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Document 31977K0328

    77/328/CECA: Raccomandazione della Commissione, del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro importazioni che causino o minaccino di causare grave pregiudizio alla fabbricazione comunitaria dei prodotti analoghi o direttamente concorrenti

    GU L 114 del 5.5.1977, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1977/328/oj

    31977K0328

    77/328/CECA: Raccomandazione della Commissione, del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro importazioni che causino o minaccino di causare grave pregiudizio alla fabbricazione comunitaria dei prodotti analoghi o direttamente concorrenti

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 05/05/1977 pag. 0004 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0064
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0064
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 9 pag. 0026
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0054
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0054


    ++++

    COMMISSIONE

    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 1977

    relativa alla difesa contro importazioni che causino o minaccino di causare grave pregiudizio alla fabricazione comunitaria dei prodotti analoghi o direttamente concorrenti

    ( 77/328/CECA )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , specialmente gli articoli 74 e 86 ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 74 del trattato , la Commissione è qualificata ad attuare qualsiasi misure conforme a detto trattato ed a rivolgere agli Stati membri , nelle condizioni stabilite , qualsiasi raccommandazione si riveli necessaria , se uno dei prodotti elencati all ' articolo 81 del trattato viene importato nel territorio di uno o più Stati membri in quantitativi con ritmo di aumento ed in condizioni tali che queste importazioni causano o minacciano di causare grave pregiudizio alla fabbricazione comunitaria dei prodotti analoghi o direttamente concorrenti ;

    considerando che , data l 'esistenza del mercato comune del carbone e dell ' acciaio , l ' istituzione di misure nazionali non potrebbe , nemmeno in caso di reciproco concorso , costituire difesa efficace ed adeguata contro siffatte importazioni , ma potrebbe al contrario ostacolare il funzionamento di detto mercato comune e comprometterne le realizzazioni , specialmente con riguardo alla tariffa doganale unificata da applicare nei confronti dei paesi terzi ;

    considerando che per questi motivi la Commissione può essere indotta ad avvalersi dei poteri conferitile dall ' articolo 74 , paragrafo 3 , del trattato ;

    considerando che , per consentire alla Commissione di esercitare i suoi poteri rapidamente ed efficacemente , occorre fissare talune regole di procedura ed organizzare la cooperazione con gli Stati membri ;

    considerando che , al fine evitare contraddizioni tra le azioni della Commissione e quelle degli Stati membri , nonchù per consentire che , in casi nei quali l ' interesse comunitario non è in gioco , gli Stati membri possano attuare le misure adeguate per la difesa di una produzione nazionale , occorre stabilire che in assenza di azione comunitaria possano essere istituite , previa consultazione , misure di portata nazionale ,

    FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri segnalano alla Commissione qualsiasi pericolo che possa sorgere dall ' evoluzione delle importazioni e tale da rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia .

    2 . La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri .

    Articolo 2

    La Commissione organizza una consultazione degli Stati membri entro otto giorni lavorativi dopo aver ricevuto l ' informazione di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 3

    La consultazione riguarda fra l ' altro i seguenti punti :

    a ) condizioni delle importazioni e loro evoluzione , nonchù i vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa ;

    b ) misure di cui si ravvisa eventualmente la necessità .

    Articolo 4

    1 . Quando , a seguito della consultazione di cui all ' articolo 2 , ritenga di dover far ricorso al disposto dell ' articolo 74 , paragrafo 3 , del trattato , la Commissione ne informa gli Stati membri entro 10 giorni lavorativi dalla consultazione .

    2 . Se , alla scadenza di questo termine, la Commissione non ha fornito le informazioni di cui al paragrafo 1 , lo Stato o gli Stati membri interessati possono attuare misure nazionali . L 'attuazione di siffatte misure deve però essere preceduta da una consultazione della Commissione e degli altri Stati membri . Questa consultazione viene organizzata dalla Commissione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dello Stato o degli Stati membri interessati .

    Essa riguarda tra l ' altro l ' esame delle misure decise , onde accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle disposizioni del trattato nonchù agli accordi internazionali in vigore , il loro effetto sul funzionamento del mercato comune e le misure di reciproco concorso eventualmente necessarie .

    Articolo 5

    La presente raccomandazione viene notificata ai governi degli Sati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Fatto a Bruxelles , il 15 aprile 1977 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Roy JENKINS

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