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Document 31977R0586

Regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

GU L 75 del 23.3.1977, p. 10–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31995R1424

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/586/oj

31977R0586

Regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 23/03/1977 pag. 0010 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0170
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0170
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0076
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0076


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 586/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1977

che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 5 , l ' articolo 11 , paragrafo 5 , l ' articolo 12 , paragrafo 7 e l ' articolo 25 ,

considerando che la sostanziale modifica dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine , introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 , richiede un adattamento del metodo di determinazione dei prelievi ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , viene determinato un prelievo di base all ' importazione dei bovini , calcolato partendo dal prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità stabilito in funzione delle possibilità d ' acquisto più rappresentative per quanto riguarda la qualità e la quantità ; che tale prezzo è determinante per la fissazione del prelievo ; che occorre quindi fissarne il metodo di calcolo ;

considerando che è opportuno adattare i prezzi d ' offerta , da un lato , tenendo conto della differenza di prezzo esistente durante un periodo di riferimento fra il prezzo di ciascuna categoria ed il prezzo constatato per i bovini sui mercati rappresentativi della Comunità e , dall ' altro , applicando alle varie presentazioni di carni coefficienti corrispondenti ;

considerando che è inoltre necessario tener conto , per i bovini , delle importazioni di ciascuna categoria rispetto all ' insieme delle categorie e , per le carni , delle importazioni di ciascuna presentazione rispetto all ' insieme delle presentazioni , nonchù dell ' entità rispettiva delle importazioni di bovini vivi destinati alla macellazione e di carni fresche e refrigerate durante un periodo di riferimento ; che , tuttavia , se il prezzo d ' offerta per una o più categorie di animali o presentazioni non può essere constatato , occorre prendere in considerazione l ' ultimo prezzo disponibile ;

considerando che i coefficienti di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 devono esprimere il rapporto di valore fra le carni bovine e i bovini vivi ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , viene determinato un prelievo di base all ' importazione delle carni congelate di cui all ' allegato , sezione b ) di detto regolamento , calcolato partendo dal prezzo d ' offerta franco frontiera ; che tale prezzo è determinante per la fissazione del prelievo ; che occorre quindi fissarne il metodo di calcolo ;

considerando che il prelievo per le altre carni in questione è derivato da quello delle carni summenzionate mediante applicazione di coefficienti che esprimono il rapporto di valore fra i diversi prodotti ;

considerando che , per evitare una modifica troppo frequente del prelievo di base , è opportuno prevedere un margine entro il quale le variazioni del prezzo d ' offerta franco frontiera non comportano una modifica del prelievo ;

considerando che talune categorie di bovini vivi o talune presentazioni di carni fresche o refrigerate rappresentano soltanto un ' aliquota esigua degli scambi commerciali ; che è quindi opportuno non prendere in considerazione i prezzi d ' offerta di queste categorie o presentazioni ;

considerando che , per il calcolo del prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità , vengono prese in considerazione in linea di massima tutte le offerte rese franco frontiera delle Comunità fatte dai paesi terzi ; che , qualora dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulti che talune offerte non corrispondono alle reali possibilità d ' acquisto o non ono rappresentative della reale tendenza dei prezzi ovvero non interessano quantità rappresentative , tali offerte non devono essere prese in considerazione ;

considerando che è necessario determinare il periodo durante il quale sono constatati i prezzi d ' offerta franco frontiera nonchù la data di fissazione dei prelievi ;

considerando che è giustificata una modifica della definizione dei quarti anteriori con più di 10 costole ; che è inoltre necessario definire i prodotti soggetti a prelievo appartenenti alla sottovoce tariffaria 16.02 B III b ) I aa ) ; che è pertanto opportuno modificare la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 218/73 della Commissione , del 29 gennaio 1973 , relativo al calcolo del prezzo all ' importazione ed alla determinazione del prezzo speciale all ' importazione per i vitelli e i bovini adulti ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 532/76 ( 5 ) , il regolamento ( CEE ) n . 2249/73 della Commissione , del 17 agosto 1973 , che fissa coefficienti a fini di calcolo del prelievo e stabilisce alcune definizioni per le carni diverse dalle carni bovine congelate ( 6 ) , nonchù il regolamento ( CEE ) n . 2260/73 , del 17 agosto 1973 , relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate ( 7 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1160/74 ( 8 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Regime applicabile ai bovini vivi e alle carni bovine diverse dalle carni congelate

Articolo 1

Il prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è calcolato in base ai prezzi per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall ' articolo 2 e secondo le modalità di cui al presente regolamento .

Articolo 2

1 . I prezzi d ' offerta franco frontiera sono determinati per gli animali delle seguenti categorie :

a ) vacche ,

b ) altri bovini adulti .

2 . I prezzi d ' offerta franco frontiera sono determinati per le carni fresche o refrigerate delle seguenti presentazioni :

a ) carcasse , mezzene o quarti detti compensati .

b ) quarti anteriori ,

c ) quarti posteriori .

Articolo 3

1 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità è uguale alla media ponderata di un prezzo medio per i bovini di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e di un prezzo medio per le carni di cui : allo stesso articolo , paragrafo 2 .

2 . Il prezzo medio per i bovini è calcolato applicando :

a ) alla media aritmetica dei prezzi d ' offerta di ciascuna categoria di bovini di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , un coefficiente che esprime il rapporto di prezzo esistente fra ciascuna di queste categorie e il prezzo constatato sui mercati rappresentativi conformemente all ' articolo 12 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ;

b ) alla media aritmetica dei prezzi d ' offerta di ciascuna presentazione di carni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , i corrispondenti coefficienti fissati all ' allegato I .

3 . Qualora , per una o più delle categorie di bovini o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d ' offerta franco frontiera , l ' ultimo prezzo disponibile è preso in considerazione per il calcolo dei prezzo medio di cui al paragrafo 2 e del prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità .

Articolo 4

Se il prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità differisce di meno di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo , viene mantenuto quest ' ultimo prezzo .

Articolo 5

I coefficienti di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono fissati nell ' allegato I .

TITOLO II

Regime applicabile alle carni bovine congelate

Articolo 6

Per le carni congelate della sottovoce 02.01 A II b ) I dell ' allegato , sezione b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 :

a ) il coefficiente di cui all ' articolo 11 , paragrafo 2 , lettera a ) , del suddetto regolamento è uguale a 1,69 ;

b ) l ' importo forfettario di cui all ' articolo 11 , paragrafo 2 , lettera b ) , del suddetto regolamento è uguale a 5,5 unità di conto per 100 chilogrammi .

Articolo 7

Qualora il prezzo d ' offerta franco frontiera della Comunità per le carni congelate differisca di meno di 1 unità di conto per 100 chilogrammi da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo , viene mantenuto quest 'ultimo prezzo .

Articolo 8

I coefficienti di cui all ' articolo 11 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono fissati nell ' allegato II .

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 9

1 . Per l ' applicazione dei prelievi sono considerati come :

a ) « carcassa della specie bovina » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il corpo intero dell ' animale macellato , dopo le operazioni di dissanguamento , svisceramento e scuoiamento , presentato con o senza la testa , con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti .

Qualora le carcasse siaano presentate senza la testa , quest ' ultima deve essere separata dalla carcassa all ' altezza dell ' articolazione occipito-atlantoidea . Qualora esse siano presentate senza le zampe , queste devono essere sezionate all ' altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche ; è da considerate come « carcassa » la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , ma con più di dieci paia di costole ;

b ) « mezzena della specie bovina » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale , dorsale , lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica : è da considerare come « mezzena » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , ma con più di dieci costole ;

c ) « quarto compensato » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 1 e 02.01 A II b ) 1 , l ' insieme costituito :

- sia dai quarti anteriori , comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata e tagliati a tre costole ;

- oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , tagliati a cinque costole con , nel loro insieme , il culaccio , la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata , tagliati a otto costole tagliate .

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devon o essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale . il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5 % ;

d ) « busto » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II b ) 2 , la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia ( le prime quattro paia devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

e ) « quarto anteriore » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II b ) 2 , la parte anteriore della mezzena , comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole ( le prime quattro costole devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

f ) « sella » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e 02.01 A II b ) 3 , la parte posteriore della carcassa , comprendente tutte le ossa nonchù le cosce e le lombate con u minimo di tre paia di costole intere o tagliate , con o senza le tibie e con o senza la pancia ;

g ) « quarto posteriore » , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e 02.01 A II b ) 3 , la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata con un minimo di tre costole , intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ;

h ) « tagli di quarti anteriori detti " crop " e " chuck and blade " » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , le parti dorsali del quarto anteriore , inclusa la parte superiore della spalla , ottenute da quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola .

i ) « tagli di punta di petto detti " brisket " » , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini all ' estremità del petto ;

j ) « altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte » , ai sensi della sottovoce 16.02 B III b ) I aa ) , i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro chiaro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa .

2 . Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale .

Articolo 10

1 . I prezzi d ' offerta franco frontiera , determinati conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , risultano in particolare :

a ) dai prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi ;

b ) dagli altri elementi d ' informazione concernenti i prezzi all ' esportazione praticati dai paesi terzi .

2 . Non sono presi in considerazione :

a ) i prezzi d ' offerta che non corrispondono alle reali possibilità d ' acquisto ;

b ) i prezzi d ' offerta che interessano quantità non rappresentative ;

c ) i prezzi che , in base all ' evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili , la Commissione considera non rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza .

Articolo 11

Il periodo di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , secondo comma , e all ' articolo 11 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è quello compreso fra il 21 del mese precedente e il 20 del mese durante il quale viene determinato il prelievo di base .

Articolo 12

1 . I prelievi di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedi del mese successivo . Tuttavia , per la prima fissazione , l ' applicazione di tali prelievi è anticipata al 1° aprile 1977 .

2 . I prelievi applicabili sono modificati nell ' intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione , il 1° , l ' 11 e il 21 di ogni mese , i dati relativi ai prezzi di cui all ' articolo 10 , per paese terzo di provenienza , dei quali hanno avuto notizia nei 10 giorni precedenti il giorno della comunicazione , indicando in particolare , la categoria degli animali o la presentazione delle carni , il quantitativo importato e possibilmente la qualità . La Commissione utilizza qualsiasi altra informazione disponibile .

Articolo 14

La tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificata come segue :

1 . La nota complementare n . 1 del capitolo 2 è modificata come segue :

« A . Sono considerati come :

a ) « carcassa della specie bovina » , ai sensi della sottovoce A II , il corpo intero dell ' animale macellato , dopo le operazioni di dissanguamento , svisceramento e scuoiamento , presentato con o senza la testa , con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti .

Qualora le carcasse siano presentate senza la testa , quest ' ultima deve essere separata dalla carcassa all ' altezza dell ' articolazione occipito-atlantoidea ; qualora esse siano presentate senza le zampe , queste devono essere sezionate all ' altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche ; è da considerare come « carcassa » la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , ma con più di dieci paia di costole ;

b ) « mezzena della specie bovina » , ai sensi della sottovoce A II , il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale , dorsale , lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica ; è da considerare come « mezzena » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , ma con più di dieci costole ;

c ) « quarto compensato » , ai sensi delle sottovoci A II a ) 1 e A II b ) 1 , l ' insieme costituito :

- dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata e tagliati a tre costole ,

- oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , tagliati a cinque costole con , nel loro insieme , il culaccio , la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata , tagliati a otto costole tagliate .

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale . Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori , con una tolleranza massima del 5 % ;

d ) « busto » , ai sensi delle sottovoci A II a ) 2 e A II b ) 2 , la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia ( le prime quattro paia devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

e ) « quarto anteriore » , ai sensi delle sottovoci A II a ) 2 e A II b ) 2 , la parte anteriore della mezzena , comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole ( le prime quattro costole devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

f ) « sella » , ai sensi delle sottovoci A II a ) 3 e A II b ) 3 , la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù le cosce e le lombate , con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate , con o senza le tibie e con o senza la pancia ;

g ) « quarto posteriore » , ai sensi delle sottovoci A II a ) 3 e A II b ) 3 , la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù le coscia e la lombata con un minimo di tre costole , intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ;

h ) 11 . « tagli di quarti anteriori detti « crop » e « chuck and blade » , ai sensi della sottovoce A II b ) 4 bb ) 22 , le parti dorsali del quarto anteriore , inclusa la parte superiore della spalla , ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole , mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola ,

22 . « tagli di punta di petto detti « brisket » , ai sensi della sottovoce A II b ) 4 bb ) 22 , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini all ' estremità del petto .

B . Per la deteminazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A , sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale » .

2 . Nel capitolo 16 è inserita la nota complementare seguente :

« Ai sensi della sottovoce 16.02 B III b ) 1 aa ) sono considerati come altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina " non cotti " , i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro chiaro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa » .

Articolo 15

I regolamenti ( CEE ) n . 218/73 , ( CEE ) n . 2249/73 e ( CEE ) n . 2260/73 sono abrogati con effetto dal 31 marzo 1977 .

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile per la prima volta per il calcolo dei prelievi validi a decorrere dal 1° aprile 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 18 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1973 , pag . 16 .

( 5 ) GU n . L 63 dell ' 11 . 3 . 1973 , pag . 17 .

( 6 ) GU n . L 230 del 18 . 8 . 1973 , pag . 15 .

( 7 ) GU n . L 233 del 21 . 8 . 1973 , pag . 10 .

( 8 ) GU n . L 127 del 9 . 5 . 1974 , pag . 32 .

ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti che figurano nell ' allegato , sezioni a ) , c ) e d ) del regolamento ( CEE ) n . 805/68

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Coefficiente per il calcolo dei prelievi

02.01 A II a ) * Carni della specie bovina , fresche o refrigerate : * *

* 1 . in carcasse , mezzene o quarti detti compensati * 1,90 *

* 2 . Quarti anteriori e busti * 1,52 *

* 3 . Quarti posteriori e selle * 2,28 *

* 4 . altre : * *

* aa ) Pezzi non disossati * 2,85 *

* bb ) Pezzi disossati * 3,26 *

02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate : * *

* 1 . non disossate * 2,85 *

* 2 . disossate * 3,26 *

16.02 B III b ) 1 aa ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte * 3,26 *

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Coefficienti *

02.01 A II b ) * Carni della specie bovina , congelate : * *

* 2 . Quarti anteriori * 0,80 *

* 3 . Quarti posteriori * 1,25 *

* 4 . altre : * *

* aa ) Pezzi non disossati * 1,50 *

* bb ) Pezzi disossati : * *

* 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in due blocchi di congelazione , contenenti , l ' uno , il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi , e , l ' altro , il quarto posteriore , escluso il filetto , in un unico pezzo * 1,25 *

* 22 . Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop » , « chuck and blade » e « brisket » ( d ) * 1,25 *

* 33 . altri * 1,72 *

( d ) l ' ammissione in questa sottovoce e subordinata alla presentazione di un certificato rilasciuto conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee

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