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Document 31978R3181

    Regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo

    GU L 379 del 30.12.1978, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2006; abrogato da 32006R0640

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3181/oj

    31978R3181

    Regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 379 del 30/12/1978 pag. 0002 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0019
    edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0179
    edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0019
    edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0073
    edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0073


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3181/78 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1978

    relativo ad un sistema monetario europeo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha adottato il 5 dicembre 1978 una risoluzione che enuncia le disposizioni relative all ' istituzione del sistema monetario europeo , a decorrere dal 1 gennaio 1979 ;

    considerando che in questo quadro , ed entro due anni dall ' attuazione del sistema , gli accordi e le istituzioni esistenti sarebbero consolidati in un Fondo monetario europeo ; che in attesa è opportuno affidare al Fondo di cooperazione monetaria istituito dal regolamento ( CEE ) n . 907/73 ( 3 ) la gestione del nuovo sistema monetario nella sua fase iniziale ;

    considerando che , con il regolamento ( CEE ) n . 3180/78 ( 4 ) , il Consiglio ha adottato l ' ECU come unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria ;

    considerando che affinché il sistema inizi a funzionare è necessario prevedere immediatamente la creazione di ECU come contropartita del collocamento di una parte delle riserve delle banche centrali presso il sistema stesso e l ' utilizzazione di tali ECU per regolare le operazioni effettuate nel quadro del sistema ;

    considerando che , in questo quadro , è necessario introdurre l ' ECU nelle operazioni del Fondo europeo di cooperazione monetaria e utilizzarla come mezzo di regolamento per la realizzazione degli obiettivi della Comunità , in particolare per il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri e per il buon funzionamento del mercato comune , nonché per la realizzazione dell ' unione economica e monetaria ; che i poteri d ' azione richiesti per la creazione di tale sistema non sono stati previsti dal trattato ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il Fondo europeo di cooperazione monetaria è autorizzato a ricevere riserve monetarie dalle autorità monetarie degli Stati membri ed a emettere ECU in contropartita di tali riserve ricevute .

    Articolo 2

    Il Fondo e le autorità monetarie degli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare le ECU come mezzi di regolamento e per le operazioni fra queste autorità e il Fondo .

    Articolo 3

    Il consiglio di amministrazione del Fondo adotterà le misure tecnico-amministrative necessarie per l ' applicazione degli articoli 1 e 2 .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , add 18 dicembre 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H . MATTHOEFER

    ( 1 ) GU n . C 296 dell ' 11 . 12 . 1978 , pag . 62 .

    ( 2 ) Parere espresso il 29 e 30 novembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 89 del 5 . 4 . 1973 , pag . 2 .

    ( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

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