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Document 31978R2779

    Regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l' applicazione dell' unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale

    GU L 333 del 30.11.1978, p. 5–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31992R2913

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2779/oj

    31978R2779

    Regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l' applicazione dell' unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale

    Gazzetta ufficiale n. L 333 del 30/11/1978 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0113
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 5 pag. 0130
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 5 pag. 0130


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2779/78 DEL CONSIGLIO

    del 23 novembre 1978

    per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che l ' unità di conto utilizzata negli atti adottati in campo doganale è quella definita dalla regola generale C 3 di cui alla parte prima , titolo I , dell ' allegato al regolamento ( CEE ) n . 2500/77 del Consiglio , del 7 novembre 1977 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( 3 ) ;

    considerando che detta unità di conto , riferendosi ad un determinato peso di oro fino , non è più conforme agli accordi monetari conclusi dagli Stati membri ; che è pertanto necessario stabilirne un ' altra definizione entro un periodo ragionevole ; che , tenendo conto dei vincoli cui è soggetta l ' organizzazione del campo doganale , la data limite di questo periodo puo essere fissata al 1 gennaio 1979 ;

    considerando che l ' unità di conto europea definita all ' articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 4 ) puo sostituire in modo valido l ' unità di conto utilizzata negli atti adottati in campo doganale ; che tuttavia , in considerazione delle particolarità dell ' organizzazione di tale campo , occorre prevedere disposizioni particolari per la conversione dell ' unità di conto europea nelle monete nazionali ;

    considerando che spetta al Consiglio rivedere , per adeguarli all ' evoluzione della situazione economica dei var Stati membri , gli importi che figurano in talune disposizioni regolamentari relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e alle piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale ; che tale evoluzione puo richiedere , in determinate circostanze , il mantenimento degli importi espressi in monete nazionali , in mancanza della revisione entro i termini previsti ;

    considerando che risulta necessario prevedere disposizioni transitorie per assicurare il passaggio nelle migliori condizioni dall ' unità di conto precedentemente applicabile all ' unità di conto europea ;

    considerando il parere della Corte dei conti ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' unità di conto europea ( UCE ) alla quale viene fatto riferimento negli atti di cui all ' articol3 2 è quella definita all ' articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .

    Articolo 2

    1 . In tutte le disposizioni che regolano le materie di cui al paragrafo 2 , gli importi in unità di conto sono considerati come espressi in UCE a decorrere dal 1 gennaio 1979 , eccettuati gli importi da convertire in base ai tassi rappresentativi .

    Fino a tale data essi restano espressi nell ' unità di conto definita dal regolamento ( CEE ) n . 2500/77 e sono convertiti secondo le norme in vigore anteriormente al 1 gennaio 1978 .

    Anteriormente al 1 gennaio 1979 il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , rivede conformemente alle disposizioni appropriate , per evitare la loro diminuzione in moneta nazionale , gli importi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 5 ) e , per quanto riguarda le piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale , dall ' allegato , parte I , titolo II , lettera B , del regolamento ( CEE ) n . 2500/77 .

    Qualora il 1 gennaio 1979 il Consiglio non abbia preso le disposizioni appropriate riguardo alla revisione degli importi espressi in unità di conto nei regolamenti di cui sopra , gli Stati membri che dovrebbero ridurre gli importi nella loro moneta nazionale in applicazione del primo comma possono mantenerli .

    Anteriormente al 1 gennaio 1979 , gli importi espressi in unità di conto negli accordi internazionali saranno rinegoziati nella misura necessaria con i paesi terzi interessati .

    2 . Il controvalore in monete nazionali dell ' UCE ai fini della determinazione della classificazione delle merci o del dazio applicabile in vista dell ' applicazione della tariffa doganale comune , ivi comprese le sospensioni di dazio , i contingenti tariffari _ ad eccezione di quelli espressi in valore nel quadro delle preferenze generalizzate _ i massimali e i dazi antidumping , nonché il controvalore in monete nazionali stabilito per il trattamento tariffario accordato all ' importazione ai privati , vengono fissati una volta all ' anno . I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre , con effetto dal 1 gennaio dell ' anno successivo .

    Ove non sia disponibile il tasso per una data moneta nazionale , il tasso da applicare per la moneta in questione è quello dell ' ultimo giorno in cui è stato pubblicato il tasso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Per i contingenti tariffari espressi in valore nel quadro delle preferenze generalizzate sarà trovata separatamente una adeguata soluzione al momento dell ' adozione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per il 1979 .

    3 . Durante il periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 1979 , per le merci comprese nel capitolo 22 ( ad eccezione del vino _ voce 22.05 ) , nella voce 24.01 , nel capitolo 69 , nonché nella sottovoce 85.25 A e nella voce 91.01 della tariffa doganale comune , il tasso di conversione dell ' unità di conto applicabile il 1 gennaio 1978 a norma del regolamento ( CEE ) n . 2500/77 sarà adeguato a quello dell ' UCE in due tappe successive , cioè il 1 gennaio 1979 e il 1 gennaio 1980 .

    4 . L ' adeguamento degli importi espressi in unità di conto nelle disposizioni adottate in materia doganale diverse da quelle di cui al paragrafo 2 , la loro conversione in UCE , nonché le modalità per stabilirne il controvalore nelle monete nazionali , saranno oggetto di disposizioni particolari .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , add 23 novembre 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K . GSCHEIDLE

    ( 1 ) GU n . C 83 del 4 . 4 . 1977 , pag . 33 .

    ( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 70 .

    ( 3 ) GU n . L 289 del 14 . 11 . 1977 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 .

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