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Document 31978R3176

Regolamento (CEE) n. 3176/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti del Portogallo (1979)

GU L 377 del 30.12.1978, pp. 21–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3176/oj

31978R3176

Regolamento (CEE) n. 3176/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti del Portogallo (1979)

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 30/12/1978 pag. 0021 - 0024


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3176/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo ( 1979 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ( 1 ) è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n . 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che , in virtù dell ' articolo 2 di questo protocollo , le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che , tuttavia , in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , la Comunità deve sospendere l ' applicazione di alcuni massimali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1979 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti i questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l ' importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo puo essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull ' importazione , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi , man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazone deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l ' applicazione dei massimali indicativi conformemente all ' articolo 2 del protocollo n . 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali , bisogna seguire l ' evoluzione delle importazioni ; e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti originari del Portogallo elencati nell ' allegato I del presente regolamento , sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria .

La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell ' allegato I .

2 . Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d ' immissione al consum e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

Una merce puo essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali .

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello della Comunità , sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti .

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4 .

3 . Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione puo ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali di cui all ' articolo 2 , paragrafo 7 , del protocollo n . 1 dell ' accordo .

4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il giorno 15 di ogni mese , gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richiesta della Commissione , essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade .

Articolo 2

Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti di cui all ' allegato II originari del Portogallo sono sottoposte a sorveglianza comunitaria .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 15 di ogni mese , gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

Articolo 3

Al fine di assicurare l ' applicazione del presente regolamento , la Commissione prende tutte le misure utili , in stretta collaborazione con gli Stati membri .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . - D . GENSCHER

( 1 ) GU n . L 301 del 31 . 12 . 1972 , pag . 10 .

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE E SOGGETTA A DEI MASSIMAL INDICATIVI NEL 1979

* Numero della * * * Importo del

N . d ' ordine * tariffa doganale * Designazione delle merci * Codice Nimexe * massimale

* comune * * * in tonnellate

1 * 2 * 3 * 4 * 5

I P 1 * 45.02 * Cubi , lastre , fogli e strisce di sughero naturale , * 45.02-tutti i nn . * massimale

* * compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la * * sospeso

* * fabbricazione di turaccioli

I P 2 * 45.03 * Lavori di sughero naturale * 45.03-tutti i nn . * massimale

* * * * sospeso

I P 3 * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al * 55.05-tutti i nn . * 11 311

* * minuto

I P 4 * 56.07 * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in * 56.07-tutti i nn . * 3 202

* * fiocco

I P 5 * 59.04 * Spago , corde e funi , anche intrecciati * 59.04-tutti i nn . * 11 324

I P 6 * 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica né gommata * 60.04-tutti i nn . * massimale

* * * * sospeso

I P 7 * 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento * 60.05-tutti i nn . * 975

* * ed altri manufatti , a maglia non elastica né

* * gommata

I P 8 * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 61.01-tutti i nn . * 1 224

I P 9 * 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per * 61.02-tutti i nn . * 373

* * bambini

I P 10 * 61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per * 61.03-tutti i nn . * massimale

* * ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e * * sospeso

* * polsini

I P 11 * 61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per * 61.04-tutti i nn . * massimale

* * ragazza e per bambini * * sospeso

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 2

* Numero della

N . d ' ordine * tariffa doganale * Designazione delle merci * Codice Nimexe

* comune

1 * 2 * 3 * 4

II P 1 * 45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero * 45.04-tutti i nn .

* * agglomerato

II P 2 * 56.05 * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di * 56.05-tutti i nn .

* * cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati

* * per la vendita al minuto

II P 3 * 57.10 * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce * 57.10-tutti i nn .

* * 57.03

II P 4 * 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da * 62.02-tutti i nn .

* * cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento

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