posto già importante nell'economia di queste zone, può essere stimolato facilitandone l'accesso agli indispensabili servizi di gestione, di organizzazione e di finanziamento;

considerando che l'introduzione di prodotti e di processi tecnologici nuovi può contribuire a creare e sviluppare attività economiche che possono sopravvivere in tali zone e che le PMI incontrano difficoltà in ordine all'applicazione delle innovazioni;

considerando che l'azione comunitaria deve essere attuata sotto forma di un programma speciale pluriennale e che spetta alla Commissione, approvando detto programma, di assicurarsi che le realizzazioni ivi previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che il programma speciale deve rispondere a taluni degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo;

considerando che la Commissione deve verificare la corretta esecuzione del programma speciale esaminando i rapporti annuali che lo Stato membro interessato le fornirà a tal fine;

considerando che è necessario che il Consiglio, il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale siano regolarmente informati sull'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Fondo, qui di seguito denominata «azione specifica», per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale.

Articolo 2

L'azione specifica riguarda le seguenti zone del Regno Unito : regione di Strathclyde, contee di Cleveland, Tyne e Wear, Merseyside e Belfast urban area.

Articolo 3

1. L'azione specifica verrà attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato «programma speciale», presentato alla Commissione dal Regno Unito.

2. Il programma speciale ha lo scopo di contribuire allo sviluppo di attività che creino posti di lavoro nelle zone di cui all'articolo 2. A tal fine, esso persegue il miglioramento dell'ambiente fisico e sociale, condizione necessaria per promuovere l'insediamento di tali attività, lo sviluppo delle PMI e l'incentivazione dell'innovazione.

3. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del Fondo.

4. Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie, indicate nell'allegato del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e dei fabbisogni occorrenti per gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutare la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

5. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previo intervento del comitato del Fondo secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento del Fondo.

7. La Commissione informa il Parlamento europeo degli importi adottati per le zone in sede di approvazione del programma speciale.

8. Dopo la sua approvazione da parte della Commissione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni: 1. Sistemazione dei siti degradati, sia industriali sia industriali e urbani, allorché questi due aspetti sono indissociabili ; questa sistemazione comporterà il loro risanamento ed abitabilità, la trasformazione degli edifici industriali inutilizzati ed aree circostanti, incluso l'ammodernamento di locali per le PMI, la creazione di spazi verdi e i lavori minori concernenti il miglioramento dell'aspetto estetico dei siti e, eccezionalmente, le strade di accesso ai luoghi dove si insediano nuove attività.

2. Costruzione e ammodernamento di alloggi destinati ai lavoratori, necessari ad attirare attività che creino posti di lavoro e che devono essere situati ad una distanza ragionevole dai luoghi in cui sono progettate le nuove attività, nella misura in cui la situazione degli alloggi costituisce un freno alla realizzazione del programma in questione.

3. Creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione mediante aiuti diretti o indiretti. L'attività di tali società o organismi può comprendere un'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dagli stessi.

4. Creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese.

5. Promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi: a) raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia, e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle regioni interessate dall'azione specifica, eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione;

b) incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI.

6. Miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

Articolo 5

1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue: a) per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all'articolo 4, punto 1 : 50 % della spesa pubblica;

b) per le operazioni di costruzione e di ammodernamento delle abitazioni, di cui all'articolo 4, punto 2 : 50 % della spesa pubblica fino ad un massimo di 10 000 UCE per abitazione;

c) per le operazioni relative alla consulenza di cui all'articolo 4, punto 3 : aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per le prestazioni fornite dalla società o dagli organismi di consulenza. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni (aiuto indiretto);

d) per le operazioni di cui alla lettera c), lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto);

e) per le operazioni relative ai servizi comuni di cui all'articolo 4, punto 4 : aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per il funzionamento di tali servizi. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

f) per le operazioni di raccolta e diffusione di informazioni sull'innovazione, di cui all'articolo 4, punto 5, lettera a) : aiuto che copra una parte dei costi di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'articolo 2. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70 % delle spese e non oltrepassa il 55 % del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

g) per le applicazioni dell'innovazione di cui all'articolo 4, punto 5, lettera b) : 70 % del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 50 000 UCE per studio. Tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'articolo 2;

h) per le operazioni relative ai capitali di rischio, di cui all'articolo 4, punto 6 : contributo alle spese di funzionamento delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70 % del costo degli studi di rischio, realizzati da o per conto di queste istituzioni finanziarie. Questi studi possono ugualmente avere per oggetto gli aspetti commerciali.

2. Per l'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera a), il cumulo degli aiuti delle sezioni in quota e fuori quota del Fondo è escluso.

3. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo 1 : autorità pubbliche, enti locali, organismi diversi, imprese o singole persone. Gli aiuti previsti nel paragrafo 1, lettere c) ed e) e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera g), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20 % della spesa totale.

4. L'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

5. Gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del programma speciale sono decisi per quote annue a mano a mano che tale programma è realizzato.

Articolo 6

1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato (o secondo le indicazioni che esso comunica a tal fine alla Commissione) conformemente alle norme seguenti: a) si prendono in considerazione le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) in caso di partecipazione finanziaria dello Stato membro, i pagamenti diversi dagli anticipi di cui alla lettera c) vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento di tale partecipazione. Nel caso contrario, i pagamenti sono effettuati allorché lo Stato membro attesta che la somma è dovuta e può essere pagata dalla Comunità.

Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante lo svolgimento delle operazioni e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, e deve contenere le seguenti indicazioni: - natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento;

- importo e natura delle spese sostenute per le diverse operazioni durante il periodo a cui si riferisce la domanda;

- conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state avviate conformemente al programma speciale;

c) allorché lo Stato membro attesta che il programma speciale ha già dato luogo a spese imputabili ad una quota annua, il Fondo può versare, su richiesta dello Stato in questione, un anticipo pari al 30 % dell'importo degli stanziamenti impegnati. Quando l'ammontare dell'anticipo è stato esaurito e lo Stato membro ha fatto pervenire alla Commissione il certificato di cui alla lettera b), possono essere versati nuovi anticipi, ciascuno pari al 30 % degli stanziamenti impegnati per quote annuali.

2. Alla fine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di verificare l'esecuzione del programma speciale, di costatarne gli effetti e di accertare che le diverse operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro. Esse vengono comunicate al comitato di politica regionale.

3. In base a tali relazioni e alle relative decisioni, la Commissione riferisce, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21 del regolamento del Fondo.

4. In caso di modifica notevole del programma speciale in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

5. Al termine dell'esecuzione del programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale.

6. L'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del Fondo si applica, se necessario, all'azione specifica prevista nel presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento non pregiudica il riesame del regolamento del Fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo, che deve aver luogo, su proposta della Commissione, anteriormente al 1º gennaio 1981.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

ALLEGATO

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per le zone di cui all'articolo 2: 1. Per quanto concerne i siti industriali ed urbani ed i fabbricati industriali: a) i) analisi dello stato di degradazione dei siti e delle priorità di sistemazione e analisi dello stato di abbandono degli immobili industriali;

ii) descrizione delle azioni avviate per rimediarvi e delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

b) per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione e localizzazione precisa dei programmi di ristrutturazione dei siti degradati e di trasformazione dei fabbricati industriali. Se del caso, descrizione e localizzazione della rete stradale assolutamente indispensabile.

2. Per quanto concerne le abitazioni destinate ai lavoratori: a) i) analisi dell'offerta esistente di abitazioni per lavoratori, precisandone l'età e lo stato, ed analisi della domanda attuale e futura originata dallo sviluppo prevedibile di nuove attività. Quest'analisi deve mettere in evidenza che la situazione dell'alloggio costituisce un freno alla realizzazione del programma in questione ed in particolare alla realizzazione degli investimenti produttivi che il programma intende promuovere;

ii) descrizione delle azioni pubbliche condotte attualmente in questo settore, con indicazione delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

b) in relazione alle operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione e localizzazione dei programmi di sviluppo dell'habitat, con indicazione dei tipi di abitazioni da realizzare e stima del numero di persone che devono essere alloggiate annualmente.

3. Per quanto concerne le PMI: a) i) analisi della collocazione delle PMI nei differenti settori e valutazione delle loro possibilità di ulteriore sviluppo. Analisi della loro situazione e dei loro fabbisogni, in particolare in materia di gestione e di organizzazione;

ii) descrizione dei regimi di aiuto alle PMI e del tipo di servizi esistenti, con indicazione, per categoria di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

b) per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione dei diversi tipi di servizi che devono essere forniti alle PMI sul piano della gestione e dell'organizzazione. Natura degli organismi che devono prestare questi servizi alle PMI e stimolarne lo sviluppo.

4. Per quanto concerne l'innovazione: a) analisi delle necessità delle imprese e dei mezzi di cui attualmente dispongono per accedere all'informazione sull'innovazione e applicarla e valutazione delle relative spese pubbliche;

b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione delle misure per la raccolta e la diffusione delle informazioni sull'innovazione e per facilitarne l'applicazione nelle PMI.

5. Per quanto concerne i capitali di rischio: a) i) informazione sugli organismi che forniscono i capitali di rischio alle PMI e sulle condizioni di accesso a tali capitali;

ii) descrizione dei vigenti sistemi di incentivi a favore delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI e bilancio delle attuali spese pubbliche relative ad ogni sistema;

b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4 : descrizione delle azioni previste per facilitare l'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

6. Per quanto concerne l'insieme del programma speciale: a) descrizione, per quanto possibile quantificata, degli obiettivi contemplati dal programma speciale, in particolare in materia di occupazione;

b) descrizione delle misure pubbliche esistenti o future che saranno attuate parallelamente al programma speciale e che contribuiscono al miglioramento della situazione dell'occupazione nelle zone di cui all'articolo 2 ; in particolare, misure riguardanti: - gli aiuti agli investimenti produttivi,

- gli investimenti in infrastrutture,

- l'aiuto alla formazione professionale, alla riqualificazione professionale e, eventualmente, le misure a favore dell'occupazione giovanile e della riqualificazione dei lavoratori della costruzione navale.

Questa descrizione deve essere corredata di informazioni sulle intenzioni delle autorità nazionali per quanto concerne l'impiego di altre risorse provenienti dai Fondi a finalità strutturali della Comunità;

c) indicazione dell'importo delle spese pubbliche connesse alle misure previste al punto b);

d) svolgimento del programma nel tempo;

e) valutazione dell'importo della spesa pubblica connessa con l'attuazione del programma, comportante la ripartizione annuale di questa spesa per ciascuna delle operazioni previste;

f) organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle varie operazioni;

g) iniziative di informazione previste per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale ed al ruolo svolto dalla Comunità in proposito.

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