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Document 31978R3085

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica, in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 come pure il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 relativi a determinate misure particolari

GU L 369 del 29.12.1978, p. 6–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3085/oj

31978R3085

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica, in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 come pure il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 relativi a determinate misure particolari

Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1978 pag. 0006 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0240
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0240


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REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 3085/78 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

che modifica , in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare , il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , e il regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2530/72 come pure il regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1543/73 relativi a determinate misure particolari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 24 ,

vista la proposta della Commissione , formulata previo parere del comitato dello statuto ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere della Corte di giustizia ,

considerando che il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 3084/78 ( 4 ) , fissa all ' articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all ' articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , e che compete al Consiglio modificare detto statuto e detto regime , deliberando a maggioranza qualificata , su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzione interessate ;

considerando che risulta necessario procedere ad una modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell ' applicazione dello statuto e le modalità di trasferimento di una parte degli emolumenti di un funzionario in un paese diverso da quello in cui si trova la sede di servizio dell ' interessato ;

considerando che occorre adeguare di conseguenza , per quanto riguarda le parità monetarie , il regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2530/72 del Consiglio , del 4 dicembre 1972 , che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l ' assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell ' adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità ( 5 ) , e il regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1543/73 del Consiglio , del 4 giugno 1973 , che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti ( 6 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 63 dello statuto è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi . Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio .

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l ' esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1 luglio 1978 .

Al momento dell ' esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall ' articolo 65 , tale data puo essere modificata dal Consiglio che delibera , su proposta della Commissione , a maggioranza qualificata , come previsto dal paragrafo 2 , secondo comma , primo trattino , dell ' articolo 148 del trattato CEE e dell ' articolo 118 del trattato Euratom .

Fatta salva l ' applicazione degli articoli 64 e 65 , in caso di modifica di tale data , i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che , deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma , corregge l ' effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma " .

Articolo 2

All ' allegato VII dello statuto , l ' articolo 17 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 17

1 . Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni .

2 . Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità , previa consultazione del comitato dello statuto , il funzionario puo :

a ) fare trasferire regolarmente , tramite l ' istituzione da cui dipende , una parte dei suoi emolumenti che non superi l ' importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio :

_ nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino ;

_ o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico ;

_ o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione , purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee ;

b ) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a ) , purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l ' interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni ;

c ) essere autorizzato , eccezionalmente e per casi debitamente giustificati , a far trasferire _ a prescindere da questi trasferimenti regolari _ le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra .

3 . I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall ' articolo 63 , secondo comma , dello statuto ; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario " .

Articolo 3

All ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2530/72 e del regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1543/73 , il quarto comma è sostituito dal testo seguente :

" L ' indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità di cui all ' articolo 63 , secondo comma , dello statuto " .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Esso è applicabile dal 1 aprile 1979 .

Tuttavia , per le pensioni e le indennità i cui importi netti subiscano una diminuzione rispetto all ' applicazione del sistema attuale , il presente regolamento è applicabile solo dal 1 ottobre 1979 . Dopo tale data , la differenza tra gli importi netti risultanti dall ' applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 21 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

( 1 ) GU n . C 99 del 22 . 4 . 1977 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . C 183 del 1 . 8 . 1977 , pag . 55 .

( 3 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) GU n . L 272 del 5 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 155 dell ' 11 . 6 . 1973 , pag . 1 .

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