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Document 31978L0609

Direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, recante quinta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

GU L 197 del 22.7.1978, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/609/oj

31978L0609

Direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, recante quinta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 22/07/1978 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0151
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0201
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0201


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1978 recante quinta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (78/609/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'allegato I, punto 1.19, direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/628/CEE del Consiglio (4), definisce il cioccolato alle nocciole gianduia;

considerando che la definizione data nell'allegato I per questo tipo di cioccolato non prevede l'utilizzazione del latte nelle sue diverse forme, il che potrebbe non consentire più la fabbricazione di detto tipo di cioccolato, che peraltro è un prodotto di qualità;

considerando che il prodotto può contenere tradizionalmente un certo quantitativo di latte e che quindi è preferibile definirlo meglio ed autorizzare l'aggiunta, in piccole misure, di latte nelle sue diverse forme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I, punto 1.19, della direttiva 73/241/CEE è sostituito dal seguente testo:

«1.19, cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine)

Il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 % e quello di cacao secco sgrassato all'8 % e, dall'altro, da noccioline finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 20 grammi di nocciole.

Possono inoltre essere aggiunti: - latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del (1)GU n. C 108 dell'8.5.1978, pag. 16. (2)GU n. C 84 dell'8.4.1978, pag. 7. (3)GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 23. (4)GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 1.

5 % in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 % al massimo di grasso butirrico;

- mandorle, nocciole e noci intere, o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto;».

Articolo 2

Entro un anno dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, le rispettive legislazioni per conformarsi alle disposizioni della stessa, e ne informano immediatamente la Commissione.

La legislazione così modificata è applicata in modo: - da autorizzare il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva due anni dopo la sua notifica;

- da vietare il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva tre anni dopo la sua notifica.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

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