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Document 31977D0587

77/587/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali

GU L 239 del 17.9.1977, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/587/oj

31977D0587

77/587/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 17/09/1977 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0174
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0174
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0067


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1977

che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell ' ambito delle organizzazioni internazionali

( 77/587/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 ,

considerando che , in previsione degli sviluppi che interessano i trasporti marittimi su scala mondiale e delle conseguenze che essi avranno per gli Stati membri , è auspicabile individuare in tempo utile i problemi di comune interesse riguardanti le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell ' ambito delle organizzazioni internazionali ;

considerando che è auspicabile agevolare gli scambi di informazioni e le consultazioni nel settore in questione e , eventualmente , favorire il coordinamento delle azioni degli Stati membri nell ' ambito delle organizzazioni internazionali ;

considerando che è importante che ciascuno Stato membro faccia beneficiare gli altri Stati membri e la Commissione della sua esperienza nelle relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi ;

considerando che un regolare scambio di informazioni relative al settore in questione si effettua nell ' ambito di talune organizzazioni internazionali ; che occorre integrare , a livello comunitario , tali procedure mediante scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri e la Commissione si consultano , alle condizioni previste dalla presente decisione ,

a ) sui problemi in materia di trasporti marittimi trattati nell ' ambito delle organizzazioni internazionali e

b ) sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi , nonchù sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore .

Le consultazioni si svolgono , a richiesta di uno Stato membro o della Commissione , entro un termine di un mese da tale richiesta o , in caso di urgenza , il più presto possibile .

Articolo 2

1 . Le consultazioni di cui all ' articolo 1 , lettera a ) , hanno lo scopo principale :

a ) di determinare in comune se gli argomenti in questione danno luogo a problemi di interesse comune ;

b ) in base al carattere di tali problemi ,

- di esaminare in comune se sia opportuno coordinare le azioni degli Stati membri in seno alle organizzazioni internazionali interessate ,

- di prendere in considerazione in comune ogni altro orientamento utile .

2 . Gli Stati membri e la Commissione si comunicano al più presto ogni informazione utile ai fini enunciati al paragrafo 1 .

Articolo 3

1 . In previsione delle consultazioni di cui all ' articolo 1 , lettera b ) , ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle proprie relazioni con i paesi terzi in materia di trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore , nella misura in cui esso ritenga che ciò possa contribuire ad individuare i problemi di interesse comune .

2 . Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo principale di esaminare le implicazioni derivanti dalle informazioni fornite e di prendere in considerazione tutti gli orientamenti utili al riguardo .

3 . La Commissione comunica agli Stati membri ogni informazione in suo possesso in merito a quanto previsto al paragrafo 1 .

Articolo 4

1 . Gli scambi di informazioni previsti dalla presente decisione avvengono tramite il segretariato generale del Consiglio .

2 . Le consultazioni previste dalla presente decisione si svolgono nell ' ambito del Consiglio .

3 . Le informazioni e consultazioni previste dalla presente decisione sono coperte dal segreto professionale .

Articolo 5

Al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione , il Consiglio riesamina la procedura di consultazione per modificarla o completarla , eventualmente , alla luce dell ' esperienza acquisita .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 13 settembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

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