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Document 31979R2974

    Regolamento (CEE) n. 2974/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d' esportazione e d' importazione nel settore delle carni bovine

    GU L 336 del 29.12.1979, p. 49–51 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2974/oj

    31979R2974

    Regolamento (CEE) n. 2974/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d' esportazione e d' importazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0049 - 0051
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0173


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2974/79 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 1979

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 571/78 concernente il regime dei titoli d ' esportazione e d ' importazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 2 , l ' articolo 16 , paragrafo 4 , e l ' articolo 25 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ha esteso la possibilità di fissare anticipatamente il prelievo alle importazioni da taluni paesi terzi che hanno concluso con la comunità accordi in materia ; che è necessario adattare in conseguenza la durata di validità dei titoli per le importazioni in questione e prevedere le menzioni che devono figurare su tali titoli ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2972/79 della Commissione ( 3 ) ha stabilito le modalità di applicazione del regime d ' importazione per carni bovine di alta qualità originarie di taluni paesi terzi ; che è necessario adottare le modalità di rilascio dei titoli d ' importazione per i prodotti originari degli Stati Uniti d ' America ;

    considerando che la Commissione deve essere regolarmente informata dell ' andamento degli scambi nel settore delle carni bovine , al fine di garantire una gestione del mercato il più efficacemente possibile ;

    considerando che è pertanto necessario adattare talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 571/78 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2649/79 ( 5 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 571/78 è modificato conformemente al presente regolamento .

    Articolo 2

    L ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 2

    1 . a ) Il titolo d ' importazione è valido novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 .

    b ) Tuttavia , il titolo d ' importazione che dà diritto ad uno dei regimi speciali di cui all ' articolo 13 o all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , nonchù all ' articolo 10 bis del presente regolamento è valido novanta giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo .

    2 . Il titolo d ' importazione che comporta fissazione anticipata del prelievo , di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è valido a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 :

    a ) trenta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II a ) della tariffa doganale comune ,

    b ) sessanta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , originari e provenienti da paesi terzi non europei ,

    c ) quarantacinque giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune che non soddisfano alle condizioni di cui alla lettera b ) » .

    Articolo 3

    L ' articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 6

    La domanda di titolo d ' importazione che comporta fissazione anticipata del prelievo e il titolo :

    1 . di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) , recano , nelle caselle 13 e 14 , una delle seguenti menzioni :

    « ARGENTINA » o « URUGUAY » ,

    2 . di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , recano , nelle caselle 13 e 14 , una delle seguenti menzioni :

    « ARGENTINA » o « AUSTRALIA » o « NEW ZEALAND » o « URUGUAY » ,

    3 . di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , recano , nelle caselle 13 e 14 , la seguente menzione :

    « ROMANIA » .

    Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato » .

    Articolo 4

    È inserito il seguente articolo 10 bis :

    « Articolo 10 bis

    1 . Per poter beneficiare del regime speciale all ' importazione di cui all ' articolo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 2972/79 :

    a ) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carni , in peso del prodotto , e al massimo al 10 % del quantitativo fissato conformemente all ' articolo 7 , del regolamento ( CEE ) n . 2972/79 , nel quadro del regime in causa e per il trimestre durante il quale la domanda di titolo viene presentata ;

    b ) la domanda di titolo e il titolo recano , nella casella 12 , una delle seguenti menzioni :

    - « Carni bovine di alta qualità ( regolamento ( CEE ) n . 2972/79 ) » ,

    2 . La sospensione del prelievo non si applica al quantitativo di prodotto importato che , in virtù della tolleranza , supera il quantitativo indicato nel titolo d ' importazione alla casella 20 .

    Ai fini dell ' applicazione del comma precedente il titolo reca , nella casella 20 , una delle seguenti menzioni :

    - « Sospensione del prelievo - Titolo valido per ... ( quantitativo in cifre e in lettere ) kg » ,

    Articolo 5

    All ' articolo 11 , paragrafi 1 e 5 , le parole « agli articoli da 8 a 10 » sono sostituite con « agli articoli da 8 a 10 bis ) .

    Articolo 6

    L ' articolo 13 , è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 13

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , il 1° , l ' 11 e il 21 di ogni mese , i quantitativi di ogni prodotto , per i quali , nel corso dei dieci giorni che precedono il giorno della comunicazione , sono stati rilasciati :

    a ) titoli d ' importazione , separatamente per i titoli di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ;

    b ) titoli d ' importazione separatamente per ciascuno Stato , paese o territorio d ' origine , di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera b ) ;

    c ) titoli d ' importazione che comportano fissazione anticipata del prelievo separatamente per ciascun paese d ' origine di cui all ' articolo 6 ;

    d ) titoli d ' esportazione che comportano fissazione anticipata della restituzione , specificando , in caso d ' applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , la destinazione dei prodotti ;

    e ) titoli d ' esportazione di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2973/79 ;

    f ) altri titoli d ' esportazione .

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .

    ( 3 ) Vedi pag . 37 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 4 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 10 .

    ( 5 ) GU n . L 304 del 30 . 11 . 1979 , pag . 7 .

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