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Document 31978R3168
Council Regulation (EEC) No 3168/78 of 19 December 1978 concerning the application of Decision No 1/78 of the EEC-Norway Joint Committee replacing the unit of account by the European unit of account in Article 8 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Regolamento (CEE) n. 3168/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Norvegia che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Regolamento (CEE) n. 3168/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Norvegia che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 376 del 30.12.1978, p. 10–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31977R2937 | modifica | 01/01/1979 |
Regolamento (CEE) n. 3168/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del Comitato misto CEE-Norvegia che sostituisce l'unità di conto con l'unità di conto europea nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 30/12/1978 pag. 0010 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0018
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3168/78 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 relativo all ' applicazione della decisione n . 1/78 del Comitato misto CEE-Norvegia che sostituisce l ' unità di conto con l ' unità di conto europea nell ' articolo 8 del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 1 ) è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1 luglio 1973 ; considerando che , in virtù dell ' articolo 28 del protocollo n . 3 , relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa , che costituisce parte integrante di detto accordo , il Comitato misto CEE-Norvegia ha adottato la decisione n . 1/78 che sostituisce l ' unità di conto con l ' unità di conto europea nell ' articolo 8 di tale protocollo ; considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La decisione n . 1/78 del Comitato misto CEE-Norvegia è applicabile nella Comunità . Il testo della decisione è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente H . - D . GENSCHER ( 1 ) GU n . L 171 del 27 . 6 . 1973 , pag . 2 . DECISIONE N . 1/78 DEL COMITATO MISTO del 28 novembre 1978 che sostituisce l ' unità di conto con l ' unità di conto europea nell ' articolo 8 del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO , visto l ' accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia , firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 , visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa , in appresso denominato " protocollo n . 3 " , in particolare l ' articolo 28 , considerando che l ' unità di conto non corrisponde più all ' attuale situazione monetaria internazionale e che è necessario trovare una soluzione che permetta di avere una base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR . 2 al posto dei certificati di circolazione EUR . 1 , e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell ' origine ; considerando che la Comunità propone di sostituire l ' unità di conto con l ' unità di conto europea a partire dal 1 gennaio 1979 ; considerando che è opportuno utilizzare l ' unità di conto europea come base comune di valore ; considerando che , per motivi amministrativi e commerciali , tale base comune di valore deve rimanere invariata per periodi di almeno due anni e che , di conseguenza , l ' unità di conto europea da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni ; considerando che è auspicabile evitare una diminuzione in termini monetari dell ' importo della base comune di valore rispetto ai valori in vigore , DECIDE : Articolo 1 1 . L ' articolo 8 , paragrafi 1 , 2 e 3 , del protocollo n . 3 è sostituito dal seguente testo : " 1 . I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi , all ' importazione nella Comunità o in Norvegia , al beneficio delle disposizioni dell ' accordo , su presentazione di uno dei seguenti documenti : a ) un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , denominato qui di seguito " certificato EUR . 1 " , il cui modello figura nell ' allegato V del presente protocollo , o b ) un formulario EUR . 2 , il cui modello figura nell ' allegato VI del presente protocollo , per spedizioni che contengano esclusivamente prodotti originari e a condizione che il valore di ogni spedizione non superi 2 400 unità di conto europee . 2 . Sono ammessi all ' importazione nella Comunità o in Norvegia al beneficio delle disposizioni dell ' accordo , senza che sia necessario produrre uno dei documenti di cui al paragrafo 1 , i seguenti prodotti originari ai sensi del presente protocollo : a ) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati e il cui valore non sia superiore a 165 unità di conto europee ; b ) che sono contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e il cui valore non sia superiore a 480 unità di conto europee . Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale , dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l ' applicazione dell ' accordo e non esista nessun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione . Sono considerate prive di ogni valore commerciale le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri : queste merci non devono costituire , per la loro natura e il loro quantitativo , nessuna preoccupazione di carattere commerciale . 3 . Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in unità di conto europee sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell ' accordo . Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d ' importazione , quest ' ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d ' esportazione . Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o di uno dei paesi di cui all ' articolo 2 , del presente protocollo , lo Stato d ' importazione riconosce l ' importo notificato dal paese considerato . 4 . Fino al 30 aprile 1981 incluso , l ' unità di conto europea da utilizzare in moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore in moneta nazionale di tale paese dell ' unità di conto europea in vigore al 30 giugno 1978 . Per ogni periodo successivo di due anni , essa è il controvalore in moneta nazionale di tale paese dell ' unità di conto europea in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell ' anno precedente il periodo di due anni " . 2 . I paragrafi 4 e 5 dell ' articolo 8 del protocollo n . 3 diventano rispettivamente i paragrafi 5 e 6 . 3 . All ' articolo 13 , paragrafo 2 , del protocollo n . 3 , il riferimento " articolo 8 , paragrafo 4 " è sostituito dal riferimento " articolo 8 , paragrafo 5 " . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1979 . Fatto a Bruxelles , add 28 novembre 1978 . Per il Comitato misto Il Presidente P . DUCHATEAU