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Document 31980R0646

    Regolamento (CEE) n. 646/80 della Commissione, del 17 marzo 1980, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto concerne i titoli di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere esportati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 303/77 e (CEE) n. 400/80

    GU L 72 del 18.3.1980, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1981; abrog. impl. da 31981R2731

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/646/oj

    31980R0646

    Regolamento (CEE) n. 646/80 della Commissione, del 17 marzo 1980, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto concerne i titoli di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere esportati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 303/77 e (CEE) n. 400/80

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1980 pag. 0007 - 0008
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0059
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0007
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0007


    REGOLAMENTO (CEE) N. 646/80 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1980 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto concerne i titoli di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere esportati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 303/77 e (CEE) n. 400/80

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

    considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/80 (4), qualsiasi esportazione di burro, di butteroil e di taluni latti scremati in polvere è soggetta, d'ora in poi, alla presentazione di un titolo di esportazione;

    considerando che, per quanto concerne i prodotti in oggetto, esportati nel quadro dell'aiuto alimentare in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79 (6), non si applica alcuna restituzione né alcun importo compensativo; che neppure il burro esportato a norma del regolamento (CEE) n. 400/80 della Commissione (7) beneficia di restituzione e che per quanto riguarda l'importo compensativo monetario sono previste norme particolari;

    considerando che, affinché si possa tener conto di queste particolarità al momento dell'esportazione, è necesario che i titoli di esportazione rilasciati in tali casi rechino un'apposita dicitura;

    considerando che nei regolamenti specifici sono già previste garanzie appropriate affinché le esportazioni vengano realmente effettuate e che non è pertanto necessario inoltre richiedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2044/75; che le esportazioni in causa non rivestono alcun interesse ai fini delle comunicazioni giornaliere da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/80; che è pertanto opportuno derogare nei casi di specie a tale disposizione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2044/75 è modificato come segue:

    1. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    « 4. La domanda di titolo di cui al paragrafo 3 e il titolo stesso recano:

    a) nella casella n. 12, se trattasi di esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 303/77, una delle seguenti diciture:

    "Aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 303/77]",

    "Foedevarehjaelp [forordning (EOEF) nr. 303/77]",

    "Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 303/77]",

    "Food aid [Regulation (EEC) No 303/77]",

    "Aide alimentaire [règlement (CEE) no 303/77]",

    "Voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 303/77]";

    b) nella casella n. 12, se trattasi di esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 400/80, una delle seguenti diciture, secondo il caso:

    "destinazione zona C 1" o "destinazione zona C 2",

    "Bestemmelsessted zone C 1" o "Bestemmelsessted C 2",

    "Bestimmung Zone C 1" o "Bestimmung Zone C 2",

    "destination zone C 1" o "destination zone C 2",

    "destination zone C 1" o "destination zone C 2",

    "Bestemming zone C 1" o "Bestemming zone C 2",

    nonché la menzione del regolamento (CEE) n. 400/80;

    c) nella casella n. 13, nei casi di cui alle lettere a) e b), il paese di destinazione.

    I titoli di cui al presente comma:

    - comportano nella casella n. 18 una delle seguenti diciture:

    "esportati senza restituzione",

    "eksporteres uden restitution",

    "Ausfuhr ohne Erstattung,"

    "to be exported without refund",

    "à exporter sans restitution",

    "uitvoer zonder restitutie";

    - sono validi soltanto per un'esportazione da effettuare nel quadro dei regolamenti di cui sopra ».

    2. All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    « 3. Tuttavia, se trattasi di un titolo di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, non è costituita alcuna cauzione ».

    Articolo 2

    All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69 è aggiunto il seguente comma:

    « A norma del presente regolamento i titoli di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2044/75 non formano oggetto di comunicazione ».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1980.

    I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati per esportazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2044/75.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.(4) GU n. L 24 del 31. 1. 1980, pag. 18.(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.(6) GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.(7) GU n. L 46 del 21. 2. 1980, pag. 14.(8) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

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