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Document 31978D0045

    78/45/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1977, riguardante l'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia

    GU L 13 del 17.1.1978, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1997; abrogato e sostituito da 31997D0579

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/45/oj

    31978D0045

    78/45/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1977, riguardante l'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 17/01/1978 pag. 0024 - 0025
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0042
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0036
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0042
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0089
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0089


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1977 riguardante l'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia

    (78/45/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comunitarie concernenti la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti cosmetici comportano l'esame di problemi scientifici e tecnici di notevole complessità;

    considerando che per risolvere tali problemi è necessario il concorso di personalità scientifiche altamente qualificate nei settori aventi rapporto con la medicina, la tossicologica, la biologia, la chimica e altre discipline analoghe;

    considerando che le relazioni con tali ambienti devono avere carattere permanente, nel quadro di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito presso la Commissione un comitato scientifico di cosmetologia, di seguito denominato il « comitato ».

    Articolo 2

    1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema scientifico e tecnico riguardante i prodotti cosmetici e, in particolare, sulle sostanze utilizzate per la preparazione dei prodotti cosmetici, sulla composizione e sulle condizioni di utilizzazione di tali prodotti.

    2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato su una questione che rientra nella sfera di competenza di quest'ultimo, in merito alla quale non sia stata formulata una richiesta di parere.

    Articolo 3

    Il comitato è composto di non più di 15 membri.

    Articolo 4

    I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra personalità scientifiche altamente qualificate e competenti nei settori di cui all'articolo 2.

    Articolo 5

    1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di 3 anni. Esso è rinnovabile. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

    2. Se un membro si trova nell'impossibilità di esercitare il mandato, in caso di decesso o di dimissioni volontarie, si provvede alla sua sostituzione per il restante periodo del mandato, in conformità della procedura di cui all'articolo 4.

    3. Per le funzioni esercitate i membri non percepiscono alcun compenso.

    Articolo 6

    Il comitato elegge fra i suoi membri per un triennio un presidente e due vicepresidenti. Questi possono essere rieletti, ma non per un terzo mandato immediatamente successivo all'esercizio delle rispettive funzioni per due trienni consecutivi.

    Articolo 7

    1. Il comitato può costituire nel suo ambito gruppi di lavoro.

    2. I gruppi di lavoro hanno il compito di presentare al comitato una relazione sugli argomenti da esso indicati.

    Articolo 8

    1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione della Commissione.

    2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

    3. La Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità particolarmente competenti negli argomenti allo studio.

    4. Le funzioni di segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro sono svolte dai servizi della Commissione.

    Articolo 9

    1. Le deliberazioni del comitato riguardano le richieste di parere presentate dalla Commissione.

    La Commissione, chiedendo il parere del comitato, può fissare il termine entro il quale dovrà essere espresso il parere.

    2. Qualora il parere richiesto formi oggetto di un accordo unanime dei membri del comitato, questi formuleranno conclusioni comuni. Ove non sia raggiunto un accordo unanime, le varie posizioni espresse nel corso delle deliberazioni figureranno in un resoconto redatto sotto la responsabilità della Commissione.

    Articolo 10

    Fermo restando il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in occasione del lavori del comitato, quando siano stati informati dalla Commissione della riservatezza dell'argomento oggetto della richiesta di parere.

    In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

    Articolo 11

    La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 1977.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1977.

    Per la Commissione

    R. BURKE

    Membro della Commissione

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