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Document 31978L0420

    Direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica la seconda direttiva 75/319/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

    GU L 123 del 11.5.1978, p. 26–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1983; abrog. impl. da 31983L0570

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/420/oj

    31978L0420

    Direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica la seconda direttiva 75/319/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 11/05/1978 pag. 0026 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0133
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0118
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0133
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0183
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0183


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 2 maggio 1978

    che modifica la seconda direttiva 75/319/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

    ( 78/420/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo (1) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ,

    considerando che la seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (3) , ha istituito un comitato per le specialità medicinali , in appresso denominato « comitato » , che è stato incaricato di emettere un parere sulla conformità di una specialità medicinale alle condizioni previste dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio , del 26 gennaio 1965 , per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (4) ;

    considerando che gli articoli 9 e 10 della direttiva 75/319/CEE stabiliscono che , nei casi in cui si applica la procedura comunitaria , lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio trasmetta il fascicolo al comitato , il quale a sua volta lo trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri designati dal responsabile dell'immissione in commercio ;

    considerando che risulta che la disposizione , secondo la quale il fascicolo deve passare per il comitato invece di essere inviato direttamente agli Stati membri interessati , pone problemi amministrativi per la trasmissione di documentazioni voluminose e provoca notevoli ritardi nei lavori del comitato ;

    considerando che , per risolvere tali problemi e ridurre i termini , è necessario modificare tali disposizioni per consentire allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione iniziale di immissione in commercio di inviare il fascicolo direttamente agli Stati membri interessati e al comitato ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    L'articolo 9 della direttiva 75/319/CEE è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 9

    1 . Qualora uno Stato membro abbia concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio , tale Stato membro trasmette al comitato e alle autorità competenti degli altri Stati membri designati un fascicolo contenente copia della richiesta e copia dell'autorizzazione , nonché le informazioni e i documenti menzionati all'articolo 4 , secondo comma , della direttiva 65/65/CEE , nel caso in cui il responsabile dell'immissione in commercio abbia richiesto che tale autorizzazione sia trasmessa ad almeno cinque degli altri Stati membri .

    2 . Tale trasmissione equivale alla presentazione , ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE , di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio alle autorità suddette .

    3 . Il comitato informa immediatamente gli Stati membri interessati dell'avvenuta trasmissione al comitato . » .

    Articolo 2

    Nell'articolo 10 , paragrafo 1 , della direttiva 75/319/CEE le parole « trasmissione del fascicolo di cui all'articolo 9 , paragrafo 2 » sono sostituite da « trasmissione dell'informazione di cui all'articolo 9 , paragrafo 3 » .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 2 maggio 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. B. ANDERSEN

    (1) GU n. C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag. 45 .

    (2) GU n. C 18 del 23 . 1 . 1978 , pag. 11 .

    (3) GU n. L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag. 13 .

    (4) GU n. 22 del 9 . 2 . 1965 , pag. 369/65 .

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