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Document 31979D0318
79/318/EEC: Commission Decision of 12 March 1979 authorizing the French Republic not to apply Community treatment to television receivers, falling within subheading 85.15 A ex III of the Common Customs Tariff, originating in Hungary and in free circulation in the other Member States (Only the French text is authentic)
79/318/CEE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la televisione della sottovoce 85.15 A ex III della tariffa doganale comune, originari dell'Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
79/318/CEE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la televisione della sottovoce 85.15 A ex III della tariffa doganale comune, originari dell'Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 76 del 28.3.1979, p. 20–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
79/318/CEE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la televisione della sottovoce 85.15 A ex III della tariffa doganale comune, originari dell'Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 28/03/1979 pag. 0020 - 0020
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1979 che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la televisione della sottovoce 85.15 A ex III della tariffa doganale comune , originari dell ' Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/318/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 2 marzo 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la televisione della sottovoce 85.15 A ex III della tariffa doganale comune , originari dell ' Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri , considerando che in Francia conformemente alla decisione del Consiglio del 21 dicembre 1978 , l ' importazione dei prodotti in causa , originari dell ' Ungheria è soggetta ad un contingente annuo ; considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l ' attuazion delle predette misure di politica commerciale , mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ; considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ; considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza , che consentono l ' esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ; considerando che le importazioni che hanno motivato la domanda , pur manifestandosi come un ' operazione isolata , rischiano di pregiudicare l ' efficacia delle misure commerciali sopraindicate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ; HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari dell ' Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per le quali le domande di titolo di importazione presentate dopo il 21 febbraio 1979 erano all ' esame delle autorità alla data di adozione della presente decisione : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 85.15 A ex III * Apparecchi riceventi per la televisione * Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 12 marzo 1979 . Per la Commissione Antonio GIOLITTI Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .