This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R2957
Council Regulation (EEC) No 2957/79 of 20 December 1979 opening a Community tariff quota for high-quality, fresh, chilled or frozen beef and veal, falling within subheadings 02.01 A II a) and 02.01 A II b) of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune
GU L 336 del 29.12.1979, p. 5–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31979R3000 | sospensione parziale | DD | 01/01/1980 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implemented by | 31979R2972 | attuazione | articolo 1.1 | 01/01/1980 |
Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0005 - 0005
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2957/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 relativo all ' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che , per le carni bovine di qualità pregiata , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , la Comunità , nell ' ambito dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( GATT ) , ha assunto l ' impegno di aprire un contingente tariffario annuo , al dazio del 20 % , il cui volume , espresso i peso del prodotto , è fissato a 21 000 tonnellate ; che occorre quindi aprire tale contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1980 ; considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità , nonchù l ' applicazione , senza interruzione , del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli Stati membri , fino all ' esaurimento del volume del contingente ; che , a tal fine , è d ' uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura , la provenienza e l ' origine dei prodotti ; considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916 ( 2 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per l ' anno 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , del volume globale di 21 000 tonnellate , espresso in peso di prodotto . 2 . Nell ' ambito di detto contingente , il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % . Articolo 2 Le modalità d ' applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 e in particolare : a ) le disposizioni intese a garantire la natura , la provenienza e l ' origine dei prodotti ; b ) le disposizioni relativa al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . TUNNEY ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .