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Document 31978R1117

    Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    GU L 142 del 30.5.1978, p. 1–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; abrogato da 31995R0603

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1117/oj

    31978R1117

    Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 30/05/1978 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0246
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0081
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0246
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0057
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0057


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/78 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1978 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1067/74 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (4), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati ; che l'esperienza ha mostrato come il regime di aiuto alla produzione previsto da tale regolamento non sia adatto alle esigenze del mercato ; che pertanto è opportuno introdurre un nuovo regime di aiuto;

    considerando che alcuni altri prodotti trasformati a partire da foraggi verdi possono contribuire a generalizzare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici ; che occorre pertanto includerli nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

    considerando che per motivi di chiarezza occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1067/74 con un nuovo regolamento;

    considerando che la trasformazione dei foraggi verdi presenta un interesse particolare ai fini dell'alimentazione animale ; che la situazione del mercato di questi prodotti è caratterizzata da una produzione nettamente inferiore alle possibilità di smaltimento nella Comunità ; che pertanto occorre migliorare con opportune misure l'approvvigionamento del mercato comunitario in proteine ; che per favorire lo sviluppo di detti foraggi è opportuno prevedere la concessione di un aiuto forfettario;

    considerando che la produzione dei foraggi essiccati è soggetta alla concorrenza diretta di prodotti analoghi importati dai paesi terzi a dazi nulli e a prezzi che subiscono notevoli fluttuazioni ; che in questa situazione, per garantire ai produttori dei foraggi essiccati un'equa remunerazione mediante collocamento della loro produzione, occorre fissare per i foraggi disidratati un prezzo di obiettivo ; che d'altronde, tenuto conto delle condizioni di produzione, i prodotti comunitari sono in generale venduti a un livello superiore a quello dei prodotti importati ; che quindi occorre concedere un aiuto uguale ad una certa percentuale della differenza tra il prezzo di obiettivo e il prezzo del mercato mondiale ; che l'applicazione di detta percentuale consente altresì di adattare in modo migliore la produzione alle esigenze del mercato;

    considerando che, data la differenza delle spese di trasformazione, i prezzi dei foraggi essiccati al sole sono inferiori a quelli dei foraggi disidratati ; che anche i foraggi essiccati al sole subiscono la concorrenza dei prodotti importati dai paesi terzi ; che è pertanto opportuno accordare ai produttori di questi foraggi soltanto una parte dell'aiuto stabilito per i foraggi disidratati;

    considerando che, data la limitata produzione di patate disidratate nella Comunità e le caratteristiche particolari del mercato di tali prodotti, è opportuno prevedere per essi solo la concessione dell'aiuto forfettario;

    considerando che, al fine di favorire da un lato l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione dei foraggi verdi e dall'altro di far beneficiare gli agricoltori del regime di aiuto, è opportuno subordinare (1) GU n. C 85 del 10.4.1978, pag. 31. (2) GU n. C 101 del 26.4.1978, pag. 10. (3) GU n. L 120 del 1º.5.1974, pag. 2. (4) GU n. L 141 del 3.6.1975, pag. 1. in alcuni casi la concessione dell'aiuto stesso alla conclusione di contratti tra gli agricoltori e dette imprese;

    considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati dà luogo all'istituzione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità ; che la tariffa doganale comune è applicabile di diritto, a norma del trattato, a decorrere dal 1º gennaio 1970 e che tale regime consente di rinunciare a qualsiasi altra misura protettiva ; che tuttavia, onde non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che potrebbero risultare dalle importazioni e dalle esportazioni, è opportuno dare alla Comunità la possibilità di prendere rapidamente tutte le misure necessarie;

    considerando che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili col mercato comune siano rese applicabili nel settore dei foraggi essiccati;

    considerando che per agevolare l'attuazione delle disposizioni in questione è opportuno prevedere una procedura che ponga in essere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

    considerando che, tenuto conto dell'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2);

    considerando che la nuova organizzazione comune dei mercati prevede per i foraggi essiccati un regime di aiuto più favorevole di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1067/74 ; che tuttavia questa nuova organizzazione non ha potuto essere istituita prima dell'inizio della campagna 1978/1979 ; che occorre applicare per quanto possibile il nuovo regime di aiuto sin dall'inizio della campagna 1978/1979 per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1067/74, perché possano beneficiare della differenza tra tali aiuti;

    considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a seguito degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti: >PIC FILE= "T0019569">

    Articolo 2

    1. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), inizia il 1º luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

    2. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), inizia il 1º aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

    Tuttavia per quanto attiene ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, e lettera c), la campagna di commercializzazione 1978/1979 inizia il 1º luglio 1978 e termina il 31 marzo 1979.

    (1) GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 16. (2) GU n. L 303 del 28.11.1977, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13. (4) GU n. L 295 del 30.12.1972, pag. 1.

    TITOLO I Regime di aiuto

    Articolo 3

    1. È concesso, alle condizioni definite all'articolo 6, un aiuto forfettario alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità.

    Tale aiuto forfettario, di importo uniforme in tutta la Comunità è stabilito ogni anno anteriormente al 1º agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1978/1979 è fissato anteriormente al 1º giugno 1978.

    L'importo dell'aiuto forfettario fissato per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), può essere diverso da quello stabilito per gli altri prodotti.

    2. L'importo dell'aiuto forfettario è stabilito in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici.

    3. L'importo dell'aiuto forfettario è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

    Articolo 4

    1. Ogni anno, anteriormente al 1º agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo di obiettivo dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

    Tale prezzo è fissato a un livello equo per i produttori.

    Tuttavia il prezzo di obiettivo valido per la campagna 1978/1979 è stabilito anteriormente al 1º giugno 1978.

    2. Il prezzo di obiettivo è applicabile per tutta la campagna di commercializzazione in questione.

    3. Il prezzo di obiettivo si riferisce ad una qualità tipo.

    Articolo 5

    1. Quando il prezzo di obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo medio del mercato mondiale determinato basandosi sulle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale e ricondotto eventualmente alla qualità tipo di cui all'articolo 4 dei medesimi prodotti, viene concesso un aiuto complementare per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità.

    2. Tale aiuto è pari ad una percentuale da stabilire della differenza tra questi due prezzi. Il Consiglio fissa la percentuale contemporaneamente al prezzo di obiettivo e secondo la stessa procedura.

    3. L'importo dell'aiuto complementare è fissato periodicamente dalla Commissione.

    Articolo 6

    1. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1: - che producono foraggi essiccati rispondenti ad una qualità minima da determinare,

    - che soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto e

    - che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare o che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci.

    Tali aiuti sono corrisposti dallo Stato membro sul territorio del quale ha luogo la produzione dei foraggi essiccati.

    2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce: - i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale,

    - le norme generali relative alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 e che possono prevedere, in particolare, la possibilità di fissazione anticipata dell'aiuto di cui all'articolo 5,

    - le norme generali relative al controllo del diritto a tali aiuti,

    - i criteri relativi alla determinazione della qualità minima,

    - le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo trattino,

    - i criteri in base ai quali devono essere conclusi i contratti di cui al paragrafo 1.

    3. Le modalità di applicazione degli articoli da 3 a 5 e del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni quadro cui debbono conformarsi i contratti indicati al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

    TITOLO II Regime degli scambi con i paesi terzi

    Articolo 7

    1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le disposizioni particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.

    2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento ovvero deroghe decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate negli scambi con i paesi terzi: - la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

    - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

    Articolo 8

    1. Se, nella Comunità, il mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o corre il rischio di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure appropriate fino a quando la perturbazione o la minaccia di perturbazione siano scomparse.

    Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.

    2. Qualora si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o per propria iniziativa, decide le misure necessarie che sono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Qualora uno Stato membro presenti una domanda in tal senso alla Commissione, quest'ultima prende una decisione nelle 24 ore successive al ricevimento della domanda stessa.

    3. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione nei tre giorni feriali successivi al giorno della comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare la misura in questione a maggioranza qualificata.

    TITOLO III Disposizioni generali

    Articolo 9

    Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

    Articolo 10

    Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

    Articolo 11

    1. È istituito un comitato di gestione per foraggi essiccati, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    Articolo 12

    1. Qualora si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, il comitato è adito dal suo presidente sia, per iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sulle misure in questione entro il termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti ad esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

    3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Peraltro, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da questa comunicazione l'applicazione delle misure che essa stessa ha deciso.

    Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

    Articolo 13

    Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    Articolo 14

    Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto parallelamente ed in modo appropriato degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

    Articolo 15

    1. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 il testo della sottovoce 12.10 ex B è sostituito dal testo seguente:

    «ex B. altri, esclusi: - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale e al calore, esclusi il fieno ed i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

    - Erba, medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia, altrimenti essiccati e macinati».

    2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 il testo della sottovoce 23.07 C è sostituito dal testo seguente:

    «ex C. non nominati, esclusi i concentrati di proteine ottenuti a partire da succo di erba medica e di erba».

    Articolo 16

    1. Il regolamento (CEE) n. 1067/74 è abrogato dal 1o luglio 1978.

    2. Qualora fossero necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime di aiuto definito dal regolamento (CEE) n. 1067/74 al regime previsto dal presente regolamento, dette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a partire dal 1o luglio 1978, tranne il regime di aiuto previsto al titolo I per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, che è applicabile a partire dall'inizio della campagna 1978/1979.

    Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), esso è applicabile sino al 30 giugno 1979.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1978.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEINESEN

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