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Document 31976R1530

Regolamento (CEE) n. 1530/76 del Consiglio, del 22 giugno 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

GU L 170 del 29.6.1976, p. 4–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1530/oj

31976R1530

Regolamento (CEE) n. 1530/76 del Consiglio, del 22 giugno 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/1976 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0159


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1530/76 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1976

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 796/76 ( 4 ) , stipula in particolare che l ' importo dell ' aiuto per il latte scremato in polvere è versato dall ' organismo d ' intervento dello Stato membro sul cui territorio il latte scremato in polvere è denaturato o incorporato negli alimenti composti ;

considerando che , al fine di facilitare gli scambi tra gli Stati membri di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali , è opportuno autorizzare a pagare l ' aiuto gli Stati membri speditori di latte scremato in polvere destinato ad essere denaturato o incorporato negli alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia , qualora il latte scremato in polvere prodotto da uno Stato membro sia denaturato o sia utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro , il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l ' aiuto » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 22 giugno 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 7 .

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